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Numero d'incarto:
52.2002.441
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.441
Lugano
2 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 15 ottobre 2002, no. 4852, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 6 agosto 2002 del municipio di __________ in materia di determinazione
di domicilio;
viste le risposte:
-
13 novembre 2002 del
municipio di __________;
-
19 novembre 2002 del
municipio di __________;
-
20 novembre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________, attinente di __________, è domiciliato in tale comune fin dalla
nascita;
che a
seguito del matrimonio celebrato il 3 giugno 1988 a __________, la moglie
__________ ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________; dalla
loro unione sono nati i figli __________ (1993) e __________ (1995); nel 1995
__________ ha riportato il proprio domicilio a __________, in quanto attiva
professionalmente in quel comune quale insegnante di matematica nominata presso
l'istituto cantonale d'economia e commercio (ICEC); il ricorrente, perito
contabile, lavora a __________ quale amministratore unico dello __________ -
Revisioni; pur mantenendo il domicilio dei figli a __________, essi hanno sempre
frequentato le scuole a __________; padre e figli sono al beneficio di un
permesso per soggiornare a __________;
che il 16
maggio 2002 il municipio di __________ ha informato il ricorrente che la sua
autorizzazione di soggiorno e quella dei figli erano scadute e che non sarebbe
stato loro concesso alcun rinnovo;
che il 21
maggio 2002 l'insorgente ha risposto che essendo adempiuti i presupposti
oggettivi e soggettivi per il mantenimento del suo domicilio a __________, egli
non era intenzionato a trasferirlo a __________;
che con
risoluzione 23 luglio 2002 il municipio di __________ ha stabilito d'ufficio il
domicilio di __________ e dei suoi figli a __________ a far tempo dal 1. giugno
2002, ritenuto che vivono in tale comune unitamente ai suoceri, località nella
quale i figli frequentano la scuola e lavora la moglie;
che il
ricorrente ha impugnato la decisione innanzi al Consiglio di Stato per quanto
concerne il proprio domicilio, mentre non sono state sollevate contestazioni in
merito a quello dei figli;
che il 15
ottobre 2002 il Governo ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro
la summenzionata decisione; in sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che
l'insorgente intrattiene rapporti più intensi con il comune di __________,
piuttosto che con quello di __________;
che
contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo che venga accertato che
il suo domicilio è a __________; richiamato il diritto di ogni coniuge di
costituire un domicilio indipendente dall'altro, il ricorrente pone in evidenza
i propri legami con il comune di __________; è infatti in tale comune che egli
si è sposato, dove vive sua sorella e dove la sua famiglia trascorre i fine
settimana e le vacanze; sottolinea inoltre di disporre a __________ ed a
__________ di due appartamenti di uguali dimensioni e comfort;
che
all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che si è
riconfermato nelle conclusioni contenute nella risoluzione impugnata; pure il
municipio di __________ postula la reiezione del gravame con delle
argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse, nel seguito; delle
osservazioni del municipio di __________ si riferirà all'occorrenza;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1
LOC;
che la
legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm);
che il
ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che non
rientra nei compiti primari di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze
istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;
che
giusta l'art. 6 LOC è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione
di stabilirvisi durevolmente; il concetto di domicilio della LOC si riallaccia
al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC, che postula
l'adempimento cumulativo di due presupposti: quello oggettivo della residenza
effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione
concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97
I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.); vi è residenza quando una persona
soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo ed
intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il
centro delle sue relazioni personali;
che nel
caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto il gravame dell'interessato
ritenendo adempiuti i presupposti citati per il trasferimento del suo
domicilio; il Governo ha fondato la propria decisione sul fatto che moglie,
figli e suoceri del ricorrente risiedono a Bellinzona, dove egli si reca
regolarmente nel corso della settimana per rendere loro visita;
che tanto
il municipio di __________, quanto il Consiglio di Stato non hanno dimostrato
in alcun modo che il ricorrente risiede effettivamente e prevalentemente nella
capitale del nostro Cantone;
che il
fatto che moglie e figli del ricorrente siano domiciliati a __________ rappresenta
invero un indizio in favore di quest'ultimo comune; tuttavia, ciò non esclude,
a priori, la sussistenza di un legame prevalente con il comune di __________;
che
giusta l'art. 8 CC chi vuol dedurre un proprio diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova;
che
spetta pertanto al comune di __________ dimostrare che l'insorgente risiede
principalmente in tale comune, procedendo all'audizione dei vicini di casa,
esperendo un sopralluogo nella sua abitazione, facendo effettuare discreti
controlli per il tramite degli organi di polizia comunali e cantonali sul luogo
di residenza sulla presenza del ricorrente nel corso della settimana e durante
il tempo libero;
che,
al momento attuale, agli atti non vi è alcuna prova che infici la versione
dell'insorgente, di risiedere prevalentemente a __________ e di avere in quel
comune il centro dei suoi interessi;
che
pertanto si deve ritenere che il domicilio del ricorrente è a __________;
che
di conseguenza le decisioni del Governo e del comune di __________ vanno annullate,
per mancanza di prove;
che
il ricorso è pertanto accolto; visto l'esito del gravame si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); il comune di __________
rifonderà al ricorrente la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 23 CC; 6, 208 cpv. 1, 213 cpv. 3 LOC; 1
segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la
risoluzione 15 ottobre 2002, no. 4852, del Consiglio di Stato e la decisione 23
luglio 2002 del municipio di __________ sono annullate.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese. Il comune di __________ rifonderà
all'insorgente la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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