AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.475
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.475
Lugano
2 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
Segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 del
dott.iur. __________
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5213) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 12 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso
di dimora temporaneo (L) della durata di 120 giorni;
viste le risposte:
-
3 dicembre 2002 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
6 dicembre 2002 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della
manodopera estera (in
seguito UMOE);
- 10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 27 aprile 1994 la __________, ha chiesto alla Sezione degli
stranieri (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle
istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno (nulla osta) limitato a 90
giorni nel corso dell'anno in favore del cittadino italo-domenicano __________,
per consentire a quest’ultimo di svolgere, nella sua veste di presidente del
consiglio di amministrazione della società, l’attività di consulente finanziario
in Svizzera.
Con decisione 8 giugno 1994 la predetta autorità ha respinto la domanda,
ponendo in rilievo la difficile situazione del mercato del lavoro e l'assenza
di un interesse economico e fiscale per il Cantone derivante da tale assunzione.
b)
Pendente ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il 2 agosto 1994 la Sezione
degli stranieri ha annullato la propria decisione (art. 50 PAmm), invocando il
profilo professionale di __________, i previsti utili della __________, la
creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, nonché l’assenza di motivi di polizia
che si opponevano al rilascio del permesso richiesto. Con decreto 16 agosto
1994, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha quindi stralciato dai
ruoli il gravame.
Il 25
ottobre 1994 __________ ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo limitatamente
a 90 giorni per l'anno 1994; permesso che gli è poi stato rinnovato negli anni
successivi.
B. Su
richiesta dell'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano, il 23 febbraio 1998
__________ ha trasmesso il certificato penale rilasciatogli la settimana
precedente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________,
dal quale risultava che nel casellario di __________, suo luogo di nascita, non
era iscritta nessuna condanna a suo carico. Nel contempo, egli ha prodotto il
certificato 7 ottobre 1997 dei carichi pendenti della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di __________, dal quale non risultavano pendenze penali
dal 24 ottobre 1989.
Il 25
gennaio 1999, l'insorgente ha pertanto ottenuto un permesso di dimora temporaneo
(permesso L), questa volta per una durata di 120 giorni all'anno, sempre per
lavorare come consulente finanziario presso la __________. Tale autorizzazione
è poi stata rinnovata il 13 gennaio 2000 con validità fino al 31 dicembre 2000.
C. Il 2 marzo
2000 __________ ha chiesto l’autorizzazione di esercitare la professione di
fiduciario finanziario nel nostro Cantone. Nell’ambito della trattazione di
questa istanza – poi respinta - la Divisione della giustizia del Dipartimento
delle istituzioni è venuta a conoscenza del seguente certificato penale
generale concernente il ricorrente, rilasciato il 7 febbraio 1994 dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di __________:
"28/3/89
Sentenza Corte appello __________
Parz. riforma
sent. 12/7/84 Tribunale __________
la Cassazione
rigetta il ricorso in data 28/6/90
- fatti di
bancarotta fraudolenta in concorso art. 223, 216 R.D. 16/3/1942 N. 267, 112 N.
1 C.P., 219 R.D. 16/3/1942 N. 267, 62 bis, 69 cpv. 2 C.P. (reato comm. nel
- anni 4 di reclusione
Interdizione dai
pubblici uffici per anni 5 inabilitaz. dell'eserc. di una impresa commerciale;
incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10
condonata la reclusione e la pena accessoria ai sensi del D.P.R. 16/12/1986 N.
865 e del D.P.R. 18/12/1981 N. 744
28/1/92 Sentenza
Corte appello __________
Parz. riforma
sent. 23/5/86 Tribunale __________
- bancarotta
fraudolenta art. 216, 203, 223, 219 N. 10 cpv. R.D. 16/3/1942 N. 267 (reato
comm. nell'ottobre del 1974) anni 2 di reclusione - pena aggiunta in continuazione
a quella di cui alla condanna 28/3/89; inabilitaz. dall'eserc. di una impresa
commerciale; incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
per anni 10; interdizione perpetua dai pubblici uffici; interdizione legale per
la durata della pena".
Il 31
agosto 2000 la Divisione della giustizia ha quindi trasmesso tale documento
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
D. Il 14
novembre 2000 la __________ ha domandato che ad __________ fosse rinnovato il
permesso di dimora temporaneo di 120 giorni per l'anno 2001.
Il 7 marzo 2002 l'UMOE ha preavvisato negativamente la richiesta, affermando
che la __________ aveva nel frattempo cessato la propria attività di gestione
patrimoniale per conto di terzi (art. 7, 9, 43, 49 OLS).
