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Numero d'incarto:
52.2002.43
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00043
Lugano
5 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31
gennaio 2002 dell'
Amministrazione patriziale di __________
Contro
la decisione 16 gennaio 2002 (no. 170) con la quale
il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni
27 giugno / 3 luglio 2001 dell'assemblea patriziale di __________ relative ai
conti consuntivi 2000 ed al bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001;
viste le risposte:
-
5 febbraio 2002 della
Sezione degli enti locali;
-
13 febbraio 2002 di
__________;
-
18 febbraio 2002 di
__________;
-
20 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
messaggio 5 giugno 2001 l'amministrazione patriziale di __________ ha
sottoposto all'assemblea patriziale i conti consuntivi 2000, chiedendone
l'approvazione;
che con
messaggio 11 giugno 2001 l'amministrazione patriziale di __________, rilevato
che con l'esercizio 2001 veniva introdotta la contabilità a partita doppia sicché
occorreva adeguare l'impostazione contabile al nuovo sistema, ha allestito un bilancio
d'apertura, chiedendone l'approvazione unitamente alla nuova impostazione
contabile;
che la
commissione della gestione, con rapporti 20 giugno 2001, ha proposto l'approvazione
dei consuntivi 2000 e del bilancio d'apertura, proponendo per entrambi alcuni
emendamenti;
che
l'assemblea patriziale ordinaria del 27 giugno 2001 ha approvato i conti consuntivo
2000 ed il bilancio d'apertura come proposti;
che nel
termine di pubblicazione __________ ha inoltrato ricorso al Consiglio di stato,
chiedendo "che siano respinti i consuntivi 2000 del Patriziato di
__________ ", perché le informazioni fornite sarebbero lacunose e la
contabilità, non di chiara lettura, presenterebbe delle manchevolezze;
che in
data 11 luglio 2001 __________ ha anch'egli inoltrato ricorso al Consiglio di
Stato contro le predette decisioni chiedendone l'annullamento, evidenziando
tutta una serie di presunti errori contabili e mancanze a livello di gestione
corrente e di bilancio;
che con
risposta 3 settembre 2001, l'amministrazione patriziale di __________ ha
postulato la reiezione dei ricorsi, prendendo posizione sulle diverse
contestazioni;
che con
osservazioni 12 dicembre 2001 la Sezione degli enti locali ha proposto
l'accoglimento dei gravami, proponendo alcune modifiche del bilancio d'apertura
2001 e richiamando nel contempo l'ufficio patriziale al rispetto dei dettami
sulla tenuta e sulla presentazione della contabilità;
che con
decisione 16 gennaio 2002 il Consiglio di stato, congiunti i due ricorsi, li ha
accolti entrambi annullando le decisioni 27 giugno / 3 luglio 2001
dell'assemblea patriziale di __________ relative ai conti consuntivi 2000 ed al
bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001;
che,
analizzate nel dettaglio le contestazioni sollevate dai ricorrenti, il Governo,
rilevata l'esistenza di alcune lacune nei conti consuntivi e nel bilancio
d'apertura, ha ritornato gli atti all'Amministrazione patriziale affinché
effettuasse le necessarie correzioni e risottoponesse gli oggetti di cui
trattasi all'esame dell'assemblea;
che
contro la predetta decisione si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo
il patriziato di __________, chiedendone l'annullamento;
che, in
merito al consuntivo 2000, a mente del ricorrente le correzioni ordinate sarebbero
di lieve entità e non modificherebbero comunque il saldo di bilancio per cui
non sarebbe comprensibile l'annullamento della delibera assembleare, ritenuto
pure che in passato, a fronte della mancata approvazione dei conti, il Governo
li aveva modificati e approvati senza rinviarli al patriziato per nuova
approvazione;
che in
punto al bilancio d'apertura ritiene che le argomentazioni addotte per il
rinvio siano lacunose, limitate ad un'esposizione generica della prassi
corrente senza entrare nel merito del bilancio, ciò che impedirebbe di
contestare nel merito la decisione impugnata;
che con
le rispettive risposte la Sezione degli enti locali, __________, __________ ed
il Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (art. 146 LOP), il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 147 lettera a
LOP), sicché il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la
censura centrale del patriziato riguarda il modo di procedere del Consiglio di
Stato, il quale ha annullato l'approvazione dei consuntivi e del bilancio
d'apertura e retrocesso gli atti all'ufficio patriziale affinché, previa
modifica, li sottoponesse all'assemblea patriziale, quando a mente del
ricorrente avrebbe potuto limitarsi a modificare i conti approvati
dall'assemblea;
che
giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm il ricorso di diritto amministrativo è proponibile
contro la violazione del diritto;
che
l'art. 150 LOP prevede che le singole decisioni degli organi patriziali sono
annullabili se contrarie a norme di legge o di regolamenti;
che per
l'art. 1 del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della
contabilità dei patriziati, la contabilità deve permettere una visione chiara,
completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del
patriziato;
che,
costatato come i conti consuntivi relativi all'anno 2000 non ossequiavano i predetti
principi, ben poteva il Consiglio di Stato annullarne l'approvazione e
rinviarli al patriziato perché li emendasse e risottoponesse all'organo
legislativo del patriziato: questo modo di procedere non costituisce violazione
del diritto;
che circa
la censura di superficialità indirizzata all'operato del Governo per presunte
mancanze nell'accertamento dei fatti, va rilevato che questi si è limitato a
costatare che l'importo versato dal Patriziato quale contributo di costruzione
delle canalizzazioni doveva essere attivato dal profilo contabile, ritenendo
che sarebbe stato possibile, sulla scorta della normativa legale in vigore, far
sopportare siffatti contributi ai beneficiari di diritti di superficie;
che il
Consiglio di Stato non ha tuttavia dovuto determinarsi, né lo ha fatto, in
merito alle affermazioni di __________ circa eventuali decisioni prese
dall'assemblea patriziale in merito a tale spesa, sicché la doglianza si
appalesa oltre che inutilmente polemica, inconcludente, ingiustificata e fine a
sé stessa;
che, per
quanto concerne il bilancio d'apertura del 2001, la mancata indicazione nella
decisione impugnata delle voci da modificare non permette al ricorrente di
individuare con sufficiente precisione le modifiche da apportare, fatto che non
può essere sanato dal pur comprensibile ed opportuno rinvio all'ausilio della
Sezione degli enti locali;
che di
conseguenza il ricorso va parzialmente accolto annullando la decisione impugnata
limitatamente a quanto concerne il bilancio d'apertura, rinviando gli atti al
Consiglio di Stato affinché indichi al ricorrente le modifiche concrete da
apportare al bilancio medesimo;
che la
modifica del giudizio di prima istanza non giustifica una riduzione delle ripetibili
accordate in prima sede a __________, ritenuto che lo stesso si era aggravato
unicamente contro la decisione d'approvazione del preventivo, il cui
annullamento è confermato in questa sede;
che
stante l'esito del gravame, la tassa di giudizio va caricata in parti uguali al
ricorrente ed ai resistenti, mentre neppure si giustifica l'attribuzione di
ripetibili in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 segg., 146 segg. LOP, il Regolamento
concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei
patriziati, gli artt. 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la risoluzione 16 gennaio 2002 (no 170) del Consiglio di Stato è
annullata nella misura in cui annulla la decisione dell'Assemblea patriziale di
__________ relativa al bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001.
§§ Gli atti
sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio indicando
le modifiche da apportare al bilancio d'apertura 2001 del Patriziato di __________.
- La tassa
di giudizio di fr. 400.- è posta a carico del Patriziato di __________ nella
misura di fr. 200.- e per il resto a carico di __________ e __________ in
solido.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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