AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.460
Data decisione, Autorità:
27.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.460
Lugano
27 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 novembre 2002 di
__________,
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 22 ottobre 2002 (n. 5040) del Consiglio
di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione
22 luglio 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso
di sostituire il tetto piano dello stabile che sorge sulla part. n.
__________ RFD con un tetto a falde;
viste le risposte:
9 dicembre 2002 del
municipio di __________;
assunte le prove;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario di uno stabile di appartamenti (part. n.
__________ RFD, zona R2), situato ad __________, in località __________, su un
terreno pianeggiante. L’immobile, strutturato su quattro livelli, di cui tre
abitabili ed uno adibito ad autorimessa, è dotato di un tetto piano ed è alto m
11.35 alla gronda, misurati a partire dalla strada comunale.
Il 30
aprile 2002, il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il
tetto piano con uno a falde, che raggiunge l'altezza di m 13.85 al colmo. La
domanda, preavvisata favorevolmente dall’autorità cantonale, non ha suscitato
opposizioni.
B. Con
decisione 22 luglio 2002 il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo
che il tetto a falde avrebbe aggravato il contrasto esistente fra l’altezza
dello stabile e quella ammessa dall’art. 33 NAPR a quel momento in vigore (m
7.50 alla gronda; 9.50 al colmo). L'autorità comunale ha ritenuto che anche la
pendenza prevista per il tetto non fosse conforme alle NAPR. Ha aggiunto che
comunque anche il nuovo art. 37 NAPR in fase di adozione (m. 7,50 alla gronda;
nessuna indicazione di altezza al colmo) non avrebbe consentito il rilascio del
permesso.
C. Con
giudizio 22 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente. In sostanza,
il Governo ha condiviso l’assunto dell’autorità comunale, ritenendo che la
trasformazione non potesse essere autorizzata in quanto sostanziale ai sensi
dell'art. 39 RLE. Vista l’inapplicabilità di questa disposizione, l’Esecutivo
cantonale ha ritenuto inutile chinarsi sulla questione della compatibilità del
progetto con il diritto in fase d’adozione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata. Secondo l’insorgente, la posa del tetto a falde,
necessaria per eliminare le infiltrazioni d’acqua, lascerebbe immutata
l’altezza dello stabile e non comporterebbe alcuna lesione degli interessi dei
vicini e di qualsivoglia interesse pubblico. Sottolinea che le nuove NAPR hanno
abbandonato il criterio della misurazione dell’altezza degli edifici al colmo.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio, che contesta succintamente le tesi dell’insorgente, confermandosi
nelle tesi addotte in prima istanza.
F. Il 17
dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR. Analogamente
interpellato, il municipio ha ribadito che l'intervento si pone in contrasto
anche con il nuovo PR.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato
dal giudizio governativo impugnato (43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente
dalle fotografie e dai piani prodotti dal municipio in prima istanza. Il
sopralluogo richiesto dal ricorrente non appare atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per gli
stessi motivi, il rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in
luogo non integra gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito.
La valutazione anticipata negativa, espressa dal Governo in merito alla concludenza
della prova richiesta, regge alla critica dell'insorgente.
-
2.1.
Secondo l'art. 39 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto con il diritto
entrato in vigore in epoca posteriore possono essere riparati e mantenuti,
esclusi i lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più importanti
possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
Riallacciandosi
alla garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle
situazioni acquisite, la norma permette di conservare le costruzioni realizzate
in base ad ordinamenti edilizi meno restrittivi di quelli entrati
successivamente in vigore. Di per sé la norma ammette unicamente interventi
volti a conservare la sostanza edilizia esistente. Interventi più incisivi sono
per principio esclusi. Trasformazioni di un certo rilievo, eccedenti la semplice
manutenzione, possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei
vicini. Esclusi in ogni caso sono gli interventi che aggravano i momenti di
contrasto con il diritto vigente.
2.2.
Giusta l’art. 33 vNAPR di __________, nella zona R2, i fabbricati non potevano
avere più di due piani, con altezza massima alla gronda di ml. 7.50 e al colmo
di ml. 9.50. (…) Il tetto, a falde, doveva avere una pendenza compresa tra il
30 e il 40%. Erano ammessi tetti piani.
