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Numero d'incarto:
52.2002.501
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.501
Lugano
21 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 26 novembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5702), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 10 luglio 2002 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a
__________ la licenza edilizia per l’installazione di un servizio igienico
all’interno del laboratorio artigianale al mapp. n. __________ RF;
viste le risposte:
19 dicembre 2002 del
comune d’__________;
8 gennaio 2003 del
Consiglio di Stato;
16 gennaio 2003 di
__________;
28 gennaio 2003 di
__________ e __________;
preso atto della replica 21 febbraio 2003 di
__________ e delle dupliche:
12 marzo 2003 del
comune d’__________;
12 marzo __________;
18 marzo 2003 del
Consiglio di Stato;
31 marzo 2003 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
resistente __________ è locatario di un laboratorio artigianale per la
lavorazione del granito (mapp. n. __________ RF), di proprietà di __________ e
__________, situato ad __________ in località __________, fuori della zona
edificabile, lungo la sponda destra del fiume Ticino.
Il 4
maggio 2002 __________ ha chiesto al municipio di Iragna il permesso d’installare
all’interno dell'immobile un servizio igienico (m. 2.20 x 1) collegato ad un
pozzo perdente da realizzare a lato dello stesso edificio.
Alla
domanda si è opposto il ricorrente __________, proprietario di un edificio situato
ad una distanza di 150 - 170 m verso N (part. n. __________ RF). Il ricorrente
ha dedotto la legittimazione ad opporsi dalla sua qualità di cittadino e
municipale del comune, appellandosi all’interesse di una corretta applicazione
delle norme pianificatorie.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 luglio 2002 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del
vicino qui ricorrente.
B Il
provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 26 novembre
2002 ha respinto l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’opponente, negandogli
la legittimazione attiva per mancanza di un interesse degno di protezione ai
sensi dell’art. 8 LE.
C. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullato con rinvio degli atti
al Consiglio di Stato affinché entri nel merito della vertenza.
Il
ricorrente ricorda anzitutto che il Consiglio di Stato, in un precedente
giudizio, gli aveva riconosciuto la legittimazione attiva a contestare la
licenza edilizia rilasciata per la costruzione di due tettoie.
Avendogli
il municipio riconosciuto la legittimazione ad opporsi alla domanda di costruzione,
soggiunge, il Consiglio di Stato dovrebbe riconoscergli la qualità per impugnare
la licenza edilizia.
Quale
municipale avrebbe un interesse particolare all'applicazione corretta del
diritto edilizio.
Il
servizio igienico consoliderebbe infine l'attività molesta esercitata illegittimamente
sul fondo.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, dal comune di
__________, dall’opponente __________ e dai proprietari della particella dedotta
in edificazione, i quali adducono argomenti che per quanto necessario verranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato
ha respinto il gravame inoltrato contro la licenza edilizia 10 luglio 2002
rilasciata dal municipio, è certa. Se il ricorrente fosse abilitato ad
impugnare questo provvedimento è questione che verrà esaminata nel merito. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Con la
modifica dell'art. 8 LE entrata in vigore il 15 marzo 1995 l'actio popularis
in materia edilizia è stata soppressa. Per opporsi ad una domanda di
costruzione non è più sufficiente essere cittadini attivi del comune. A partire
da quella data, ha diritto di opporsi ad una domanda di costruzione soltanto
chi dimostra di essere portatore di un interesse legittimo. L'opponente deve
quindi dimostrare di appartenere a quella limitata e qualificata cerchia di
persone, la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre fra lo
stesso oggetto ed il resto della collettività. L'opponente deve inoltre essere
portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale a contestare il
provvedimento per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Tale
interesse può essere giuridico o fattuale, di natura materiale o ideale.
Il ricorrente
deve, in altri termini, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata
in misura più intensa di un qualsiasi terzo e deve trovarsi in un rapporto particolare,
degno di considerazione con l'oggetto della lite. Deve inoltre rendere plausibile
di ritrarre un vantaggio dall'accoglimento dell'impugnativa (DTF 117 Ib 164 consid.
1b; 229 consid. 3; 115 Ib 390 consid. 2b; STF 5 maggio 1993 in re B.; Adelio
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE n. 935).
- Nell’evenienza
concreta, il ricorrente non può dedurre la legittimazione attiva dalla sua
qualità di cittadino attivo e di municipale di __________. Ammettere il
contrario significherebbe ammettere l'actio popularis. Irrilevante in
proposito è il suo spiccato interesse alla legalità dell'amministrazione, che
l'ha portato a più riprese a comparire davanti a questo tribunale in veste di defensor
civitatis. Né può rivendicare la qualità per agire in giudizio prevalendosi
del fatto che il municipio gli ha riconosciuto, a torto, la legittimazione ad
opporsi alla domanda di costruzione.
La
potestà ricorsuale non può discendere nemmeno dal fatto che il ricorrente è proprietario
di un fondo edificato (part. n. __________ RF). La modesta entità dell'intervento
e le insignificanti ripercussioni ambientali che ne derivano, raffrontate alla
notevole distanza (150-170 m) che separa i due fondi, non permettono di
includere l'insorgente in quella limitata e qualificata cerchia di persone, la
cui situazione risulta legata all'oggetto della controversa licenza da un
rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre fra il servizio
igienico in contestazione ed il resto della collettività. La dispersione delle
acque luride nel sottosuolo non può arrecare alcun inconveniente alla sua
proprietà già perché quest'ultima è situata a monte del laboratorio del resistente.
Il servizio igienico, d'altro canto, non facilita, né consolida l'attività di estrazione
e di lavorazione del granito.
L'interesse
del ricorrente non si distingue da quello di un qualsiasi altro cittadino di
Iragna. Da un eventuale esito positivo della vertenza il ricorrente non
trarrebbe un vantaggio diverso dall'interesse che qualsiasi altro cittadino può
avere per la legalità dell'amministrazione.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La
tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo
soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà
al resistente __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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