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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.138
Data decisione, Autorità:
22.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.138
Lugano
22 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 aprile 2003 della
contro
la decisione 31 marzo 2003 del municipio di
__________, che delibera alla ditta __________ i lavori di sistemazione e
moderazione del traffico di via __________ /via __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 4
luglio 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb (procedura libera) per l'aggiudicazione delle opere da impresario
costruttore relative alla sistemazione di via __________ /via __________;
che
l'inizio dei lavori era previsto per il 7 ottobre 2002 (cfr. capitolato d'appalto,
pos. 121.200);
con
decisione 29 novembre 2002 il municipio ha deliberato i lavori al consorzio formato
dalle imprese di costruzione __________ e __________ per l'importo di fr.
1'983'548.95; l'inizio dei lavori è stato posticipato alla primavera di quest'anno;
che
contrariamente a quanto prevede l'art. 35 LCPubb la delibera non si è tradotta
nella sottoscrizione di un contratto d'appalto tra il comune ed il consorzio aggiudicatario;
che il 3
febbraio 2003 la Pretura di Lugano ha concesso alla __________ una moratoria
concordataria (FU n. __________);
che il 26
marzo 2003 il municipio ha chiesto al consorzio aggiudicatario di iniziare i
lavori il 7 aprile seguente;
che la
__________, non essendo in grado di dar seguito agli impegni assunti, ha
offerto alla __________ di rilevare la sua quota di partecipazione (50%);
che,
declinata l'offerta, il 7 aprile 2003 la __________ ha iniziato i lavori da
sola;
che con
decisione 31 marzo 2003, notificata alla __________ il 10 aprile seguente, il
municipio ha deliberato i lavori alla sola __________;
che
contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di confermare la delibera del 29 novembre 2002;
che il
ricorso è avversato dal municipio e dalla __________, che ne chiedono il rigetto
con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che la
legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal
provvedimento impugnato, è certa;
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 12 cpv. 1 LCPubb, il committente può aggiudicare eccezionalmente
una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara;
che
l'aggiudicazione per incarico diretto è ammessa in particolare quando a causa
di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può
essere esperita un’altra procedura (art. 13 cpv. 1 lett. d);
che con
la decisione 31 marzo 2003, qui impugnata, il municipio ha deliberato i lavori
per incarico diretto alla __________; la precedente delibera non è stata formalmente
revocata;
che la
ricorrente non chiede l'annullamento della nuova delibera; non occorre dunque
verificare se la sopraggiunta impossibilità della __________ di far fronte agli
impegni assunti costituisca un evento imprevedibile che ha reso la commessa a
tal punto urgente da escludere l'esperimento di un'altra procedura;
che
l'insorgente sollecita unicamente la conferma della precedente decisione di aggiudicazione;
che la
decisione 29 novembre 2002 con cui il municipio ha deliberato i lavori al consorzio
__________ /__________ non è mai tuttavia stata revocata;
che alla
ricorrente va quindi dato atto che la delibera in questione continua a sussistere;
che,
ferme queste premesse, il ricorso può essere evaso ai sensi dei considerandi;
che
eventuali contestazioni riguardanti il contratto d'appalto, che avrebbe dovuto
essere stipulato tra il comune ed il consorzio __________ /__________ a seguito
della delibera del 29 novembre 2002, vanno proposte davanti al giudice civile;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione
di ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
-
Non si
preleva tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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