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Numero d'incarto:
52.2002.74
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00074
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 del
Comune di __________
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 591) che annulla la risoluzione 27 settembre 2001 con cui il municipio di
__________ ha conferito ad __________ l'incarico di tecnico comunale per il
periodo 1. ottobre 2001 - 31 marzo 2002;
viste le risposte:
-
6 febbraio 2002
dell'ing. __________;
-
25 febbraio 2002 della
Sezione degli enti locali;
-
27 febbraio 2002 del Consiglio
di Stato;
-
15 marzo 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
marzo 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per
l'assunzione di un tecnico comunale;
che al concorso hanno partecipato anche
l'ing. __________ ed il tecnico __________, qui resistente;
che, valutate le candidature pervenute, il 5
settembre 2001 il municipio ha assunto il concorrente __________;
che contro questa decisione l'ing.
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, lamentando che il candidato
prescelto non rispondeva ai requisiti posti dal bando di concorso;
che, preso atto del ricorso, il 27 settembre
2001 il municipio ha revocato la decisione di nomina ed annullato il concorso;
che con separata decisione di ugual data il
municipio ha tuttavia riassunto il resistente __________, conferendogli un
incarico sino al 31 marzo 2002;
che, venutone a conoscenza, il 19 novembre
2001 l'ing. __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione
di conferimento dell'incarico provvisorio, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 febbraio 2002 il
Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento per
inosservanza della procedura di concorso prescritta dall'art. 126 LOC per l'assunzione
di dipendenti comunali;
che contro il predetto giudizio il comune di
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente rimprovera in sostanza al
Consiglio di Stato di avere, a torto, riconosciuto all'insorgente la qualità
per agire in giudizio;
che, nel merito, l'insorgente sostiene
inoltre che il conferimento dell'incarico era giustificato dall'urgenza di
disporre di un tecnico in grado di esaminare il progetto della nuova casa
comunale allestito dall'arch. __________ su incarico del municipio;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. __________, che contesta in dettaglio
le tesi del ricorrente; __________ si limita invece a riconfermarsi nelle osservazioni
presentate in prima istanza;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che al comune ricorrente va negata la
qualità per agire in giudizio per sopraggiunta decadenza dell'interesse
legittimo;
che l'interesse del ricorrente deve infatti
essere pratico ed attuale non soltanto al momento della presentazione del
gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione (DTF
118 Ib 359 consid. 1a; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 43 Pamm, n. 2);
che, essendo l'incarico in contestazione
ormai giunto a termine, il ricorrente non ha in concreto più alcun interesse ad
ottenere il ripristino e la conferma della decisione municipale impugnata;
che non v'è motivo di ritenere che la
particolare situazione possa ripresentarsi in futuro; non sono quindi date le
premesse per prescindere in via eccezionale dal requisito dell'attualità
dell'interesse fatto valere dall'insorgente;
che il ricorso va quindi stralciato dai
ruoli siccome diventato privo d'oggetto;
che al ricorrente va comunque assegnata
un'indennità per ripetibili, poiché l'impugnativa sarebbe stata accolta;
che, prescindendo dalla questione a sapere
se l'ing. __________ fosse legittimato ad impugnare l'incarico conferito al
tecnico __________, il municipio ha in effetti reso verosimile l'urgenza della
necessità di disporre, a partire dal mese di ottobre, di un tecnico in grado di
esaminare il progetto della nuova casa comunale, che era stato presentato a
quel momento;
che, contrariamente a quanto ritiene il
Consiglio di Stato, l'urgenza non può essere negata semplicemente rimproverando
al municipio di aver atteso cinque mesi prima di pronunciarsi sulle candidature
inoltrate nel concorso che aveva indetto per l'assunzione di un tecnico
comunale;
che il requisito dell'urgenza, legittimante
il conferimento di un incarico senza pubblico concorso, andava esaminato in
prospettiva, considerando le caratteristiche degli oneri di lavoro incombenti a
quel momento sull'ufficio tecnico ed i tempi occorrenti per ripetere la
procedura di concorso;
che a carico del resistente va altresì posta
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.- al ricorrente
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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