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Numero d'incarto:
52.2003.126
Data decisione, Autorità:
17.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.126
Lugano
17 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 26 febbraio 2003 del Consorzio
depurazione acque del , che ha aggiudicato alla ditta __________ di
__________ i lavori di fornitura e montaggio delle apparecchiature
elettromeccaniche inerenti alle opere di rinnovamento dell' del
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
22/23 agosto 2002 il Consorzio depurazione acque del __________ (in seguito:
) ha invitato le ditte __________ di __________ e __________ di
__________ a presentare un'offerta per la fornitura e il montaggio delle apparecchiature
elettromeccaniche necessarie nell'ambito dei lavori di rinnovamento dell'
del __________;
che il
capitolato di appalto e modulo di offerta indicava chiaramente che il concorso
ad invito era sottoposto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e che il
termine di ricorso era di 15 giorni (vedi CPN 131.110, 145.210 e 311.411);
che entro
la data prevista entrambe le ditte hanno risposto all'invito: la __________ con
un'offerta di fr. 3'733'091.-, la __________ con un'offerta di fr. 3'740'051.-;
che
valutate le due offerte sulla scorta dei criteri di aggiudicazione fissati
negli atti di gara, il progettista del committente ing. __________ ha stilato
la graduatoria, ponendo al primo posto la __________ con 96.0 punti;
che preso
atto di tale valutazione, il 25 febbraio 2003 il __________ ha deliberato le
opere alla __________; tale esito è stato comunicato ad entrambe le concorrenti
il giorno seguente, mediante scritto raccomandato privo dell'indicazione dei
rimedi giuridici;
che il 5
marzo 2003 la __________ ha domandato al __________ l'analisi dettagliata delle
offerte in esito alla quale aveva deliberato le forniture alla concorrente
__________; l'ing. __________ ha spedito tutta la documentazione richiesta il 7
marzo 2003;
che con
lettera 12 marzo 2002 indirizzata al __________ la __________ ha commentato in
chiave critica le valutazioni esperite dal progettista, chiedendo che le fossero
comunicati i termini e le modalità per poter eventualmente impugnare la decisione
di aggiudicazione;
che in
risposta, il 26 marzo seguente il __________ ha fatto sapere alla __________
che manteneva la delibera alla ditta __________; nel contempo, le ha inviato le
osservazioni dell'ing. __________ alla missiva del 12 marzo e copia delle leggi
cantonali regolanti le commesse pubbliche (LCPubb e RLCPubb);
che
mediante ricorso 11 aprile 2003 la __________ è insorta innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione 26
febbraio 2003 del __________ e sollecitando il rinvio degli atti al committente
per nuova decisione, rispettivamente l'aggiudicazione diretta a suo favore;
che
rivendicata la tempestività del gravame stante la sospensione dei termini
indotta dalla mancata indicazione dei rimedi di diritto in seno alla decisione
impugnata, nel merito la ricorrente ha evidenziato che l'opera era suddivisa in
due lotti, di cui soltanto il primo (parte A: rifacimento a nuovo,
ottimizzazione, ampliamento-potenziamento parziali dell'attuale impianto) è
stato oggetto di aggiudicazione; il progettista ha tuttavia valutato le offerte
nel loro complesso, allestendo una graduatoria unica che a livello di punteggio
non opera le necessarie distinzioni tra i due lotti posti a concorso;
che
secondo l'insorgente, la sua offerta è stata inoltre interpretata in maniera
arbitraria laddove il committente ha computato nel lotto A una costosa
apparecchiatura in realtà proposta per il lotto B relativo al futuro ampliamento
e potenziamento completi dell'impianto; deducendo tale costo dal prezzo
complessivo esposto per la parte A, l'offerta della __________ risulterebbe di
gran lunga la più vantaggiosa e otterrebbe un punteggio suscettibile di
modificare la graduatoria e l'esito del concorso;
che
l'offerta della concorrente __________ sarebbe stata d'altronde sopravalutata
arbitrariamente, risultando incompleta nelle soluzioni proposte per la futura
realizzazione della parte B; il committente sarebbe insomma incorso in un