Lo
stabile del ricorrente, realizzato prima dell'entrata in vigore del vecchio PR,
è strutturato su quattro piani ed è alto m 11.35 alla gronda. Si tratta quindi
di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore in
epoca successiva.
La
domanda di costruzione inoltrata dal ricorrente prevede di posare un tetto a
falde dotato di un colmo, che raggiunge l'altezza di m 13.85.
Il
municipio, con la decisione in oggetto, ha negato la licenza, ritenendo che
l'intervento comportasse un ulteriore sorpasso dell'altezza massima consentita.
La decisione, confermata dal Consiglio di Stato, non presta il fianco a
critiche. Non si può invero negare che la posa del tetto avrebbe introdotto un
nuovo momento di contrasto con il PR a quel momento in vigore. Al contrasto con
l'altezza massima prescritta per la gronda, si sarebbe infatti aggiunto il
contrasto con l'altezza massima fissata per il colmo dei tetti a falde.
Giustamente,
le precedenti istanze hanno ritenuto che l'intervento eccedesse i limiti delle
trasformazioni importanti, ma non sostanziali, ammesse dall'art. 39 RLE.
- 3.1. Per
costante prassi e giurisprudenza, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce
in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata adottata. Il diritto entrato in vigore dopo la
decisione dell’istanza inferiore può tuttavia essere applicato quando appaia
giustificato da motivi d’economia processuale. Se l’unica ragione che ostava al
rilascio di un permesso di costruzione viene meno nelle more del procedimento
ricorsuale davanti a questo tribunale, sarebbe infatti contrario ai principi
elementari dell’economia processuale costringere le parti a ripetere l'intera
procedura. In questo caso, si evade il ricorso nel senso dei considerandi,
applicando il nuovo diritto e rinviando gli atti all’autorità competente per il
rilascio del permesso edilizio (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 3 con riferimenti).
3.2. Per
i combinati art. 37 e 14 cifra 1 e 2 nNAPR, entrati in vigore dopo l’inoltro
del ricorso in esame, nella zona R2 l’altezza massima degli edifici è rimasta
invariata a m. 7.50. Questo parametro è ora misurato conformemente all'art. 40
cpv. 1 LE, ossia dal terreno sistemato a valle al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Il nuovo PR ha rinunciato
a fissare l’altezza massima del colmo dei tetti, accontentandosi di limitare la
pendenza massima (40%) delle falde.
3.3. Dal
profilo del nuovo diritto, è innegabile che la posa di un tetto a falde non
comporta più l'introduzione di un nuovo momento di contrasto con il diritto
applicabile. La difformità rimane circoscritta al superamento dell'altezza
massima consentita al filo di gronda.
Sempre da
questo profilo, non aggravando il contrasto con il diritto ora vigente, si può
dunque ora ammettere che l'intervento in discussione non travalichi i limiti di
una trasformazione importante, ma non sostanziale ai sensi dell'art. 39 RLE.
L'identità della costruzione, valutata tenendo anche conto dei momenti di
contrasto con l'ordinamento edilizio applicabile, non viene alterata in misura
intollerabile.
A torto
reputa il municipio che la posa del tetto a falde disattenda l'art. 6 NAPR, che
impone di inserire gli edifici in modo opportuno nel paesaggio. Non si può
invero ragionevolmente sostenere che l'intervento peggiori in misura
percettibile l'inserimento dell'immobile nel contesto urbanistico.
Dal
profilo del nuovo diritto sono dunque date le premesse per rilasciare la
licenza richiesta.
Contraria
all'economia processuale è la richiesta del municipio di ripetere l'intera
procedura di rilascio del permesso. La domanda è infatti già stata pubblicata.
Ai vicini è quindi stata data facoltà di opporvisi. All'autorità comunale è
stata d'altro canto data occasione di pronunciarsi sull'applicazione del nuovo
diritto. La ripetizione della procedura si tradurrebbe pertanto in uno sterile
esercizio di burocrazia.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque evaso ai sensi
dei considerandi, rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza
richiesta.
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e non si assegnano
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 e 40 LE; 39 RLE; 33 vNAPR; 14 e 37
nNAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
§. Di conseguenza, gli atti sono rinviati al
municipio di __________, affinché rilasci la licenza richiesta.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster