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Numero d'incarto:
52.2002.49
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00049
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2002 del
Municipio di __________
contro
la decisione 16 gennaio 2002 (n. 167) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso di __________ contro la
risoluzione 21 agosto 2001 del municipio di __________, in materia di
rilascio dell'autorizzazione a gestire una sala giochi;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che
__________ è proprietario del mapp. __________ RFD di , sul quale
sorge lo stabile denominato "";
che tale
edificio ospita un esercizio pubblico (locale notturno) ed una sala giochi, entrambi
gestiti dal ricorrente;
che, dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, il municipio di __________ ha
emanato una decisione, denominata "autorizzazione a gestire una sala
giochi", mediante la quale ha fissato una serie di condizioni volte a
regolamentare l'attività dello stabilimento in questione;
che, in particolare, al punto 4 dell'autorizzazione
il municipio ha stabilito gli orari di apertura e chiusura della sala giochi;
che il Consiglio di Stato, adito da
__________, ha annullato l'avversata decisione municipale limitatamente al
punto 4, per carenza di base legale;
che il municipio di __________ ha
tempestivamente interposto ricorso innanzi il Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che la suddetta decisione governativa venga
annullata, e che, di conseguenza, venga confermata integralmente la risoluzione
municipale; in attesa dell'adozione di un apposito regolamento comunale che
disciplini la materia, l'esecutivo comunale invoca l'applicazione della
clausola generale di polizia;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 Legge
organica comunale (LOC; RL 2.1.1.2);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente
o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il
ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva;
il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106
LOC); non si identifica con il comune: è unicamente il suo rappresentante
davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere, e detentore della
qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il
municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti,
quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde;
RDAT II - 1999, N. 48; STA 4 dicembre 2001 in re municipio di
__________; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27
novembre 2001 in re municipio di __________; STA 15 giugno 2001 in re
municipio di __________; ZBl 1995, 474);
che è vero che in passato il Tribunale
cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i
ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti
dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si
giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge:
infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
- del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico
a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari,
Diritto amministrativo, Parte speciale, nn. 1072-1073, 1087, 1132 ss.; Ratti,
Il comune, vol. III, pagg. 1843-1847);
che i requisiti concernenti la
legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle
condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un
eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso
presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine
siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che l'impugnativa non sarebbe stata accolta
nemmeno se fosse stata presentata dal comune anziché dal municipio, dato che
nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni di applicabilità della
clausola generale di polizia (RDAT I - 2001, N. 44; RDAT II - 1992, N. 3; RDAT
1990, N. 3);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28,
43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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