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Numero d'incarto:
52.2002.474
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.474
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5223) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 27 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora
annuale;
viste le risposte:
-
3 dicembre 2002 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
6 dicembre 2002
dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);
-
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24
settembre 2001 l'UMOE ha respinto la domanda della cittadina ceca __________
volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora "nulla osta"
per lavorare come ragazza alla pari presso una famiglia di __________ durante
18 mesi, perché non vi erano motivi per derogare al principio della priorità
per il reclutamento riservato ai cittadini dell'UE e dell'AELS, l'interessata
non essendo lavoratrice qualificata;
che,
entrata in Svizzera il 1° maggio 2002, l'11 giugno successivo __________ ha
nuovamente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale,
questa volta per motivi di studio, allo scopo di frequentare la scuola
cantonale in cure infermieristiche;
che,
raccolto il preavviso negativo dell'UMOE, con decisione 27 giugno 2002 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, rilevando che la frequentazione
della scuola era subordinata allo svolgimento di un periodo di pratica, pratica
che era considerata un'attività lucrativa e il cui esercizio necessitava di un
permesso di lavoro;
che
l'autorità dipartimentale ha pure indicato che il permesso sollecitato doveva
raccogliere anche l'autorizzazione della Divisione della scuola e della
Divisione della formazione professionale;
che la
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 16 LDDS, 32 OLS e 8 ODDS;
che con
giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che
l'Esecutivo cantonale ha in primo luogo rilevato che l'accordo tra il Consiglio
federale e il Governo della Repubblica ceca relativo allo scambio di
tirocinanti non conferiva all'interessata alcun diritto all'ottenimento del
permesso richiesto, segnatamente perché concerneva il perfezionamento di una
professione già appresa, ciò che non era il caso della ricorrente;
che il
Governo ha in seguito rilevato che l'insorgente, non essendo cittadina dell'UE
e dell'AELS, non aveva alcun diritto ad ottenere un permesso di dimora in
Svizzera e non vi erano motivi per derogare a tale principio, nemmeno invocando
l'art. 6 CEDU, inapplicabile in materia di diritto degli stranieri;
che il
Consiglio di Stato non ha inoltre ravvisato una violazione del principio della
buona fede invocato dall'insorgente: il fatto che la Scuola cantonale in cure
infermieristiche aveva subordinato l'ammissione definitiva della ricorrente
dopo un periodo di pratica, non significava che l'ottenimento del permesso
richiesto era scontato, tale scuola non essendo competente a rilasciare autorizzazioni
di polizia;
che,
infine, il Governo ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria della
ricorrente;
che alla
cifra 4 del dispositivo della risoluzione era indicato che la stessa era definitiva;
che
contro la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che
l'insorgente ritiene questo Tribunale competente a decidere la vertenza, perché
esercita la giurisdizione amministrativa per il cantone giusta l'art. 77 cpv. 1
lett. a Cost TI, perché la legge cantonale in materia d'assistenza giudiziaria
prevede almeno un'istanza ricorsuale, e perché sarebbe stata violata la libertà
di commercio garantita dall'art. 6 CEDU e dalla Costituzione federale;
che, nel
merito, la ricorrente espone argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
che
all'accoglimento del gravame si oppongono l'UMOE, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
e il Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che in
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS);
che
giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto;
che
l'art. 4 LDDS sancisce peraltro che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio;
che lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove
tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con
rinvii);
che
__________ non possiede una formazione nel settore infermieristico (v. curriculum
vitae del 28 maggio 2002, agli atti);
che la
ricorrente non può quindi prevalersi dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica Ceca relativo allo scambio di tirocinanti del 19
maggio 1997 (RS 0.142.117.437), entrato in vigore il 6 giugno successivo;
che tale
accordo è rivolto infatti ai tirocinanti che assumono per un tempo limitato nel
Paese d'accoglienza un impiego nella professione appresa allo scopo di perfezionare
le proprie conoscenze professionali e linguistiche (art. 1 cpv. 1);
che per
quanto concerne l'art. 6 CEDU, esso non si applica alle contestazioni in materia
di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e
rif.);
che
nemmeno la garanzia della libertà di commercio protetta a livello
costituzionale conferisce il diritto al rilascio di un'autorizzazione di
soggiorno (DTF 114 307, consid. 2b e 3b);
che non
vi sono peraltro norme federali, quali la LDDS o l'OLS, che conferiscono a
__________ il diritto di ottenere un permesso di dimora in Svizzera;
che il
richiamo della ricorrente all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente,
trattandosi di norma regolante la giurisdizione, ma non la competenza dei
tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali, per quanto
esposto in precedenza, non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo;
che
l'art. 35 Lag prevede la possibilità di impugnare la decisione di rifiuto o di
revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
pertanto, nella misura in cui la sentenza del Consiglio di Stato respinge la domanda
di assistenza giudiziaria, la stessa è sicuramente impugnabile;
che,
diversamente da quanto ritiene la ricorrente, tale rimedio di diritto permette
però di impugnare unicamente la decisione sulla domanda di assistenza
giudiziaria medesima, ma non comporta in alcun modo l'impugnabilità della
decisione emanata nella procedura per la quale il beneficio è stato chiesto;
che, nel
caso concreto, nella misura in cui è ricevibile l'impugnativa va comunque
respinta, perché, come ben evidenziato dal Consiglio di Stato, il ricorso
appariva sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;
che non
induce a diversa conclusione il solo fatto che il Governo abbia motivato la
decisione in dieci pagine, ritenuto che ha comunque dovuto prendere posizione
sulle censure della ricorrente, ancorché palesemente infondate;
che sulla
scorta di quanto precede, nella misura in cui non è irricevibile per incompetenza
del Tribunale adìto a statuire nel merito della vertenza, il ricorso va
respinto;
che in
esito alle considerazioni che precedono, anche la pedissequa domanda di
assistenza giudiziaria dev'essere respinta, perché il gravame non presentava possibilità
di esito favorevole sin dall'inizio;
che tassa
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS;
10 LALPS; 12, 35 Lag; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm; l'OLS;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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