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Numero d'incarto:
52.2002.434
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.434
Lugano
18 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2002 di
__________,
patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4781) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 1° luglio 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro la
licenza edilizia per ampliare la loro casa d'abitazione (part. n. __________
RF);
viste le risposte:
-
12 novembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
20 novembre 2002 del
municipio di __________;
-
22 novembre 2002 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione
monofamigliare, situata a __________ (part. n. __________ RF), nella zona residenziale
estensiva del PR (Re). L'edificio sorge su un promontorio roccioso, che sovrasta
la strada cantonale ed una stradina privata a fondo cieco.
Il 15
gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di ampliare la
casa d'abitazione, costruendo, nel terreno situato a valle dell'immobile, un
ampio manufatto, comprendente un'autorimessa per due auto, una lavanderia, una
cantina, un locale "disponibile" ed un locale tank. L'autorimessa,
accessibile dalla stradina privata, risulterebbe quasi completamente interrata
nel pendio. Gli altri locali, coperti da un manto erboso, risulterebbero invece
interrati soltanto parzialmente, sporgendo verso valle dal terreno sino ad
un'altezza di 4.00 m, su un fronte di oltre 20.00 m. La domanda prevede inoltre
di demolire il muro che sorge lungo il ciglio della strada, addossato al
promontorio che la sovrasta.
B. Alla
domanda si è opposta la CBN, ritenendo che "la costruzione
dell'autorimessa sopra l'esistente muro di sostegno della strada cantonale fra
__________ e __________ crea un forte impatto che deturpa l'ambiente
circostante. La demolizione richiesta del muro sottostante è all'origine di uno
squilibrio ed una conflittualità nella continuità unica del muro di sostegno
senza peraltro risolvere il problema dell'impatto ambientale".
Adeguandosi
al preavviso negativo dell'autorità cantonale, il 1° luglio 2002 il municipio
ha respinto la domanda di costruzione.
C. Con
giudizio 8 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che il controverso manufatto costituisse,
assieme all'edificio retrostante, una costruzione a gradoni. Non essendovi una
rientranza di almeno 12.00 m fra i due corpi, le altezze andrebbero cumulate.
L'altezza della costruzione, così determinata (m 9.00), supererebbe quella massima
consentita dalle NAPR (7.00 m). L'altezza del manufatto andrebbe comunque
aggiunta a quella dell'edificio sovrastante quale sistemazione del terreno
eccedente il limite di m 1.50, sancito dall'art. 41 LE.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata.
I
ricorrenti non negano che l'immobile ampliato possa essere assimilato ad una costruzione
a gradoni. Sostengono tuttavia che l'altezza rientri nel limite massimo di m
8.50, che può essere autorizzato mediante la concessione del supplemento d'altezza
(m 1.50), previsto dall'art. 9 NAPR per favorire il mantenimento del livello
naturale del terreno. Il piccolo sorpasso riscontrabile in alcuni punti
rientrerebbe nei limiti di una ragionevole tolleranza.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che contesta succintamente
le tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere prove (art. 18
PAmm). Il sopralluogo, chiesto dagli insorgenti, sarebbe indispensabile ai fini
della verifica del giudizio di natura estetica formulato dalla CBN. Non lo è
invece ai fini di un giudizio sulla legittimità delle deduzioni operate dal
Consiglio di Stato in merito all'altezza della costruzione, che va esaminata
unicamente sulla base dei piani.
- 2.1.
L'altezza è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore
del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). Per le
costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, l'altezza si misura per ogni
singolo edificio, a condizione che la distanza tra le facciate rivolte verso
valle dei singoli corpi sia di almeno 12.00 m. Diversamente, l'altezza dei
singoli corpi è cumulata.
2.2.
Nell'evenienza concreta, la distanza tra la facciata rivolta verso valle del
controverso fabbricato e quella della casa dei ricorrenti è ampiamente
inferiore a 12.00. I due corpi della costruzione sono articolati sul pendio.
L'altezza delle due facciate va quindi cumulata. Pur affacciando qualche
dubbio, nemmeno i ricorrenti contestano questa deduzione.
L'edificio
principale è alto m 5.70 dal terreno sistemato. L'altezza della facciata a
valle del corpo aggiunto, misurata dal terreno sistemato alla base del
parapetto, è di almeno 3.00 m lungo tutto il fronte dei locali destinati a
lavanderia, cantina e disponibile. Davanti alla cantina, su un fronte lungo
5.00 m, la costruzione sporge anzi m 3.20 dal terreno sistemato.
L'altezza
complessiva della costruzione è quindi di almeno m 8.70 - 8.90. Essa supera di
conseguenza in misura non trascurabile (20 - 40 cm) l'altezza massima di m
8.50, che può essere autorizzata in base all'art. 42 lett. d NAPR (7.00 m), con
l'abbuono di m 1.50, previsto dall'art. 9 NAPR per favorire il mantenimento del
livello naturale del terreno e scoraggiare la formazione di terrapieni attorno
alle costruzioni. Non può dunque beneficiare della licenza edilizia.
Invano si
richiamano i ricorrenti al principio di proporzionalità ed alla tolleranza, di
cui occorre dare prova nel caso di terreni irregolari. Il terreno non presenta
particolari irregolarità. Nulla impedisce, d'altro canto, ai ricorrenti di
rispettare il limite d'altezza, arretrando verso monte la facciata del corpo
aggiunto in modo da ridurre l'ingombro nei limiti del consentito. Trattandosi
di un'opera che beneficia del supplemento d'altezza previsto dall'art. 9 NAPR,
non appare infine lesivo del principio di adeguatezza applicare un certo rigore
per esigere il rispetto dei limiti d'altezza.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 41 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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