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Numero d'incarto:
52.2002.486
Data decisione, Autorità:
08.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.486
Lugano
8 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2002 di
contro
la decisione 22 novembre 2002 (no. 999/02) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18
ottobre 2002 con la quale la commissione tutoria regionale 14 di __________
ha disposto il suo ricovero coatto alla clinica psichiatrica cantonale di
__________ (__________);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione 24 luglio 2001 della commissione tutoria regionale 14 di __________
(in seguito: CTR) __________ è stata privata della libertà a scopo di
assistenza e collocata presso la clinica psichiatrica cantonale di __________
(__________) in forma coatta. Questo quarantaquattresimo ricovero è stato fondato
sull'art. 397a CC a cagione di etilismo e abuso di medicamenti.
B. L'11
gennaio 2002 la CTR ha stabilito di sospendere il collocamento per un periodo
di prova di tre mesi, a condizione che la paziente visitasse regolarmente il
servizio psicosociale di __________ (SPS) per assumere la cura prescrittale.
Dopo un primo mese di frequentazione assidua del SPS, __________ ed i suoi
famigliari si sono rifiutati di proseguire il programma terapeutico con la
distribuzione quotidiana dei rimedi presso il servizio stesso. A fronte di
questa situazione, il 6 maggio 2002 la CTR ha risolto di prolungare di altri
tre mesi la sospensione del collocamento coatto, fermo restando che in caso di
ulteriore disattenzione dell'iter terapeutico indicato sarebbe stata riattivata
immediatamente la misura privativa della libertà adottata nel luglio del 2001.
Dopo essersi aggravata contro questa decisione davanti alla commissione
giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), __________ l'ha accettata in
sede di udienza conciliativa, dichiarandosi disposta a seguire i trattamenti
imposti.
Il 17 ottobre 2002 il SPS di __________ ha
redatto un rapporto a beneficio della CTR rilevando che la presa a carico della
paziente era stata incostante, più volte disattesa e sicuramente inadeguata per
consentire un monitoraggio regolare della sua difficile situazione
psicopatologica e della complessa dinamica conflittuale intrafamigliare.
L'estensore del referto Dr. __________ ha inoltre ricordato che negli ultimi
mesi __________ era stata vista più volte probabilmente ubriaca barcollare per
le strade della città di __________, colta a rubare bottiglie di alcolici in
alcuni supermercati della zona e sorpresa alla guida di una vettura in stato di
ebrietà nonostante la revoca della licenza di condurre. In conclusione,
ribadita la sussistenza di una prognosi negativa a medio termine stante
l'insufficienza e l'inadeguatezza del margine di manovra terapeutico
disponibile in via ambulatoriale, il Dr. __________ ha sottolineato la necessità
di un collocamento stazionario e in una struttura specialistica per lungo
periodo al fine di contenere l'ulteriore aggravamento della situazione clinica
attuale. Valutazione, quest'ultima, condivisa dal curante Dr. __________ di
__________, specialista FMH in medicina interna, secondo il quale i numerosi
traumi contusivi con ematomi e fratture riportati dalla signora negli ultimi
mesi erano verosimilmente dovuti a violenze subite in famiglia.
Sulla scorta delle predette risultanze, con
decisione 18 ottobre 2002 la CTR ha ripristinato la privazione della libertà a
scopo di assistenza adottata a suo tempo nei confronti di __________ e disposto
il suo collocamento coatto alla CPC.
C. Mediante
ricorso 29 ottobre 2002 __________ è insorta contro il ricovero dinanzi alla
CGASP, contestando i resoconti e i pareri dei medici, nonché la necessità del
provvedimento.
La
ricorrente è stata sentita il 7 novembre 2002 e sottoposta ad esame
specialistico da parte del Dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH.
Alla luce delle risultanze di questa indagine, con decisione 22 novembre 2002
la CGASP ha respinto il gravame.
D. __________
ha impugnato il giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo in sostanza le censure addotte innanzi all'autorità di ricorso di
primo grado e postulando il suo rilascio siccome giustificato da un netto
miglioramento del proprio stato di salute.
E. La CGASP ha
rinunciato a presentare osservazioni al gravame, mentre la CPC ha confermato
che il ricovero è tuttora motivato dall'esigenza di ristabilire una presa a carico
territoriale che veda coese attorno ad un unico progetto terapeutico tutte le figure
implicate (CTR, tutore, famiglia, medico generico e medico psichiatra).
