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Numero d'incarto:
52.2002.48
Data decisione, Autorità:
04.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00048
Lugano
4 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. febbraio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 175) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 17 settembre 2001, rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione
monofamiliare sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
14 febbraio 2002 di
__________ e __________;
-
20 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
4 marzo 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
giugno 2001 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località
__________, su un terreno in leggero pendio (part. n. __________ RF; zona REU).
L'edificio, a pianta rettangolare allungata,
sarebbe coperto da un tetto ad una sola falda inclinata parallela al pendio. La
facciata a valle (S), misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione
di gronda, sarebbe alta m 5.70, mentre quella a monte (N) si innalzerebbe a m
7.85 dal suolo.
Alla domanda si è opposto il vicino qui
ricorrente, proprietario di un fondo contermine, ritenendo che l'altezza della
facciata rivolta verso monte (m 7.85) superasse il limite (m 6.80), prescritto
dall'art. 29 NAPR con riferimento alla gronda.
B. Il 17
settembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione
del vicino.
L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto
che l'altezza della facciata in contestazione fosse conforme alla norma
succitata, che limita a m 8.60 l'altezza massima degli edifici al colmo.
C. Con
giudizio 16 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
condividendo la tesi del municipio. Anche il Governo ha in pratica ritenuto che
decisiva fosse l'altezza massima del colmo del tetto, prescritta dall'art. 29
NAPR. A maggior ragione si giustificherebbe questa conclusione, se si considera
che l'altezza della facciata in contestazione supera di soli 5 cm quella
massima prescritta per i tetti piani (m 7.80).
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
In sostanza, l'insorgente ripropone e
sviluppa in questa sede le tesi sollevate senza successo davanti alle
precedenti istanze, negando in particolare che l'altezza massima al colmo,
prescritta dall'art. 29 NAPR, possa essere applicata alle facciate. Indipendentemente
dalla foggia del tetto, farebbe stato l'altezza massima fissata per la gronda.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza annullata con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato
dalla controversa licenza e già opponente. Il ricorso tempestivo è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto
della vertenza emergono chiaramente dagli atti. Un sopralluogo non procurerebbe
pertanto a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto, utili
per il giudizio.
- L'altezza
è uno dei parametri mediante i quali vengono definite le possibilità edificatorie
di un fondo. I limiti d'altezza servono a contenere le ripercussioni che gli
ingombri verticali delle costruzioni ingenerano sui fondi contermini e sul
paesaggio.
Di principio, l'altezza delle costruzioni è
limitata in funzione dell'altezza delle facciate. Lo si deduce chiaramente
dall'art. 40 cpv. 1 LE, che impone di misurare l'altezza degli edifici dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto. Criterio di misurazione, questo, che esclude dal computo gli
ingombri costituiti dai tetti a falde, considerando che l'impatto esercitato
sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio dagli ingombri verticali degli
edifici è determinato anzitutto dallo sviluppo delle loro facciate verso
l'alto.
Ciò non significa che gli ingombri
costituiti dai tetti a falde sfuggano a qualsiasi limite d'altezza. Anche
l'altezza dei tetti può essere limitata, sia direttamente, fissando l'altezza
massima dei colmi, sia indirettamente, stabilendo pendenze massime delle falde.
Partendo dalla considerazione che, di
regola, i limiti d'altezza degli edifici sono fissati in funzione dell'altezza
delle facciate, la giurisprudenza di questo tribunale ha già avuto modo di
stabilire che nel caso di edifici coperti da un tetto ad una sola falda, l'altezza
massima prescritta deve essere rispettata anche dalla facciata che sorregge il
colmo del tetto (RDAT 1991 I n. 36).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, l'art. 29 NAPR di __________ stabilisce per la zona
REU un'altezza massima di m 6.80 per la gronda ed un'altezza massima di m 8.60
per il colmo.
Per i motivi illustrati al precedente
considerando, è evidente che lo scopo dell'altezza massima del colmo, fissata
dalla norma in esame, è quello di contenere gli ingombri verticali costituiti
dai tetti a falde. Ingombri che, oltrepassando il filo di gronda, non sarebbero
altrimenti soggetti a limiti particolari. Il criterio di misurazione dell'altezza
del colmo definito dall'art. 5 cifra 3 NAPR non permette di trarre altre conclusioni.
L'art. 29 NAPR non si limita tuttavia a
fissare un'altezza massima per la gronda ed un'altra per il colmo, ma prescrive
anche un'altezza massima di m 7.80 per gli edifici muniti di tetto piano. A
differenza di altri ordinamenti edilizi, ove l'altezza massima delle facciate è
fissata indipendentemente dalle caratteristiche del tetto, le NAPR di
__________ contemplano pertanto due limiti di altezza delle facciate: uno di m
6.80 per gli edifici coperti da un tetto a falde ed uno di m 7.80 per gli
edifici muniti di tetto piano. Questa particolare disciplina, verosimilmente
riconducibile ad un processo d'interpolazione fra l'altezza alla gronda e
quella al colmo, porta a concludere che nel caso di edifici coperti da un tetto
ad una sola falda l'altezza della facciata che sorregge il colmo soggiaccia al
limite (m 7.80) fissato per gli edifici muniti di tetto piano e non a quello
fissato con riferimento alla gronda (m 6.80) od al colmo (m 8.60) degli edifici
coperti da un tetto a falde. Considerato l'impatto, che deriva dall'ingombro
verticale della facciata sottostante il colmo di un tetto ad una sola falda,
non si può invero pretendere che faccia stato il limite più severo previsto con
riferimento alla gronda per le facciate che sorreggono tetti piani. Né si può
ammettere che questa facciata soggiaccia all'altezza massima fissata per il
colmo dei tetti a falde e costituisca in tal modo un ingombro verticale
superiore a quello derivante dalle facciate di edifici coperti da tetti piani.
3.2. In concreto, il progetto prevede di
coprire la controversa costruzione con un tetto ad una sola falda. Verso monte
il tetto appoggia su una facciata alta m 7.85 dal terreno sistemato. Il municipio
ha ritenuto che questa facciata soggiacesse all'altezza massima stabilita
dall'art. 29 NAPR per il colmo. A torto, poiché determinante, per i motivi
illustrati al precedente considerando, non è l'altezza massima fissata per il
colmo, ma quella prescritta per le facciate di edifici coperti da tetti piani.
Anche considerando la sommità del tetto alla stregua di un colmo, l'altezza di
m 8.60 fissata dall'art. 29 NAPR non può trovare applicazione, poiché questo
particolare parametro è volto soltanto a contenere l'ingombro verticale,
arretrato rispetto alle facciate, costituito dai tetti a due o più falde.
Altrettanto a torto pretende il ricorrente
che a questa facciata torni applicabile il limite d'altezza previsto con riferimento
alla gronda. Se le facciate di edifici muniti di tetto piano possono
raggiungere l'altezza di m 7.80, considerata l'identicità degli ingombri che ne
derivano, non v'è motivo per esigere che le facciate sottostanti il colmo di
tetti ad una sola falda si attengano all'altezza massima prevista per rapporto
alla gronda.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la licenza impugnata non può essere
confermata perché autorizza una costruzione che supera di 5 cm l'altezza massima
prescritta dall'art. 29 NAPR.
Trattandosi di un difetto di lieve entità,
che può essere facilmente corretto, un annullamento della licenza violerebbe
tuttavia il principio di proporzionalità. Il ricorso va quindi accolto soltanto
parzialmente, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando la
licenza nel senso di subordinarla alla condizione di ridurre di 5 cm l'altezza
della facciata N prevista dal progetto.
La tassa di giustizia è ripartita fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili,
commisurate secondo lo stesso criterio, sono invece poste a carico dei
resistenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 29 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 2002 del Consiglio
di Stato (n. 175) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 17 settembre 2001,
rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per
l'edificazione della part. n. __________ RF è confermata alla condizione che
l'altezza della facciata N sia ridotta a m 7.80.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.- e
dei resistenti in solido per la differenza.
-
I
resistenti rifonderanno in solido fr. 200.-- al ricorrente a titolo di
ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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