manifesto abuso del proprio potere di apprezzamento suscettibile di
giustificare l'annullamento della delibera;
che
all'accoglimento del ricorso si sono opposti il __________ e la __________,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che contesta l'aggiudicazione
pronunciata dal committente in esito ad un concorso al quale ha partecipato
(art. 43 PAmm);
che
giusta l'art. 46 PAmm il termine per adire il Tribunale cantonale
amministrativo è di 15 giorni dall'intimazione della decisione che si intende
impugnare; il ricorso 11 aprile 2003 con il quale l'insorgente ha attaccato la
decisione di aggiudicazione 26 febbraio 2003 del __________ appare quindi
manifestamente tardivo pur tenendo conto del fatto che la documentazione necessaria
per poter ricorrere con cognizione di causa le è stata trasmessa solo il 7
marzo 2003;
che
nell'evenienza concreta occorre tuttavia esaminare se il gravame non debba essere
considerato comunque ricevibile per motivi dedotti dall'omessa indicazione del
termine ricorsuale in seno alla risoluzione di aggiudicazione intimata alla
ricorrente;
che le
decisioni rese dalle autorità amministrative devono essere munite dell'indicazione
dei mezzi e dei termini di ricorso (cfr. art. 26 cpv. 2 PAmm e a livello
federale art. 35 PA); gli art. 38 PA e 107 cpv. 3 OG prescrivono che una
notificazione difettosa, segnatamente l'indicazione insufficiente o errata del
rimedio giuridico, non deve comportare alcun pregiudizio per il destinatario,
sempre che - specifica la giurisprudenza - questi non sia in grado di
riconoscere e colmare tale lacuna dando prova di un minimo di attenzione (cfr.
Grisel, Traité de droit administratif, p. 874; Imboden/Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungs-
rechtsprechung,
N. 86 B II e III; DTF 126 II 506 consid. 1b, 123 II 231 consid. 8b; 121 II 72
consid. 2a, 119 IV 330 consid. 1c);
che in
particolare, il ricorrente che inoltra tardivamente un gravame non può invocare
l'affidamento riposto in una carente o errata indicazione del rimedio giuridico
se egli stesso o il suo legale potevano ovviare al difetto tramite la semplice
consultazione della legge, senza procedere a particolari ricerche di dottrina e
giurisprudenza; secondo il Tribunale federale, la parte che omette di procedere
ad una verifica così elementare compie un errore talmente importante da
annullare quello commesso dall'autorità, che non può più essere considerato
come la causa naturale della tardità dell'impugnativa (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa, N. 5a ad art. 26 PAmm; DTF 127 II 198 consid. 2c,
117 Ia 297 consid. 2; RDAT I-1995 N. 44);
che
disattendendo agli art. 33 cpv. 2 LCPubb e 45 cpv. 2 RLCPubb, in casu la risoluzione
26 febbraio 2003 del __________ non indicava la possibilità di impugnarla
davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua intimazione;
che gli
atti di gara, segnatamente le "prescrizioni di concorso generali"
contenute nel formulario di concorso trasmesso alle ditte invitate, avvertivano
tuttavia in due posizioni (131.110 e 145.210) che la commessa era sottoposta
alla LCPubb e al punto 311.411 sub "termini vincolanti" specificavano
addirittura che il termine di ricorso era di 15 giorni;
che a
fronte di tali, chiare indicazioni la ricorrente non poteva ignorare che il
termine per aggravarsi contro la delibera era di 15 giorni; non poteva invero
sapere a quale autorità giudiziaria indirizzare il gravame, ma questa
informazione era ottenibile facilmente tramite una consultazione ordinaria del
diritto applicabile alla commessa, segnalato in modo puntuale nelle
prescrizioni di gara recapitatele dal committente;
che la
ricorrente non può quindi avvalersi con successo della sospensione dei termini
invocata nell'impugnativa per giustificare il ritardo con il quale è stato
inoltrato l'atto;
che sulla
scorta di quanto precede il gravame deve essere dichiarato irricevibile siccome
tardivo;
che la
tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 33, 36, 37 LCPubb; 45 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare al __________ identico importo a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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