AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.139
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.139
Lugano
30 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 aprile 2003 di
contro
la decisione 1 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1525) che ha respinto il suo ricorso 16 gennaio 2003 contro la
risoluzione 16 dicembre 2002 con la quale il consiglio comunale di __________
ha approvato i verbali delle sedute del 16 e 23 settembre 2002;
viste le risposte:
-
6 maggio 2003 del
Consiglio di Stato
-
12 maggio 2003 di
__________, presidente del Consiglio comunale
-
13 maggio 2003 del
municipio di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 16 dicembre 2002 si è tenuta una
seduta ordinaria del consiglio comunale di __________;
che alla trattanda n. 1 figurava
l'approvazione dei verbali delle sedute del 16.09.2002 e del 23.09.2002
(quest'ultima continuazione della seduta del 16.09);
che il consiglio comunale ha approvato
all'unanimità i suddetti verbali;
che, nel periodo di pubblicazione delle
risoluzioni del consiglio comunale, __________ ha inoltrato ricorso "contro
l'approvazione del verbale, concernente la deliberazione della trattanda 16
della seduta del consiglio comunale del 16 dicembre 2002…";
che a mente del ricorrente, l'approvazione
del verbale era in contrasto con la legge perché non menzionava l'esistenza del
suo scritto 14.12.2002 ai membri del consiglio comunale, con il quale aveva
chiesto di non approvare il verbale;
che, inoltre la decisione presa dal
legislativo comunale nella seduta del 23 settembre 2002 in punto alla trattanda
n. 16 era illegale;
che, con decisione 1 aprile 2003 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, argomentando che il verbale della
seduta 23 settembre 2002 non è carente e che l'esecutivo comunale era chiamato
unicamente ad approvare il verbale e non a ridiscutere le decisioni precedentemente
adottate;
che in merito al verbale della seduta 16
dicembre 2002 il Governo ha rilevato che lo stesso è stato approvato nella
successiva seduta del 17 marzo 2003 e che esso indica che un cittadino ha
distribuito della documentazione, ritenendo tuttavia che, non trattandosi di
documentazione ufficiale, non v'era alcun obbligo di analizzarla;
che con ricorso 28 aprile 2003 __________
insorge contro la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
della medesima così come del verbale della seduta del consiglio comunale del
23.9.2002 limitatamente a quanto concerne la trattanda n.19;
che il ricorrente rinvia alle argomentazioni
già esposte nel ricorso in prima istanza, rilevando ancora che il verbale
sarebbe errato e il principio della legalità verrebbe calpestato se si
tollerassero risoluzioni che portano a situazioni illegali e contrarie ai
principi fondamentali del diritto in generale, ciò che sarebbe successo in
concreto con l'approvazione del verbale della seduta 16 dicembre 2002 che
avrebbe avallato la precedente decisione illegale del consiglio comunale del 23
settembre 2002 in punto alla trattanda n. 19;
che il Consiglio di Stato, il municipio e il
presidente del Consiglio comunale postulano la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente
è certa (art. 209 lettera a LOC);
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che preliminarmente si prende atto che
oggetto d'impugnativa è la decisione 16 dicembre 2002 del consiglio comunale
che approva il verbale della seduta 23 settembre 2002, limitatamente a quanto
concerne la trattanda n. 16;
che, giusta l'art. 212 LOC le singole
decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a norme della
costituzione, di leggi o di regolamenti;
che, contro decisioni annullabili di organi
comunali, può essere interposto ricorso entro 15 giorni dall'intimazione o dalla
data della pubblicazione della decisione impugnata;
che, nella misura in cui con il presente
atto il ricorrente contesta la decisione 23 settembre 2002 del consiglio
comunale, il ricorso va respinto: inoltrato al Consiglio di Stato in data 16
gennaio 2003, era in quella sede irricevibile perché manifestamente tardivo;
che, peraltro, __________ già aveva
tempestivamente impugnato la risoluzione del legislativo comunale sulla
trattanda n. 19 della seduta del 23 settembre 2002, inoltrando il ricorso 9 ottobre
2002 avanti il Consiglio di Stato; tale gravame è stato respinto con
risoluzione governativa 8 gennaio 2003, confermata da questo Tribunale in data
2 luglio 2003;
che, per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente
ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lettera c LOC) e il riassunto
delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lettera d LOC);
che la finalità del verbale è di riflettere
in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3); tale
documento non deve necessariamente riportare integralmente quanto è stato detto
durante la seduta;
che oggetto della trattanda d'approvazione
del verbale è unicamente la questione a sapere se esso è stato redatto conformemente
a tali principi, ad esclusione quindi di una nuova discussione e decisione di
merito sulle precedenti deliberazioni;
che di conseguenza le censure sollevate
circa la pretesa illegalità della decisione del consiglio comunale del 23
settembre 2002 sono improponibili;
che laddove il ricorrente lamenta che il
rapporto 29.1.2002 della commissione speciale che proponeva l'accettazione
dell'oggetto in votazione non è stato letto né menzionato, basterà rilevare che
i relatori dei rapporti commissionali non hanno preso la parola, sicché,
correttamente, nulla figura a verbale;
che, di conseguenza, il ricorso, nella
misura in cui è ricevibile, va respinto;
che le tasse di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 62, 208, 209, 212 LOC; 28, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia in fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster