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Numero d'incarto:
52.2002.85
Data decisione, Autorità:
12.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00085
Lugano
12 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 febbraio 2002 della Delegazione del
Consorzio Depurazione acque media e bassa Blenio che stabilisce i fattori di
ponderazione dei criteri di aggiudicazione applicabili alle offerte inoltrate
nel concorso indetto il 26 giugno 2001 per le opere da impresario costruttore
inerenti la posa del collettore di fognatura del lotto __________ tratta
__________ - __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU __________, pag. __________), il Consorzio depurazione acque
media e bassa Blenio (CDAMBB) ha messo a pubblico concorso le opere da
impresario costruttore relative alla posa del collettore consortile della
tratta __________ - __________ (lotto __________). Il capitolato e modulo
d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente,
tenuto conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
-
prezzo
-
qualità
-
economicità
-
costi di servizio
-
compatibilità ambientale
e valore tecnico;
Ai singoli criteri non era assegnato alcun
fattore di ponderazione.
B. Al concorso
hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:
-
__________ fr.
948'604.95
-
__________ fr.
1'019'698.70
-
__________ fr.
1'102'273.60
-
__________ fr.
1'149'139.70
-
__________ fr.
1'155'460.85
-
__________ fr.
1'427'163.90
-
__________ fr.
1'470'348.80
-
__________ fr.
1'520'746.60
Con decisione 17 dicembre 2001 la
delegazione del CDAMBB ha aggiudicato la commessa alla __________, considerata
miglior offerente. La decisione è stata notificata ai partecipanti con l'indicazione
del prezzo offerto dalla vincitrice.
C. Con
giudizio 18 gennaio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
predetta delibera, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dalla
__________, che aveva contestato la mancata, preventiva definizione dei fattori
di ponderazione applicabili ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando.
D. Con scritto
6 febbraio 2002 la delegazione del CDAMBB ha comunicato alle ditte concorrenti
di aver assegnato ai criteri di aggiudicazione i seguenti fattori di ponderazione:
-
prezzo 30%
-
qualità 25%
-
economicità 20%
-
costi di servizio 10%
-
compatibilità ambientale
e valore tecnico 5%
Lo scritto precisava che questi fattori
modificavano quelli che a suo tempo erano stati implicitamente previsti come
segue:
-
prezzo 50%
-
qualità 20%
-
economicità 15%
-
costi di servizio 10%
-
compatibilità ambientale
e valore tecnico 5%
Ai fini dell'aggiudicazione, specificava
ancora lo scritto in questione, sarebbero state valutate unicamente le offerte
che presentavano un divario massimo del 25% rispetto all'offerta più bassa. A
questa sarebbe stata assegnata la nota 6. Le altre sarebbero state interpolate
linearmente in proporzione al loro importo.
La qualità sarebbe stata giudicata in base
ai seguenti sotto criteri equipollenti:
a) referenze per lavori
analoghi negli ultimi 5 anni
b) esperienza e formazione
dei quadri del concorrente
c) adeguatezza della
istallazione di cantiere
d) sicurezza del cantiere per
rapporto alla prevenzione degli infor-
tuni
L'economicità sarebbe invece stata valutata
in funzione dell'attendibilità e sostenibilità dei prezzi offerti, mentre le
offerte sarebbero state parificate per quel che riguarda gli ultimi due
criteri, poiché la delegazione aveva nel frattempo optato per la variante a
pressione.
E. Contro la
predetta determinazione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A mente dell'insorgente, la definizione a
posteriori dei fattori di ponderazione violerebbe il principio della
trasparenza, poiché il committente conosce ormai nei dettagli le singole
offerte.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono l'ULSA e la delegazione del CDAMBB, negando qualsiasi
violazione del principio della trasparenza, che verrebbe anzi pienamente
ossequiato.
Gli altri concorrenti non hanno presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 LCPubb.
Certa pure è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato al
concorso indetto dal CDAMBB.
Il ricorso, tempestivamente introdotto
contro un elemento del bando definito a posteriori (art. 37 lett. a LCPubb),
è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Nel
precedente giudizio, questo tribunale aveva rilevato che:
l'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di
aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della
commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione
del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro
all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio
apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali
criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di
valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori
nell'ottica di giustificare una determinata scelta.
A tal fine,
non basta che i criteri di aggiudicazione siano prestabiliti già al momento
dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il
loro ordine d'importanza. Al pari della preventiva determinazione dei criteri di aggiudicazione,
anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere
la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo
scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione deriva
che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di
aggiudicazione non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica,
ma comprende necessariamente anche la determinazione del peso specifico attribuito
ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina
hanno sancito ancor prima che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv.
1 lett. i RLCPubb (BU 2001, pag. 324; DTF 125 II 100 seg. consid. 3c).
Fondandosi su queste considerazioni, il
Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato la delibera impugnata dalla
__________, perché il committente aveva omesso di fissare preventivamente i
fattori di ponderazione assegnati ai singoli criteri d'aggiudicazione. Avendo
accolto la domanda principale di annullamento della delibera, il tribunale non
ha esaminato la domanda di annullamento del concorso formulata dall'insorgente
in via subordinata. Al riguardo si è limitato a ricordare al consorzio che era
in sua facoltà di annullare la gara in considerazione dei gravi difetti che la
inficiavano.
Preso atto del giudizio, la delegazione del
CDAMBB, alla quale spetta l'esclusiva competenza ad annullare la procedura d'aggiudicazione,
ha ritenuto di poter sanare i difetti, stabilendo a posteriori le
condizioni di gara, che aveva omesso di fissare preventivamente.
Siffatto modo di procedere non può essere
condiviso, poiché contravviene ai principi fondamentali che reggono la
procedura di aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare quelli della
trasparenza e della parità di trattamento.
Incontestabilmente, dopo l'apertura delle
offerte, le condizioni di gara non possono essere modificate senza violare i
principi suddetti. Nemmeno i resistenti sostengono il contrario. Questa regola
non deve valere soltanto per le condizioni prestabilite dal bando e dal
capitolato, ma anche per quelle che sono state definite in modo carente dagli
atti del concorso. Per principio, non è quindi escluso soltanto il cambiamento
delle condizioni di gara prestabilite, ma anche il loro completamento (STA
21.3.02 in re consorzio ripari fonici __________). A determinate condizioni,
può tutt'al più essere eccezionalmente concessa al committente la facoltà di
stabilire prima dell'aggiudicazione parametri secondari che gli consentano di
esercitare in modo uniforme e rispettoso della parità di trattamento il potere
discrezionale di cui dispone ai fini dell'individuazione dell'offerta più
vantaggiosa (STA 10.1.02 in re __________ e llcc). Condizioni, queste, che in
concreto non si realizzano, poiché l'omissione riguarda fattori di primaria
importanza, che devono necessariamente essere stabiliti già al momento
dell'apertura del concorso.
Contrariamente a quanto assume il consorzio
resistente, contraddicendo palesemente l'indicazione dei mezzi di ricorso da
lui stesso apposta in calce al provvedimento censurato, il principio della
buona fede non preclude affatto all'insorgente la facoltà di impugnare i
fattori di ponderazione definiti soltanto dopo l'apertura delle offerte.
Ammettere il contrario significherebbe infatti concedere al committente l'insindacabile
facoltà di pilotare l'aggiudicazione attraverso la definizione a posteriori
di parametri di giudizio che gli consentano di giustificare la scelta di una
determinata offerta. Né occorre che l'insorgente renda verosimile che i fattori
di ponderazione sono stati fissati in quest'ottica. È sufficiente che, come si
verifica nel caso in esame, tale eventualità non possa essere esclusa.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
il provvedimento impugnato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del CDAMBB secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 6 febbraio 2002
della delegazione del CDAMBB è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del CDAMBB, che rifonderà alla
__________ la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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