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Numero d'incarto:
52.2002.488
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.488
Lugano
30 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2002 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 2002 del municipio di
__________, che annulla il concorso ad invito per l'allestimento del catasto
della rete dell'acqua potabile;
viste le risposte:
-
17 dicembre 2002 del
municipio di __________;
-
16 gennaio 2003 di
__________;
-
17 gennaio 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
settembre 2002 il municipio di __________ ha indetto un concorso ad invito,
retto dalla LCPubb, per l'allestimento del piano di catasto della rete
principale e secondaria di distribuzione dell'acqua potabile del comune.
La cifra 1 delle prescrizioni particolari
del modulo d'offerta indicava che i piani avrebbero dovuto contenere "tutte
le indicazioni e riferimenti planimetrici da permettere di conoscere i
tracciati e facilitare gli interventi in caso di necessità". Il
modulo prevedeva fra l'altro la seguente posizione:
1.1. RILIEVI
1.1.1 condotta principale
tracciati su strade ca
m 3500
tracciati in boschi e
prati ca m 2500
1.1.2 idranti ca
nr. 20
1.1.3 saracinesche ca
nr. 50
1.1.4 allacciamenti privati ca
nr. 300
(dell'allacciamento dalla tubazione
principale sino al confine
con la proprietà
privata)
Nel termine prestabilito, i quattro invitati
hanno presentato le seguenti offerte:
-
studio
d'ingegneria __________ fr. 18'388.80
-
studio
d'ingegneria __________ fr. 53'046.80
-
studio
d'ingegneria __________ fr. 44'374.00
-
studio
d'ingegneria __________ fr. 66'927.20
B. Con
decisione 19 novembre 2002, il municipio ha annullato il concorso, adducendo
che:
"le
risultanze del concorso sono manifestamente discordanti e ciò riguardo alla
diversa interpretazione che hanno dato i concorrenti in relazione alla
posizione attinente il rilievo delle condotte. Il testo del modulo d'offerta
ricalca quello applicato da altri comuni nel contesto di concorsi similari.
Bisogna riconoscere comunque che la tesi a sostegno che questa descrizione non
precisa puntualmente l'operazione di ricerca, per il tramite di specifiche
attrezzature, va tenuta in considerazione anche se nella fattispecie si
riferisce ad un solo concorrente".
C. Contro la
predetta risoluzione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, il fatto che un
concorrente (__________) abbia apparentemente frainteso il modulo d'offerta,
omettendo di considerare anche il rilievo della rete mediante apposite apparecchiature,
non costituirebbe un motivo sufficiente per annullare la gara.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio di __________, sottolineando come il
capitolato non definisse in modo preciso la prestazione effettivamente richiesta.
L'ing. __________ si limita a rilevare
siffatta imprecisione, astenendosi dal formulare conclusioni. L'ing. __________
si rimette a sua volta al giudizio del tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto
ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può
indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni,
escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).
Sono considerati importanti e pertanto atti
a giustificare l'annullamento della gara tutti quei motivi che, secondo le
regole della buona fede, fanno apparire inesigibile l'aggiudicazione da parte
del committente. L'avvio di una gara d'appalto determina in effetti a favore
dei concorrenti aspettative che il committente può deludere soltanto nella
misura in cui non si può ragionevolmente pretendere che proceda ad un'aggiudicazione.
In quest'ottica, l'art. 44 RLCPubb precisa, a titolo esemplificativo, che il committente
può annullare il concorso e rinunciare all'aggiudicazione quando: (a) nessuna
delle offerte presentate soddisfa i criteri e le esigenze tecniche fissate dai
documenti di gara, (b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del
mutamento delle condizioni tecniche quadro o al venir meno del principio della
concorrenza, (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio di __________ ha annullato la gara perché uno dei
quattro concorrenti ha frainteso il capitolato d'appalto, ritenendo che la
prestazione effettivamente messa a concorso non comprendesse anche la ricerca
puntuale delle condotte mediante apposite apparecchiature.
Il motivo addotto dall'autorità comunale,
valutato in base al principio della buona fede, non giustifica la rinuncia ad
un'aggiudicazione. È ben vero che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
avrebbe potuto stabilire con maggior precisione l'estensione della prestazione
effettivamente richiesta, specificando che comprendeva anche la ricerca dei
tracciati mediante apposite apparecchiature. Non si può tuttavia ignorare che
tre concorrenti su quattro l'hanno inteso come il municipio si aspettava, ravvisando
nella cifra 1 delle prescrizioni particolari anche la richiesta di un accertamento
mediante simili apparecchiature. Considerato inoltre che simili catasti sono
sempre allestiti in abbinamento con tale ricerca, anche quando quest'ultima
viene aggiudicata separatamente, l'assenza di qualsiasi indicazione, volta a
segnalare che il rilievo dei tracciati avrebbe dovuto essere posto in consonanza
con le risultanze degli accertamenti strumentali, avrebbe dovuto indurre i
professionisti del ramo a concludere che il municipio non intendeva procedere
in tal senso, dividendo la commessa in due parti distinte.
Stando così le cose, l'aggiudicazione sulla
base delle tre offerte conformi agli intendimenti del committente non appare
per nulla inesigibile. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si
considera che la rinuncia all'aggiudicazione, seguita da un nuovo concorso per
la stessa prestazione, è atta a provocare una distorsione della concorrenza, a
dipendenza del fatto che ogni partecipante alla gara conosce ormai la posizione
dei suoi concorrenti.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, ben potendosi ragionevolmente
esigere che il municipio proceda all'aggiudicazione, il ricorso va accolto,
annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto.
Gli atti vanno ritornati all'autorità
comunale affinché proceda nei suoi incombenti.
Dato l'esito, si prescinde dall'applicazione
di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno poste a carico del comune, in
quanto unico resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 novembre 2002 del municipio
di __________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio
affinché proceda nei suoi incombenti.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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