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Numero d'incarto:
52.2002.96
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00096
Lugano
9 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 marzo 2002 di
contro
la risoluzione 20 febbraio 2002 (n. 754) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 12 novembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un
permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione della
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 13
gennaio 1994 il cittadino italiano __________ ha chiesto all'allora Sezione
degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle
istituzioni l'assicurazione di rilasciargli un permesso di dimora (nullaosta)
per svolgere l'attività di direttore presso la neocostituita __________.
Interrogato lo stesso giorno dalla Polizia cantonale, il ricorrente ha
dichiarato che era accusato di evasione fiscale in Italia, dove si trovava agli
arresti domiciliari. In seguito, egli stato obbligato a lasciare il territorio
elvetico.
b) Con decisione 2 marzo 1994, l'Ufficio del
lavoro ha accolto l'istanza presentata il 13 gennaio 1994 da __________ e lo ha
autorizzato a svolgere l'attività richiesta durante sei mesi (art. 20 OLS).
L'autorità ha tuttavia ricordato che il rilascio del permesso di soggiorno
competeva alla Sezione degli stranieri. Nel corso della procedura, l'insorgente
ha trasmesso all'autorità competente diversa documentazione. In particolare,
egli ha prodotto il casellario giudiziale 26 aprile 1994 rilasciato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, che riportava due dichiarazioni
di fallimento nei suo confronti (23 giugno 1970 e 24 novembre 1982) e il
certificato dei carichi penali a suo carico pendenti l'11 ottobre 1994,
rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Pretura
circondariale di __________, che attestava l'esistenza di due procedimenti
aperti per violazione alle disposizioni sugli arresti domiciliari e alla legge
edilizia (fatti avvenuti rispettivamente il 17 maggio e 4 giugno 1993), che non
gli impedivano tuttavia di espatriare.
c) Il 18 ottobre 1994 l'Ufficio federale degli
stranieri (UFDS) ha approvato il menzionato nullaosta per la durata di sei
mesi. Il 1° novembre 1994, l'interessato è quindi potuto entrare in Svizzera,
ottenendo un permesso di dimora temporaneo (L), valido fino al 30 aprile 1995,
per svolgere l'attività di direttore della __________, divenuta in seguito
__________. Il 4 maggio 1995 la Sezione degli stranieri, dopo aver raccolto il
preavviso favorevole dell'Ufficio della manodopera estera, ha rilasciato ad
__________ un permesso di dimora annuale (B) ex art. 14 OLS, in seguito regolarmente
rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2000. La moglie e figli del
ricorrente sono rimasti a vivere nel loro Paese d'origine.
B. a) Il 21
marzo 2000, __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
il rilascio di un permesso di domicilio. Il 3 aprile 2000, l'Ufficio regionale
degli stranieri di Chiasso (URS) ha invitato il ricorrente a presentare entro
il 2 luglio successivo il suo passaporto nazionale valido. Successivamente,
l'autorità ha prorogato di un mese il suddetto termine su richiesta
dell'interessato, avvertendolo che il documento era un requisito essenziale per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno in Svizzera. Il 9 agosto 2000 l'URS
ha nuovamente invitato l'insorgente a consegnargli il menzionato documento di
legittimazione. Il giorno successivo, __________ ha informato l'URS che la pratica
di rinnovo si trovava ormai nella fase finale e che avrebbe consegnato il suo
passaporto verso la fine del mese di agosto o agli inizi di settembre. Il 17
agosto 2000, l'URS ha sollecitato per l'ultima volta il ricorrente a
trasmettergli il suo passaporto valido entro il 31 agosto 2000. Invano.
b) Con decisione 12 novembre 2001 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
la domanda di __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di
domicilio, rifiutando nel contempo di rinnovare il suo permesso di dimora, per
non aver presentato il suo passaporto nazionale valido e per aver violato l'ordine
pubblico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4, 10 e 16
LDDS; 5, 8 e 11 ODDS; 1 e 2 OEnS.
C. Con
giudizio 20 febbrai 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________, già per il fatto che egli, nonostante diversi richiami, non aveva
presentato il suo passaporto nazionale valido e non aveva fatto tutto il
possibile per ottenerlo. Il Governo ha infine ritenuto esigibile il rientro dell'interessato
in Italia, dove vivono i suoi famigliari.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di domicilio, in via del tutto subordinata il rinnovo del suo permesso
di dimora. In sostanza, egli sostiene di non aver ancora ottenuto il suo passaporto
nazionale valido per problemi di ordine burocratico.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il dipartimento, con argomenti di cui si dirà
semmai qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (art. 11 cpv. 2 ODDS; DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.2.1. Per quanto concerne i cittadini
italiani entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare
sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541),
la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato
(RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione
dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548).