Il 12
marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi deciso di non
rinnovare il permesso richiesto ed ha fissato ad __________ un termine sino al
15 aprile 2002 per lasciare il territorio cantonale. La risoluzione è stata
resa sulla base degli art. 4, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
E. a) Contro
la predetta decisione il 9 aprile 2002 __________ è insorto dinnanzi al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. In primo luogo, egli ha
rimproverato all’autorità di prime cure di essere incorsa in un diniego di
giustizia per avergli rifiutato il permesso dopo circa un anno e mezzo
dall'inoltro della domanda. Ha poi affermato che dal 1° gennaio 2002 la
__________, divenuta __________, era stata trasformata da società finanziaria
in fiduciaria e immobiliare, senza che le condizioni per il rilascio del
permesso litigioso fossero mutate. Il ricorrente ha inoltre indicato che il 13
gennaio 1998 il Tribunale di __________ lo aveva riabilitato dalle condanne a
suo carico per i reati patrimoniali da lui commessi negli anni '70.
All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia l'UMOE, che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione.
b) Il 5
giugno 2002 il Governo ha invitato entrambe quest’ultime autorità a nuovamente
determinarsi sul gravame inoltrato da __________, tenendo conto del fatto che
nel frattempo, e più precisamente il 1° giugno 2002, era entrato in vigore
l'accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Preso
atto di ciò, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha invitato il ricorrente
a produrre l'estratto del casellario penale generale. Questi si è tuttavia
limitato a trasmettere a detta autorità il certificato penale e dei carichi
pendenti davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
__________, dal quale non risultavano procedimenti penali e condanne a suo
carico. L’insorgente ha inoltre colto l’occasione per ribadire di essere stato
riabilitato dallo Stato italiano dai reati finanziari commessi negli anni '70.
Ritenendo
che l'interessato non avesse dato seguito alla sua richiesta di informazioni,
il 28 agosto 2002 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha comunicato al
Consiglio di Stato di voler mantenere la propria decisione.
Dal canto
suo, il 7 ottobre 2002 l'UMOE ha formulato un preavviso favorevole al rilascio
del permesso, osservando che le condizioni salariali offerte erano conformi e
che sul mercato interno non vi era manodopera da proporre in alternativa al
ricorrente.
Il 31
ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha trasmesso a
__________ copia del seguente casellario giudiziale 13 agosto 2002, che essa aveva
richiesto direttamente al Ministero della Giustizia della Repubblica italiana
relativo al ricorrente:
21/12/1970 Decreto
Pretore di __________, esecutivo il 10/1/1971 per guida con patente scaduta di
validità e condanna a Lit. 10'000 di ammenda. Con ordinanza 13/1/1998 il
Tribunale di Sorveglianza di __________ ha concesso la riabilitazione;
28/3/1989 Sentenza
Corte d'Appello di __________ che riforma parzialmente la sentenza 12/7/1984
del Tribunale di __________. La Cassazione rigetta il 28/6/1990 il ricorso.
Condanna a 4 anni di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per 5
anni, all'inabilitazione dell'esercizio di una impresa commerciale, all'incapacità
di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10 condonata
la reclusione e le pene accessorie, per bancarotta fraudolenta in concorso
(reato commesso nel 1974). Con ordinanza 13/1/1998 il Tribunale di Sorveglianza
di __________ ha concesso la riabilitazione.
28/1/1992 Sentenza
Corte d'Appello di __________, che riforma parzialmente la sentenza 23/5/1986
del Tribunale di __________. Condanna a 2 anni - pena aggiunta in continuazione
a quella di cui alla condanna 28/3/1989, inabilitazione dell'esercizio di una
impresa commerciale, all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa per anni 10, interdizione perpetua dai pubblici uffici,
interdizione legale per la durata della pena per bancarotta fraudolenta (reato
commesso nell'ottobre 1974). Con ordinanza 12/5/1993 della Corte d'Appello di
__________ sono stati condonati 1 anno, 4 mesi e 23 giorni di reclusione. Con
ordinanza 13/1/1998 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha concesso la
riabilitazione.
c) Chiusa
l’istruttoria, con giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato
la risoluzione dipartimentale del 12 marzo 2002, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da __________. Il Governo ha dapprima ritenuto
infondata la censura per denegata giustizia sollevata dall'insorgente,
ritenendo giustificato il ritardo con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
aveva evaso la domanda, visto che il 4 settembre 2000 il Ministero pubblico
aveva sequestrato l'incarto fino al 25 settembre 2001. Nel merito l'Esecutivo
ha considerato che se da una parte l'interessato poteva prevalersi dell'ALC per
ottenere il permesso richiesto, dall'altro i diritti scaturenti da questo
accordo potevano essere ristretti per motivi di ordine pubblico. In questo
senso, ha ritenuto che il ricorrente non avesse collaborato con l'autorità
omettendo di produrre l’estratto del casellario penale generale e sottacendo
propri precedenti penali al momento del rilascio del primo permesso di dimora
temporaneo nel 1994. Esso ha rilevato che il dipartimento era venuto a
conoscenza delle condanne pronunciate a suo carico solo a seguito della segnalazione
31 agosto 2000 della Divisione della giustizia nell'ambito della procedura per
l'autorizzazione della professione di fiduciario finanziario. Il Governo ha
pertanto rimproverato all’insorgente di aver ingannato l'autorità per aver
sottaciuto fatti di rilevanza essenziale, commettendo una grave scorrettezza e
dimostrando in tal modo scarsa considerazione dell'ordinamento giuridico elvetico.
Secondo
il Consiglio di Stato, il ricorrente non poteva prevalersi del principio della
buona fede, perché avrebbe dovuto farsi parte diligente e produrre
personalmente gli estratti penali al momento del rilascio del primo permesso.
Infine,
ha ritenuto la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità,
perché toccava l'interessato solo sul piano professionale.
F. Contro la
predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora temporaneo della durata di 120 giorni all'anno. Chiede
pure che venga sospeso l'ordine intimatogli di lasciare il territorio cantonale
durante la litispendenza.
Rimprovera
alle autorità inferiori di aver violato il principio della separazione dei poteri
e dell'effetto devolutivo del ricorso. A suo dire, sarebbe inammissibile che,
dopo l'inoltro del gravame al Consiglio di Stato e dopo aver formulato le
proprie osservazioni, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo abbia
obbligato a produrre il casellario penale generale e il Governo motivi poi la
propria la decisione sulla base di questi fatti.
Ritiene
inoltre che le autorità inferiori abbiano violato il principio della buona
fede, per aver sostenuto e costruito fatti e argomenti pretestuosi a suo danno.
Secondo il ricorrente, il dipartimento avrebbe abusato del proprio potere,
perché da tempo a conoscenza dei suoi precedenti penali.
Afferma
inoltre che non gli era possibile produrre il certificato penale generale richiesto
per motivi indipendenti dalla propria volontà.
G. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che non formula
osservazioni, sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con argomenti di
cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Dal canto
suo, l'UMOE non formula osservazioni, perché la decisione impugnata riguarda
aspetti di polizia degli stranieri.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. In
ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso
di dimora, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid.
1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681),
entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea.
Esso disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle
attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in
vigore dal 1° giugno 2002).
Nella
fattispecie, __________ è in possesso sia della nazionalità domenicana che di
quella italiana. Essendo pertanto cittadino di uno Stato membro della CE e
titolare di un passaporto italiano valido, egli può prevalersi dell'ALC e gode
da subito dei diritti garantiti dal trattato in parola (art. 37 OLCP; RS
142.203). Di conseguenza, l'insorgente ha, in linea di principio, il diritto di
ottenere un permesso di soggiorno temporaneo CE/AELS limitato a 120 giorni
l'anno per svolgere un'attività lavorativa salariata in Svizzera, giusta l'art.
6 cpv. 2 primo periodo Allegato I ALC. In questo senso, il fatto che la sua
domanda di rinnovo del permesso di dimora temporaneo (L) per il 2001 sia da
tempo divenuta priva di oggetto non gli preclude la possibilità di ottenere
l'autorizzazione richiesta anche per l'anno in corso.
1.4. In
virtù dell’art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, la censura di violazione dell'ALC potrebbe
essere sollevata dal ricorrente dinnanzi al Tribunale federale nell’ambito di
un ricorso di diritto amministrativo; ne discende che il presente gravame,
inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 Pamm) da una persona legittimata ad
agire (art. 43 Pamm), risulta in linea di massima ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm).
Il fatto di sapere se il permesso in oggetto possa essere rilasciato o no è una
questione di merito e non di ammissibilità dell’impugnativa.
- 2.1. Alla
luce delle disposizioni transitorie previste dall'ALC (art. 10 cpv. 1 e 2 ALC e
art. 26 Allegato I ALC), essendo il permesso di soggiorno limitato a 120 giorni
l'anno, l'autorizzazione richiesta dall'insorgente soggiace a delle limitazioni
di ordine qualitativo (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle
condizioni di salario e di lavoro; art. 7 cpv. 1 e art. 9 OLS), ma non
quantitativo (contingentamento).
Giusta l'art. 7 cpv. 1 OLS i permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il
cambiamento di posto o di professione oppure la proroga della dimora possono
essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno
che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di
salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.
L'art.
9 cpv. 1 OLS prevede che i permessi possono essere rilasciati unicamente se il
datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali
per il luogo e la professione uguali a quelle degli svizzeri e se lo straniero
è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia.
2.2. In
concreto, il 12 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di non rinnovare il permesso richiesto a __________ in quanto l'UMOE, autorità
preposta a livello cantonale a valutare la domanda dal profilo delle
limitazioni di ordine qualitativo opponibili all'insorgente, aveva preavvisato
negativamente l'istanza, a causa della cessazione da parte della __________
della sua attività di gestione patrimoniale per conto di terzi.
Tenuto
conto dell'entrata in vigore dell'ALC e visto che la __________ era subentrata
alla __________, durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato
l'UMOE ha considerato che, dal profilo del mercato del lavoro, nulla si
opponeva al rinnovo del permesso di dimora litigioso, in quanto le condizioni
salariali erano rispettate e sul mercato interno non vi era manodopera da
proporre in alternativa all’insorgente.
2.3. Il
fatto che nel corso di procedura l'UMOE abbia modificato nel senso appena
illustrato la propria posizione, non significa ancora che all'insorgente
dovesse automaticamente essere rinnovato il permesso: l'autorità di polizia era
in effetti legittimata a negargli il medesimo sulla base di considerazioni
diverse da quelle relative all'economia o al mercato del lavoro prese in considerazione
dall’UMOE (art. 43 cpv. 4 OLS).
Allo
scopo di rivalutare la fattispecie litigiosa alla luce del mutato quadro
giuridico, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva senz’altro il
diritto di chiarire tutte le circostanze che essa riteneva importanti per poter
formulare la nuova presa di posizione richiestale dal Consiglio di Stato.
Agendo nel modo sopra descritto e in particolare chiedendo al ricorrente di
fornire informazioni in merito ai suoi precedenti penali, essa non ha pertanto
violato il principio della separazione dei poteri e dell'effetto devolutivo del
ricorso. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto infondato.
- 3.1. Come
esposto in narrativa, il Governo ha fondato il suo giudizio sul fatto che
__________ aveva a più riprese violato il proprio obbligo di collaborazione con
le autorità, tralasciando in particolare di informare il Dipartimento delle
istituzioni circa i precedenti penali a suo carico.
Ravvisando
in questo comportamento una disattenzione dell’art. 3 cpv. 2 LDDS, l'Esecutivo
ha quindi ritenuto che il ricorrente si fosse dimostrato a tal punto sprezzante
dell'ordinamento giuridico elvetico da non meritare il rinnovo del permesso.
3.2.
Giusta l'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC, le parti contraenti possono imporre ai
cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza
sul territorio.
L'art. 9 cpv. 1 OLCP prevede che per la procedura di notificazione e di
permesso vigono gli obblighi e i termini previsti dagli art. 2 e 3 LDDS, nonché
dagli art. 1 e 2 ODDS. In particolare, l'art. 3 cpv. 2 LDDS fa obbligo allo
straniero, come pure al suo datore di lavoro, di informare esattamente
l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la
concessione del permesso.
3.3. Ora,
le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato
non possono essere condivise già per il fatto che i rimproveri rivolti ad
__________ appaiono tutt'altro che chiari e dimostrati.
Certo,
non si può negare che in talune circostanze quest’ultimo si è rivelato poco incline
a fornire informazioni precise in merito ai suoi trascorsi giudiziari. Si deve
però riconoscere che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione era al
corrente almeno dall’autunno 1997 del fatto che egli era stato in passato condannato
in Italia per reati commessi in ambito finanziario. Il 19 settembre 1997,
l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ aveva in effetti chiesto
all'insorgente di produrre il certificato penale. Il 26 novembre 1997 il
patrocinatore dell'insorgente aveva quindi informato l'autorità di polizia
degli stranieri che "(…)
il dott. __________ subì una condanna per bancarotta. Recentemente è stata
iniziata la pratica di riabilitazione, che dovrebbe concludersi entro pochi
mesi (…), cancellando dal casellario giudiziario i reati ascritti al dott.
__________ ", proponendo un incontro al fine di chiarire la questione (v. scritto
26 novembre 1997 avv. __________ alla Divisione degli interni; nota interna 19
dicembre 1997). La ricezione di questa informazione non ha comunque impedito
alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione di continuare a rinnovargli il
permesso di soggiorno, senza nulla eccepire in proposito.
D’altronde,
già al momento del rilascio del primo permesso, avvenuto nel 1994, il
Dipartimento si era accontentato di eseguire un esame assai sommario della situazione
dell’insorgente dal punto di vista dei suoi precedenti penali. Dagli atti di
causa emerge che in quell’occasione __________ aveva effettivamente omesso di
informare le autorità in merito alle sue condanne penali del 21 dicembre 1970,
28 marzo 1989 e 28 gennaio 1992. In allegato al proprio ricorso 1° luglio 1994
dinanzi al Consiglio di Stato egli aveva prodotto soltanto un "certificato
di assenza di precedenti penali" della Repubblica Dominicana (allegato
12). Per contro non aveva ritenuto di dover produrre analogo documento
rilasciato dalle autorità italiane, il quale sarebbe evidentemente risultato di
ben altro tenore. Va però rilevato che, in merito al certificato penale e agli
estratti dei carichi pendenti presso la Pretura e la Procura italiane
competenti, al momento del rilascio del suddetto permesso l'allora Sezione
degli stranieri aveva osservato che:
"Annotazione:
accordato con la signora __________ dello studio legale __________ che il
permesso L sarà emesso subito. La signora __________ ha assicurato alla collega
__________ che il certificato penale e quelli dei carichi pendenti della
Pretura e della Procura ci perverranno nei prossimi giorni. Se ciò non fosse il
caso, il permesso per il 1995 non sarà rilasciato prima di essere in possesso
di tali documenti.
N.B: il nulla osta emesso a seguito della
decisione di revoca del preavviso negativo dell'UME, è stato autorizzato, senza
i certificati penale e dei carichi pendenti, dal CUG __________ (ritardi da
parte degli uffici statali nella trattazione dell'istanza)".
(v. nota interna 25
ottobre 1994 della Sezione degli stranieri)
Di tali
estratti non vi è tuttavia alcuna traccia nell'incarto: ciononostante, sia nel
1995 che negli anni successivi detta autorità ha continuato a rilasciare
all'interessato il permesso in questione, senza esigere da quest’ultimo
ulteriori informazioni su questo punto.
Da ultimo
l’Esecutivo ha pure rimproverato all'insorgente di non aver trasmesso il
casellario giudiziale penale generale, richiestogli durante la procedura ricorsuale.
Sennonché,
la tesi del ricorrente, secondo il quale non sarebbe possibile ottenere il
rilascio di certificati da cui risultino eventuali precedenti pendenze
anteriori alla sentenza di riabilitazione, non appare di primo acchito
infondata. Tale argomento è confortato sia dallo scritto 23 settembre 2002
dell'avv. __________ all'insorgente prodotto il 27 dello stesso mese dinnanzi
al Consiglio di Stato, sia (soprattutto) dallo scritto 25 ottobre 2001 del
Procuratore pubblico alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, giusta il
quale "una decisione di
riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della
condanna, tra i quali la certificabilità sugli estratti giudiziali. Ne consegue
dunque che le condanne per le quali è stata dichiarata la riabilitazione non
vengono riportate sull'estratto del casellario, e ciò solo nel caso in cui sia
l'interessato che richiede l'estratto. Quando invece la richiesta proviene da
un'autorità giudiziaria, amministrativa o da enti incaricati di pubblici
servizi, il casellario riporterà invece tutte le condanne, anche quelle per cui
è stata ottenuta la riabilitazione".
- 4.1. La
questione di sapere se il ricorrente abbia effettivamente disatteso l’obbligo
di informazione che gli derivava dall’art. 3 cpv. 2 LDDS potrebbe comunque al
limite rimanere indecisa in questa sede, poiché, quand’anche dovessero
risultare fondati, i rimproveri che gli sono stati rivolti dal Consiglio di
Stato non sarebbero comunque sufficienti a giustificare il diniego del permesso
da lui richiesto, successivamente all’entrata in vigore dell’ALC.
