AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.133
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.133
Lugano
6 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 aprile 2003 della
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 1° aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1462) che delibera alla __________ la fornitura ed il montaggio di un
nuovo impianto di riscaldamento per la scuola media di __________;
viste le risposte:
-
6 maggio 2003
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
-
16 maggio 2003 della
__________;
-
19 maggio 2003 della
Sezione della Logistica:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22
novembre 2002 il Dipartimento delle Finanze e Economia ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura ed il montaggio di un nuovo
impianto di riscaldamento per la scuola media di __________. La documentazione
di gara stabiliva che i lavori sarebbero stati deliberati al miglior offerente,
tenuto conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:
Criteri
Sotto criteri
Punti max
01
Economicità
50 %
100 %
50
02
Termini
35 %
02.1
valutazione
del rispetto del programma
60 %
40 %
21
02.2
programma
lavori
40 %
14
100 %
35
03
Qualità
della ditta
15 %
03.1
valutazione
composizione personale della ditta
80 %
12
03.2
certificati
20 %
3
100 %
15
Totale
100 %
100
Il
capitolato d'appalto chiedeva, in particolare, ai concorrenti di compilare il
programma lavori previsto dal committente, precisando che sarebbe stato
valutato "nel rispetto o anticipo dei termini stabiliti" (pos.
15.1 e 18.1 e 19). I concorrenti erano inoltre sollecitati a produrre i "certificati
di sostituzione materiale (equivalente offerto) dei principali apparecchi"
ed a specificare la composizione del personale della ditta (pos. 20.1.2).
B. Alla gara
hanno preso parte undici ditte, fra cui la ricorrente, __________, con un'offerta
di fr. 316'693.15 e la resistente __________, con un'offerta di fr. 319'945.35
(+ 1%).
Valutate
le offerte sulla base dei criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la Sezione
della logistica ha allestito la seguente classifica:
Criteri
01
Economicità
50 %
50
49.5
02
Termini
35 %
02.1
valutazione
del rispetto del programma
60 %
14.7
21.0
02.2
programma
lavori
40 %
11.2
11.2
03
Qualità
della ditta
15 %
03.1
valutazione
composizione personale della ditta
80 %
11.0
7.2
03.2
certificati
20 %
0.3
3.0
Totale
100 %
87.2
91.9
Il sottocriterio relativo al "rispetto
del programma" è stato valutato secondo il seguente schema:
Fine dei lavori
punti
in % del massimo
14.7
70 %
16.8
80 %
- con due giorni d'anticipo
18.9
90 %
- con tre o più giorni d'anticipo
21.0
100 %
Preso
atto della graduatoria, il 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha aggiudicato
i lavori alla __________, prima in graduatoria.
C. Contro la
predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo
favore o il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.
Illustrati
i principi che reggono la materia del contendere, l'insorgente contesta la valutazione
della sua offerta operata dal committente, criticando in particolare il punteggio
attribuitole in base al sottocriterio relativo al programma dei lavori. Prevedendo
di portarli a termine entro la data stabilita dal committente, il suo programma
meriterebbe il punteggio massimo. Considerate le qualifiche del suo personale
per rapporto a quelle della resistente, arbitrario sarebbe pure il punteggio
assegnatole alla voce "qualità della ditta".
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la __________, contestando in
dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36. cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato
senza successo al concorso in esame. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2).
L'esigenza
di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto
dal principio di trasparenza che informa la procedura di aggiudicazione delle
commesse pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di
predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del
quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini
della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene, se non
esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di
giustificare una determinata scelta.
In
quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già
al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente
fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della
preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà
del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori
allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione
deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione
non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente
anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio.
Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima
che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (DTF 125
II 100 seg. consid. 3c; Malfanti, Principali novità introdotte dalla legge
sulle commesse pubbliche, RDAT I-2001, 453).
Nell'ambito
della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione il committente deve
di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare
per valutare concretamente le offerte. Lasciando al committente la più ampia libertà
di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto
dopo l'apertura delle offerte può altrimenti essere disatteso il principio di
trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai
fattori di ponderazione intende salvaguardare.
La
mancata preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare
per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione non comporta
necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica
tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a
posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una determinata
scelta ed altri metodi possano portare ad una diversa conclusione (STA 11
ottobre 2002 in re V. SA e C. SA).
- Nell'evenienza
concreta, il capitolato d'appalto definisce puntualmente tanto i criteri
d'aggiudicazione, quanto i fattori di ponderazione. È tuttavia silente in
merito ai metodi di valutazione che il committente si riproponeva di applicare.
3.1. Per
quanto riguarda il metodo applicato per valutare il prezzo (criterio 01.1), le
parti non sollevano obiezioni.
