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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.450
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.450
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 novembre 2002 di
__________ e __________
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5031) che annulla la licenza edilizia 24 aprile 2002 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ e __________, per la sopraelevazione
della loro casa d’abitazione (part. __________ RF);
viste le risposte:
21 novembre 2002 del
municipio di __________;
22 novembre 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d’abitazione
monofamigliare, situata a __________, nella zona residenziale semi estensiva
(RSE; part. n. __________ RF). L’edificio è strutturato su due livelli, di cui
uno parzialmente interrato.
Il 9
agosto 2000, i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di
sopraelevare l’edificio di un piano, modificando la scala d’accesso esterna.
Alla domanda si è opposto il vicino __________, proprietario del fondo
confinante (part. n. __________), contestando l'intervento dal profilo degli
indici e delle altezze.
Con
decisione 19 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione del vicino.
La
decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata annullata dal Tribunale
cantonale amministrativo, che con giudizio 3 settembre 2001 ha accolto il
ricorso contro di essa presentato dall’opponente. Questo tribunale ha in
sostanza ritenuto che l'ampliamento determinasse un sorpasso non trascurabile
dell’indice di occupazione massimo previsto dal PR, non essendo conteggiati
nella superficie edificata il corpo scale applicato alla facciata NE, la nuova
rampa e la parte di balcone sporgente oltre le facciate NW e SW. Per quanto
riguarda il superamento dell’indice di sfruttamento denunciato dal vicino in
seguito all’utilizzazione abusiva dei locali seminterrati a scopo abitativo,
questo tribunale ha rilevato che la difformità avrebbe potuto essere semmai
corretta subordinando la licenza ad adeguate condizioni volte a rendere del
tutto inabitabili i vani in questione.
b) Il 21
febbraio 2002 i ricorrenti hanno nuovamente chiesto al municipio il permesso di
sopraelevare di un piano la loro abitazione. Alla domanda si è nuovamente opposto
il vicino __________, lamentando il superamento della superficie utile lorda
(SUL), l’alterazione del livello naturale del terreno, l’illeggibilità dei
piani di costruzione, l’insufficiente numero di posteggi e l’irregolarità della
rampa d’accesso.
Con
decisione 24 aprile 2002, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l’opposizione.
B. Il 22
ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia,
accogliendo il ricorso contro di essa presentato dal resistente. In sostanza,
il Governo ha ritenuto computabile come SUL la superficie dei locali
seminterrati in quanto facilmente trasformabili in locali utilizzabili per
l’abitazione. Il progetto supererebbe pertanto la superficie edificabile
ammessa dal PR.
Il
Consiglio di Stato ha inoltre considerato determinante per il calcolo
dell’altezza della costruzione la quota del terreno prima degli interventi
edilizi del 1991 e più precisamente quella indicata nei piani con la dicitura “rilievo
terreno primitivo”. Ha confermato la legittimità della decisione del
municipio di prelevare dei contributi sostitutivi per i posteggi mancanti e ha
ritenuto la copertura della rampa d’accesso all’abitazione conforme alle norme
del PR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino della licenza edilizia
annullata.
Gli
insorgenti eccepiscono innanzitutto la proponibilità della censura relativa all’abitabilità
dei locali seminterrati. In sede di opposizione il resistente si sarebbe
infatti riferito esclusivamente ai locali al piano terreno. Contestano inoltre
che questi vani siano facilmente trasformabili in locali abitativi. A loro
dire, la cucina americana presente nel locale "hobby + attrezzi"
fungerebbe esclusivamente da ripostiglio, mentre nel locale “disponibile”
mancherebbero gli impianti sanitari. Una trasformazione in bagno comporterebbe
importanti lavori per adattare gli allacciamenti dell’acqua di scarico e per
rivestire le pareti. L’inabitabilità dei locali, sarebbe inoltre desumibile
anche dalla mancanza di rivestimento dei pavimenti e dall’altezza insufficiente
(2.22 m.). L’annullamento della licenza edilizia a causa del superamento della
SUL realizzabile, proseguono, risulterebbe sproporzionato, potendo subordinare
la licenza alla condizione di realizzare le finestre dei locali seminterrati
con vetri opachi. L’altezza della costruzione, concludono, sarebbe conforme al
PR, sia considerando la quota del terreno prima del 1991, sia quella attuale.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. Del medesimo avviso è __________, che contesta le tesi dei ricorrenti
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso. Il municipio
sollecita invece l’accoglimento del gravame ribadendo che i locali seminterrati
non sono abitabili.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, titolari della licenza edilizia annullata, è certa. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Non occorre ripetere
la visita in luogo esperita dal Consiglio di Stato. Il materiale fotografico
raccolto in quell'occasione illustra con chiarezza la situazione dell’edificio.