L'art. 10 cpv. 2 dell'Accordo 10 agosto 1964 prevede che i lavoratori italiani
in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione
del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una
dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1
di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio
Federale 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata adottata la prassi secondo
cui i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto e regolare (v. Direttive UFDS ad
333.2, stato al giugno 2000; per una critica a tale prassi cfr. Kottusch, Die
Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il
Tribunale federale ha per contro lasciato aperto il quesito (Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 304 con rif.). Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto
modo di chinarsi su tale problematica. In STA 20 giugno 2000 in re V. (consid.
1.3.), concernente un lavoratore italiano, questo Tribunale ha aderito alla
prassi adottata una ventina di anni fa dall'UFDS. Nemmeno ora questa Corte ritiene
di doversi scostare dal suo precedente giudizio.
1.2.2. In concreto, il 4 maggio 1995
__________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS,
regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2000, per lavorare nel
nostro Paese. Egli ha quindi soggiornato in Svizzera in modo regolare ed
ininterrotto durante 5 anni. In linea di principio, il ricorrente ha quindi
diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio, in quanto i suddetti
presupposti temporali adottati per prassi sono adempiuti nella fattispecie.
1.3. Pertanto, potendo la decisione
impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di
diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso
sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di
ammissibilità.
1.4. In linea di principio, __________
avrebbe pure diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, per il posto che
già occupa, in virtù dell'art. 11 cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (lavoratori
che soggiornano da 5 anni in Svizzera). Sennonché, non è dato sapere
dall'incarto se egli sia ancora alla dipendenze della __________. Il quesito
non necessita di essere approfondito per i motivi che verranno esposti in
seguito (consid. 3.2.).
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di
regola, un anno. Esso può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Il permesso
di dimora perde ogni validità alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato
(art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS). Il permesso di domicilio è di durata illimitata.
Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola,
al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole
(art. 6 LDDS).
2.2. Alla domanda intesa ad ottenere un
permesso, lo straniero deve allegare i suoi documenti di legittimazione ( art.
3 cpv. 1 LDDS; 5 ODDS). La presentazione di un passaporto valido è richiesta
per il rilascio o la proroga di un permesso nonché per la proroga del termine
di controllo del permesso di domicilio. In virtù dell'accordo non pubblicato
del 10 marzo 1960 concernente il passaggio della frontiera nel movimento delle
persone tra la Svizzera e l'Italia, i cittadini italiani devono presentare un
passaporto nazionale valido per regolare le loro condizioni di soggiorno nel
nostro Paese. In determinate circostanze, le autorità cantonali possono
accettare altri documenti d'identità. In tal caso, esigeranno il passaporto
nazionale al più tardi al momento del primo rinnovo del permesso (v. Direttive
UFDS ad 315.1., stato al 1° marzo 2001).
- 3.1. In
concreto, il 3 aprile 2000 l'URS ha invitato __________ a presentare il suo
passaporto valido entro il 2 luglio successivo al fine di decidere la sua
domanda di rilascio di un permesso di domicilio. Il termine è stato in seguito
prorogato di un mese su richiesta dell'interessato, dopo che l'autorità lo
aveva informato che il documento era un requisito essenziale per l'ottenimento
del permesso richiesto. __________, malgrado diversi solleciti, non ha mai
presentato un passaporto nazionale valido, condizione questa essenziale per il
rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno in Svizzera.
3.2. Il ricorrente sostiene invero di aver
postulato il rilascio di un nuovo passaporto, ma che le autorità italiane non
hanno ancora evaso la sua richiesta per motivi burocratici. Egli invoca non meglio
precisate pendenze in Italia. Sostiene che la domanda di rinnovo del suo
passaporto era stata depositata a Roma e che in seguito era divenuto competente
il questore di __________, ma i competenti uffici romani avevano inizialmente
trasmesso gli atti ai colleghi di __________. Per di più, era stato necessario
interpellare la Corte di Appello di __________ (v. doc. B). Gli argomenti
addotti dall'insorgente per ottenere il rilascio del permesso richiesto non
possono essere condivisi. Il suo passaporto è scaduto il 1° novembre 1999,
ossia ben 2 anni e mezzo fa, ed è trascorso più di 1 anno e mezzo dall'ultimo
sollecito da parte dell'URS. Non va in particolare dimenticato che il 10 agosto
2000, il ricorrente aveva comunicato all'URS che la pratica di rinnovo del suo
passaporto si trovava ormai nella fase finale e che era in grado di presentare
tale documento verso la fine di quel mese o l'inizio di settembre. Date le
circostanze, è quindi a giusta ragione che non è stato rilasciato il permesso
di domicilio al ricorrente e non gli è stata rinnovata l'autorizzazione di
soggiorno. Non spetta del resto alle autorità elvetiche indagare sui motivi per
cui non è ancora stato rilasciato il passaporto nazionale valido all'interessato,
mentre altri suoi concittadini residenti in Svizzera lo ottengono in tempi
molto più brevi. Va infine rilevato che l'insorgente ha tutta la sua famiglia
in Italia; il suo rientro in Patria è dunque esigibile.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 1, 3, 4, 5, 6, 12 e 16 LDDS; 5 ODDS; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm nonché i menzionati accordi italo-svizzeri;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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