Il
punteggio (49.5 punti), assegnato alla resistente, diminuendo il punteggio massimo
(50 punti) attribuito alla __________ proporzionalmente alla differenza di
prezzo fra le due offerte (fr. 3'252.20 = 1 %), è senz'altro sostenibile.
L'applicazione di un altro metodo di valutazione, quale ad esempio quello
romando, non avrebbe portato a diversa conclusione.
In questo
contesto merita unicamente di essere rilevato che mezzo punto equivale a fr.
3'252.20; un punto "vale" pertanto
fr. 6'504.40.
3.2. In
merito al sottocriterio 02.1, denominato valutazione del rispetto del
programma, va rilevato che il capitolato d'appalto si limitava a chiedere
ai concorrenti di compilare il programma dei lavori allestito dal committente,
precisando che sarebbe stato valutato "nel rispetto o anticipo dei
termini stabiliti". Da questa succinta indicazione i concorrenti
avveduti potevano semmai dedurre che il committente avrebbe premiato con un miglior
punteggio le offerte che avessero previsto di concludere i lavori in anticipo
sul programma prestabilito per l'esecuzione dei lavori (cfr. posizione 19.1:
inizio 16 giugno 2003 - fine: 29 agosto 2003). Indeterminata rimaneva l'entità
del bonus che sarebbe stato concesso in termini di punteggio.
Dopo
l'apertura delle offerte il committente ha previsto di assegnare il punteggio
massimo (21.0 punti) al concorrente che si impegnava a portare a termine i
lavori con tre o più giorni di anticipo sul programma prestabilito. Anticipi
inferiori sarebbero stati valutati in base alla seguente scala:
Fine dei lavori
punti
in % del
massimo
14.7
70 %
16.8
80 %
- con due giorni d'anticipo
18.9
90 %
- con tre o più giorni d'anticipo
21.0
100 %
Opinabile,
ma sostenibile, è l'idea di assegnare il massimo dei punti (21.0) non già al
concorrente che prospetta di concludere i lavori secondo il programma definito
dal committente, bensì a quello che dichiara di portarli a termine in anticipo.
Il capitolato lasciava invero intendere che la conclusione anticipata sarebbe
stata premiata con un miglior punteggio.
Manifestamente
eccessivo appare tuttavia il punteggio (2.1 punti), attribuito per ogni giorno
d'anticipo, dichiarato dal singolo concorrente, sul termine previsto dal committente
(29 agosto 2003) per la conclusione dei lavori. Onorando ogni giorno d'anticipo
con un premio di ben 2.1 punti, il committente ha palesemente sopravvalutato un
aspetto parziale del sottocriterio in discussione, attribuendogli un'importanza
sproporzionata rispetto a quella che gli può essere ragionevolmente
riconosciuta dal profilo della coerenza con una scala di valori determinata dal
prezzo. Basti al riguardo considerare che ogni giorno d'anticipo equivale in
pratica ad una differenza di prezzo di fr. 13'659.25 (2.1 x
x 6'504.40), per cui la semplice dichiarazione di concludere i lavori con tre
giorni d'anticipo sul termine previsto dal committente, in caso di parità per
rapporto ai rimanenti criteri, avrebbe permesso all'offerta della resistente di
conseguire l'aggiudicazione anche se fosse stata di 40'000.- fr. più alta.
Senza peraltro correre alcun rischio di incappare in penalità di ritardo.
Prescindendo
dalla questione a sapere se sia stato escogitato nel deliberato intento di
suffragare l'aggiudicazione a favore della __________, un simile metodo di valutazione,
definito soltanto a posteriori, appare chiaramente insostenibile,
siccome lesivo del principio di adeguatezza, che in quest'ambito specifico deve
tradursi nell'individuazione di un ragionevole equilibrio tra il peso assegnato
alla conclusione anticipata dei lavori e l'importanza attribuita agli altri
aspetti considerati ai fini della valutazione.
3.3.
Sfugge per contro alle sommarie critiche della ricorrente la valutazione
dell'offerta operata dal committente in base al sottocriterio relativo alle
certificazioni. Avendo la ricorrente omesso di allegare i certificati,
richiesti dal capitolato, per i prodotti proposti in sostituzione di quelli
previsti dal committente, non può dolersi del punteggio assegnatole (0.3
punti). La valutazione appare senz'altro sostenibile.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando
la decisione impugnata siccome lesiva del principio della trasparenza (art. 1
lett. b LCPubb). Non essendo date le premesse per procedere ad un'aggiudicazione
da parte di questo tribunale, gli atti vanno rinviati gli atti al Consiglio di
Stato per nuova decisione.
La tassa
di giustizia è posta a carico della __________ proporzionalmente al suo grado
di soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente. Le ripetibili sono invece
suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1° aprile 2003 del Consiglio
di Stato (n. 1462) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione.
- La tassa di
giustizia è a carico della __________ nella misura di
fr. 800.-.
-
Le
ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la
__________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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