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Numero d'incarto:
52.2003.115
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.115
Lugano
30 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1° aprile 2003 della ditta
contro
la decisione 14 marzo 2003 del municipio di
__________ di annullare il concorso per l’aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore relative al __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
gennaio 2003 il municipio di __________ ha invitato 15 imprese di costruzione a
presentare un’offerta per la costruzione di un __________ in località
__________;
che il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta riservava, fra l'altro, al committente
la facoltà di annullare il concorso quando, dopo il controllo formale delle
offerte, la prima in graduatoria avesse superato del 10% il preventivo
aggiornato (pos. 121.100);
che nel
termine fissato sono pervenute al committente le seguenti offerte:
-
__________ fr.
276'287.80
-
__________ fr.
357'731.60
-
__________ fr.
362’486.80
-
__________ fr.
368'038.15
-
__________ fr.
385'126.25
che,
valutate le offerte in base ai criteri d’aggiudicazione prestabiliti, l'ing.
__________, progettista del committente, ha proposto di aggiudicare la commessa
alla __________, miglior offerente, scartando la ditta __________, siccome non
rispondente ai requisiti di idoneità fissati dall’art. 27 RLCPubb;
che con
decisione 14 marzo 2003 il municipio ha annullato il concorso; considerata l’enorme
divergenza di costi tra l’offerta presentata dalla ditta migliore offerente lato
costi e quelle delle altre ditte concorrenti;
che
l'autorità comunale ha ritenuto impossibile disporre di elementi atti a
decidere sulla base del principio della concorrenzialità tra le ditte offerenti,
soggiungendo di nutrire ragionevoli dubbi sull’esistenza di accordi in
violazione della legge sui cartelli;
che
contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che l’insorgente
contesta in sostanza che siano dati i presupposti di legge per interrompere la
gara;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, ribadendo quanto addotto
con la decisione impugnata e rilevando che la ricorrente avrebbe esercitato pressioni
sulla ditta __________, ditta locale seria ed affidabile, per indurla a
ritirare l’offerta;
che
nessuna delle altre ditte partecipanti al concorso ha presentato osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso,
tempestivamente proposto contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. d), è
dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che
giusta l'art. 34 LCPubb, "in presenza di importanti motivi, il
committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte
ricevute" (cpv. 1); esso può indire una nuova gara, rinunciare
totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento"
(cpv. 2);
che la
norma limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione,
permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano
motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile;
con questa norma, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone
il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi
che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti
precontrattuali (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 453 seg.);
che
l'art. 34 LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione
della procedura; nel solco di quanto dispone il § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb
specifica tuttavia che il committente può indire una nuova procedura di
aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando
nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche
fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più
convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al
venire meno del principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto
viene modificato in modo sostanziale; l'elenco dei motivi non è esaustivo;
che
suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle
circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art.
1), permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con
gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT
2001-II n. 41 pag. 169 seg.); semplici differenze di prezzo, contenute entro
limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della
procedura (RDAT 2001-II n. 41; STA 3.6.2002 in re C. SA); né giustificano una
rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al
momento dell'apertura del concorso;
che
l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché
l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti
che possono alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura;
che,
nell’evenienza concreta, dall’offerta particolarmente bassa inoltrata dalla
ditta __________, inidonea a conseguire l’aggiudicazione, non si può trarre
alcuna conclusione circa l’attendibilità delle offerte delle altre concorrenti;
che,
considerato il preventivo dei costi valutati dal progettista (fr. 357'216.55),
si potrebbe semmai essere indotti a ritenere che l’offerta della ditta
__________ sia sotto costo;
che le
offerte delle altre concorrenti, oltre ad essere in linea con il preventivo dei
costi allestito dal progettista, sono soltanto leggermente superiori al credito
per le opere da impresario costruttore stanziato dal consiglio comunale l’anno
scorso (fr. 335'000.-);
che
l'offerta della ricorrente (fr. 357'731.60), risultata la migliore in base alla
valutazione esperita in conformità dei criteri d'aggiudicazione, supera di soli
fr. 515.05 il preventivo aggiornato dell'ing. __________ (fr. 357'216.55); la
differenza (+ 0.14 %) è quindi ben distante da quella stabilita dalle
condizioni del capitolato d'appalto (+ 10%) quale limite oltre il quale il
municipio si riservava la facoltà di annullare la gara;
che le
asserite, ma non documentate, pressioni che la ricorrente avrebbe esercitato
sulla ditta __________, per indurla a ritirare l’offerta, non permettono di
trarre alcuna conclusione circa l’esistenza di un accordo tra le altre
concorrenti;
che,
stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata,
siccome palesemente lesiva del diritto;
che la
tassa di giustizia è posta a carico del comune secondo soccombenza (art.28
PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art.
26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 14 maggio 2003 del
municipio di __________ è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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