4.2.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'accordo sulla libera circolazione delle persone possono essere limitati
soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di pubblica sanità. Le direttive 64/221/CEE, 72/194/CEE e
75/35/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia della
Comunità europee (CdGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo in
parola contribuiscono poi a definire la portata di detta disposizione (cfr.
art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC).
A questo
proposito occorre innanzitutto rilevare che nel contesto comunitario la nozione
di messa in pericolo dell’ordine pubblico, in quanto giustificazione di una deroga
del principio fondamentale della libera circolazione delle persone, viene interpretata
in maniera alquanto restrittiva. In particolare si ammette l’esistenza di un simile
situazione solamente quando si è in presenza di una minaccia reale e piuttosto
grave per gli interessi fondamentali della collettività (cfr. art. 3 della
direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei
provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli
stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica [GU L 56 del 1964, pag. 850]; sentenza CdGCE del 27 ottobre
1977 nella causa 30/77 Boucherau, punto 35; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico
nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo sulla libera
circolazione delle persone, in RDAT II-2001 547).
Solo se
sono riunite tali condizioni, è possibile disporre delle misure di allontanamento
e di respingimento, giusta gli art. 9-13 LDDS, anche nei confronti dei
cittadini comunitari (art. 24 OLCP).
4.3. Nel
caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall’Esecutivo, le infrazioni
addebitate all’insorgente riguardanti la mancata trasmissione all’autorità di
informazioni rilevanti per il rilascio del permesso litigioso non permettono in
alcun modo di affermare che egli rappresenta una minaccia effettiva e sufficientemente
grave per gli interessi fondamentali della nostra collettività. In questo
senso, non sono manifestamente riunite le condizioni che giustificano una
limitazione, per motivi di ordine pubblico, dei diritti che il ricorrente può
dedurre a proprio favore dall’ALC, tanto più che pur riconoscendo ai Paesi contraenti
il diritto di comminare delle penalità in caso di violazione delle formalità
amministrative previste dalla legge per il rilascio di un permesso di
soggiorno, la prassi comunitaria vieta in questi casi di adottare provvedimenti
lesivi del principio della proporzionalità, che potrebbero ostacolare la libera
circolazione dei lavoratori (cfr. sentenze CdGCE del 30 aprile 1998 nella causa
c-24/1997 e del 12 dicembre 1989 nella causa 265/88).
- I
precedenti penali a carico di __________ sono riassunti nell’estratto del
casellario giudiziale 13 agosto 2002, trasmesso dal Ministero della Giustizia
della Repubblica italiana al Dipartimento delle istituzioni. Da questo
documento risulta che il ricorrente è stato condannato in ultima istanza con
giudizi 28 giugno 1989 della Cassazione italiana e 28 gennaio 1992 della Corte
d’Appello di __________ a 4, rispettivamente, 2 anni di reclusione per dei
reati di bancarotta fraudolenta commessi nel 1974.
Ora, a
prescindere dal condono o dalla riabilitazione che ne sarebbe seguita, anche
tali reati finanziari, lontani nel tempo, non consentono di concludere in
favore dell’esistenza di una seria e concreta minaccia per l'ordine pubblico
svizzero, ai sensi dell’art. 5 cpv, 1 Allegato I ALC. D’altronde, motivi di
mera prevenzione generale non possono essere invocati per giustificare
l'espulsione di un cittadino comunitario o, rispettivamente, per negare a
quest'ultimo un permesso di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 2 direttiva
64/221/CEE; Pierre Mercier/Olivier Jacot-Guillarmod, La libre circulation des
personnes et des services, Basilea 1991, pag. 136 con riferimenti).
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto per il fatto
che i rimproveri mossi all'insorgente, anche se dovessero risultare fondati,
non sono tali da giustificare un diniego come quello pronunciato dall'autorità
inferiore nei suoi confronti.
In simili
circostanze, ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e rinviare
gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda a esaminare ancora una volta
la vertenza, valutando nuovamente se le condizioni salariali sono conformi al
ramo professionale e se sul mercato interno vi è manodopera da proporre in
alternativa al ricorrente per l'attività di consulente finanziario.
Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene
priva di oggetto.
- Visto
l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Lo Stato
del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità a titolo di
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 2, 3, 4,
9 a 13 LDDS; 8 ODDS; 2, 7, 9, 43, 49 OLS; 1, 4, 10, 16 ALC; 2, 5, 26 Allegato I
ALC; 9, 24, 37 OLCP; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza
1.1. la decisione 5
novembre 2002 (n. 5213) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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