-
Le
contestazioni sollevate dall’opponente davanti al Consiglio di Stato con
riferimento all’abitabilità dei locali del seminterrato erano senz’altro
ricevibili. Il fatto che non le abbia sollevate con l’opposizione non gli
preclude il diritto di sollevarle in sede di ricorso. Con il ricorso al
Consiglio di Stato si possono in effetti addurre nuovi fatti e proporre nuove
prove (art. 57 PAmm). Sono inoltre ammesse nuove eccezioni. Escluse sono
soltanto nuove domande. Ipotesi, questa, che in concreto non si è verificata,
stante che la domanda è rimasta quella di non concedere la licenza edilizia, rispettivamente
di annullare la licenza rilasciata dal municipio.
-
La
superficie utile lorda (SUL) è la superficie dei piani sopra e sotto terra
degli edifici che è utilizzata o si presta ad essere utilizzata per
l’abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE). Sono di principio esclusi dal
calcolo della SUL le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle
abitazioni, i locali riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i
locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione;
i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamigliari; i vani destinati
al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo
di veicoli e motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono
unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda;
i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i
balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi (art. 38 cpv. 2 LE).
Decisive
non sono le indicazioni date dal proprietario circa l’effettiva destinazione di
un locale, ma le possibilità oggettive di utilizzarlo per l’abitazione o il
lavoro (RDAT 1994 66 n. 30; RDAT 1993 I 34 n. 30; A. Scolari, op. cit., ad art.
38 LE, n. 1126). I locali che con pochissimi accorgimenti possono essere resi
abitabili od utilizzati per il lavoro devono essere computati nella superficie utile
lorda.
- 4.1. In
concreto, il fondo dei ricorrenti ha una superficie edificabile di 493 mq. In base
all'i.s. della zona RSE (0.6) può dunque essere realizzata una SUL di 295.8 mq.
La SUL
dell'appartamento che dovrebbe essere realizzato al primo piano ammonta a
136.48 mq. L'appartamento esistente al pianterreno ha le stesse dimensioni. Se
abbia anche la stessa SUL o meno dipende dalla questione a sapere se la superficie
(3.91 mq) della scala interna, che scende al piano seminterrato sia computabile
o meno. La risposta a tale questione dipende a sua volta dalla questione a
sapere se al piano seminterrato vi siano o meno locali abitabili. Se ve ne
sono, è computabile, altrimenti no. Per la realizzazione di spazi ad uso
abitativo, nel seminterrato è dunque disponibile una SUL di 22.84 mq al massimo.
4.2. Il
piano seminterrato, che i piani denominano piano cantina, ma in realtà
fuoriesce quasi completamente dal terreno, comprende:
·
un garage di 34.56 mq (3.60 x 9.60)
·
un locale tecnico di 24.50 mq (4.90 x 5.00)
·
un locale tank di 8.82 mq (4.90 x 1.80)
·
una cantina di 4.75 mq (2.50 x 1.90)
·
un locale hobby + attrezzi di 28.64 mq (m 7.78 x
3.82)
·
una lavanderia e stenditoio di 17.31 mq (m 4.68
x 3.70)
·
un locale denominato disponibile di 6.6
mq (m 3.3 x 2.00)
·
l'atrio + corridoio di ca. 9 mq
Questi
vani sono collegati direttamente all'appartamento a pianterreno attraverso la
scala interna di cui si è detto. Il locale hobby + attrezzi
dispone inoltre di un'uscita verso l'esterno. I locali, alti m 2.22 e rifiniti
con cura, non sono dotati di riscaldamento e non sono isolati.