F. Il 19
dicembre 2002 una delegazione del Tribunale ha ascoltato la ricorrente ed i
suoi famigliari, dando loro modo di illustrare ulteriormente la situazione
odierna e quella esistente al momento del ricovero, così come le ragioni che
hanno indotto l'interessata ad impugnare la misura coercitiva.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50
cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di
ricorrere contro le decisioni di privazione della libertà che la concernono
senza il concorso del proprio tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, N. 12 ad art. 397d CC).
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, integrati dalle risultanze dell'udienza esperita il 19 dicembre 2002
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CC).
Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3
CC). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta
all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo
di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima
ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere
affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro
10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire
il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,
dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del
comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore
(psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). La
decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile
alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente
(art. 50 cpv. 3 LASP).
- 3.1.
__________, coniugata e madre di tre figli, è nata nel 1948. Come già accennato
in narrativa, da anni soffre di una dipendenza da alcool e medicamenti che l'ha
portata ad essere ripetutamente ricoverata presso la CPC. Le decisioni 24
luglio 2001 e 18 ottobre 2002 della CTR 14 di __________ si inseriscono in
questo contesto, aggravato da una situazione intrafamigliare conflittuale nella
quale si muovono oltre tutto parenti stretti che osteggiano apertamente
l'assistenza prestata alla ricorrente, interpretandola alla stregua di una mera
ingerenza nei loro affari privati. Sta di fatto che l'incapacità della famiglia
di gestire una problematica oggettivamente incontrollabile senza adeguati supporti
specialistici e l'ostruzionismo praticato dalla famiglia stessa nei confronti
delle istituzioni deputate a prestarle l'aiuto necessario hanno portato ad un
aggravamento delle condizioni psicofisiche dell'insorgente, provocando il
logico ed ineluttabile ricovero coatto disposto dalla CTR.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 22
novembre 2002, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di
prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro
Dr. __________, il quale ha rilevato che nelle settimane precedenti
l'internamento __________ era sempre più allo sbando, vittima di un graduale
degrado psicosomatico e socio-famigliare suscettibile di mettere in pericolo la
sua sopravvivenza e l'incolumità di terzi. Il Dr. __________ ha confermato, sul
piano diagnostico, la sussistenza di una psicopatologia mista caratterizzata da
un grave disturbo di personalità borderline e da una dipendenza mista (etile e
farmaci), aggiungendo che la prognosi clinico-esistenziale si era aggravata
rispetto ad una pregressa osservazione. Per finire, il menzionato
professionista ha condiviso la necessità del ricovero, stante la gravità dello
scompenso attuale e la necessità di ridefinire in modo sostanziale tutta la
presa a carico della paziente.
Questa valutazione è stata sostanzialmente
condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare la ricorrente e a
dispetto di quanto si ostinano a sostenere i suoi famigliari è corroborata da
elementi fattuali incontrovertibili, ove solo si considerino le volte che
__________ è stata vista aggirarsi ubriaca nelle strade di __________, i furti
di alcolici commessi a danno di negozi e la guida in stato di ebrietà di cui si
è resa protagonista il 4 ottobre 2002 nonostante la revoca della patente.
-
La
decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente
ed in modo convincente che per il momento la ricorrente può essere convenientemente
assistita, sia in termini protettivi che evolutivi, solo tramite il collocamento
in un centro terapeutico residenziale. Quanto al suo eventuale rilascio, è
indubbio che grazie alle cure prestate alla CPC lo stato di salute di
__________ sta evolvendo positivamente. Come puntualizzato in sede d'udienza
dagli attuali curanti dell'insorgente, per garantire il mantenimento di tale
benessere al di fuori della CPC è tuttavia necessario instaurare una solida
rete terapeutica d'intesa con tutte le figure implicate nel progetto. In altri
termini e più esplicitamente, occorre che la famiglia __________ abbandoni
l'attitudine ostruzionistica adottata in questi ultimi tempi e presa coscienza
della delicatezza della situazione riprenda a collaborare schiettamente con
medici ed istituzioni al fine di attuare un efficace programma di sostegno nel
precipuo interesse della sua congiunta.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere
respinto.
Il
Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52
LASP;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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