Nel
locale hobby + attrezzi è stata tuttavia constatata la presenza di una
cucina a muro addossata alla parete sud del locale, rivestita di piastrelle e
dotata degli allacciamenti necessari a metterla in esercizio. Interrato in
corrispondenza della facciata est per soli 30 cm, il locale dispone inoltre di
due ampie finestre (cm 160 x 80), chiuse da inferriate. Una finestra di uguali
dimensioni è pure presente nel locale lavanderia + stenditoio.
Nel
locale tecnico, munito a sua volta di una finestra più piccola (cm 120 x
60), è stata invece constatata la presenza di un caminetto rifinito e collegato
alla canna fumaria dell’immobile.
Il locale
denominato disponibile dispone degli allacciamenti di adduzione ed evacuazione
dell’acqua.
Controversa
è in particolare l'abitabilità del locale hobby + attrezzi, del locale tecnico,
strettamente connessi all'appartamento del pianterreno e caratterizzati dalla
presenza di elementi d'arredo (cucina, rispettivamente camino), atti a rendere
possibile l'uso a scopo abitativo. Dubbia è pure l'abitabilità del locale denominato
lavanderia e stenditoio, ben rifinito e dotato di un'ampia finestra.
Dissentendo
dalle conclusioni del municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
superficie di questi locali fosse computabile come SUL. Di conseguenza, ha
annullato la licenza.
A torto,
poiché è certo che qualsiasi sorpasso della SUL ammissibile può essere
prevenuto assicurando l'inabitabilità del locale tecnico e del locale hobby +
attrezzi. Il leggero sorpasso della SUL, che potrebbe scaturire dall'uso a
scopo abitativo della lavanderia + stenditoio e del cosiddetto disponibile,
rientrerebbe invero nei limiti di una ragionevole tolleranza.
Per
rientrare nei limiti dell'i.s., non occorre costringere i ricorrenti a
rielaborare per la terza volta il progetto. È in effetti sufficiente
subordinare la controversa licenza alla condizione di eliminare il caminetto e
la cucina, rispettivamente di ridurre le dimensioni delle due grandi finestre
del locale hobby da cm 160 x 80 a cm 120 x 60, dotandole di vetri non trasparenti.
Con questi semplici accorgimenti, peraltro prospettati da questo tribunale nel
precedente giudizio, il difetto lamentato dal vicino opponente può essere
facilmente eliminato.
Da questo
profilo, il giudizio governativo non può dunque essere confermato siccome
lesivo del principio di proporzionalità.
- L'art. 57
NAPR fissa l'altezza massima degli edifici della zona RSE a m 8.50 alla gronda,
rispettivamente m 10.50 al colmo.
La gronda
del tetto della costruzione dei ricorrenti è posta a m 6.71 dal terreno sistemato,
mentre il colmo si innalza a m 8.10 dal suolo. L'altezza della costruzione indicata
dai piani rientra ampiamente nei limiti prescritti. Considerato che sul
terreno, sostanzialmente pianeggiante, non sono stati formati terrapieni di
altezza superiore a m 1.50 ad una distanza inferiore a 3.00 m dal piede delle
facciate, fanno stato i valori indicati.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando, nei
limiti indicati dai considerandi, la licenza accordata dal municipio agli
insorgenti.
La tassa
di giustizia è suddivisa fra le parti secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Le
ripetibili sono invece compensate (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21, 38 LE; 35 RLE; 13, 57 NAPR di
__________; 2, 18, 28, 31, 43, 46, 57 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2002 (n. 5031) è annullata;
1.2. la licenza
edilizia 24 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti
per l’ampliamento dell’abitazione esistente al mapp. __________ RFD è
confermata alla condizione che:
·
nel locale “tecnico” venga rimosso il
caminetto;
·
nel locale “hobby + attrezzi” venga
eliminata la cucina a muro;
·
in entrambi i locali le finestre vengano dotate
di griglie, di vetri opachi e le loro dimensioni vengano ridotte a cm. 120 x
60.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1’600.-- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti ed il
resistente. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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