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Numero d'incarto:
52.2002.416
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.416
Lugano
25 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 15 ottobre 2002
del
__________,
patrocinato dall'avv. __________,
contro
la sentenza 25 settembre 2002 del Tribunale
cantonale amministrativo, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione (n. 5212) 6 novembre 2001 con cui il
Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione 5 giugno 2001 mediante la
quale il municipio di __________ ha negato alla __________ la licenza
edilizia per la posa di un impianto per la telefonia mobile GSM in località
__________ (part. n. __________ RF) fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
-
29 ottobre 2002 di
__________;
-
5 novembre 2002 della
__________;
-
5 novembre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20 giugno 2000 la __________
(__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di erigere in
località __________ un’antenna per la telefonia mobile GSM, alta 30 m, su un
terreno (part. n. __________ RF) situato ai margini di una strada secondaria e
compreso nella zona boschiva che separa la frazione di __________ dal nucleo
del paese;
che contemporaneamente alla domanda di
costruzione la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di dissodare
una superficie di circa 100 mq di bosco;
che il 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato
ha assicurato il rilascio dell’autorizzazione per il dissodamento; ritenendo
soddisfatti i presupposti dell’art. 24 LPT, il 12 di quello stesso mese il Dipartimento
del territorio ha pertanto dato il suo benestare all’intervento;
che, scostandosi dal preavviso dell’autorità
cantonale, il 5 giugno 2001 il municipio si è rifiutato di rilasciare la
licenza richiesta, ritenendo che l’impianto si ponesse in contrasto con gli
interessi riferiti alla tutela del paesaggio, alla salvaguardia del vicino biotopo
ed alla protezione degli utenti delle scuole elementari e medie, pure situate
nelle immediate adiacenze;
che con giudizio 6 novembre 2001 il
Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa
contro di esso inoltrata dalla __________ e rilasciando la licenza edilizia
alla condizione che l'antenna venga dipinta di verde; ha inoltre considerato
che simili impianti dovessero essere preventivamente pianificati;
che il Governo ha ritenuto che l’impianto
fosse conforme alle prescrizioni dell'ordinanza sulla protezione dalle
radiazioni non ionizzanti (ORNI): dal profilo del diritto ambientale,
l'intervento non presterebbe pertanto il fianco a critiche;
che dal profilo del diritto pianificatorio,
il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che l’impianto rispondesse al requisito
dell’ubicazione vincolata e non si ponesse in contrasto con interessi preponderanti,
riconducibili alla protezione del bosco o del vicino biotopo; situata nel luogo
previsto dall’accordo sottoscritto dal Cantone e dalle concessionarie di reti
per la telefonia mobile, l’antenna andrebbe di conseguenza autorizzata;
che contro il predetto giudizio governativo,
il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento; dopo aver negato qualsiasi valenza pianificatoria
all’accordo concluso dal Cantone con le concessionarie di reti per la telefonia
mobile, il ricorrente ha ritenuto che venendo a sorgere in una zona di
protezione del paesaggio ed a meno di 200 m dalle scuole elementari, l'impianto
in contestazione non adempisse i requisiti posti dall’art. 24 LPT e
disattendesse il principio posto a fondamento dell’art. 5 cpv. 2 del regolamento
d’attuazione dell’ORNI (RORNI);
che con giudizio 25 settembre 2002 il
Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa;
che questo tribunale ha anzitutto ritenuto
che gli accordi di coordinamento delle ubicazioni delle antenne, conclusi fra
il cantone e le ditte titolari di concessioni federali per la telefonia mobile
non istituissero alcun vincolo di natura pianificatoria opponibile a terzi e
che i piani annessi non attestassero né l’adempimento del requisito
dell’ubicazione vincolata, né l’assenza di interessi preponderanti contrari; a
queste indicazioni può essere unicamente attribuito un valore di semplice
informazione, paragonabile a quella fornita da una licenza preliminare che
viene rilasciata prescindendo dall’espe-rimento della procedura ordinaria del permesso
(art. 15 cpv. 2 LE);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
poi ritenuto che l'impianto rispondesse ai requisiti dell'art. 24 LPT;
l'ubicazione vincolata sarebbe data non già perché il sito è quello previsto
dall'accordo di coordinamento delle ubicazioni delle antenne per la telefonia
mobile, bensì perché sussistono sufficienti motivi per ritenere che per servire
adeguatamente la zona compresa tra __________ ed __________ l'impianto debba
necessariamente essere collocato sulle pendici settentrionali della collina che
separa il nucleo di __________ dalla frazione di __________;
che questo tribunale ha poi escluso che
all'intervento si opponessero interessi preponderanti; gli aspetti legati alla
protezione del bosco sarebbero già stati esaurientemente valutati nell’ambi-to
della procedura di rilascio del permesso di dissodamento, adeguatamente
coordinata con quella di rilascio della licenza edilizia;
che pure gli interessi riferiti alla
protezione del paesaggio non prevarrebbero su quelli che giustificano
l'ubicazione in esame; l'inserimento dell’impianto fra alberi ad alto fusto non
comporterebbe una significativa alterazione del quadro del paesaggio; la
menomazione della copertura boschiva derivante dal dissodamento sarebbe
sopportabile e non integrerebbe gli estremi della deturpazione; lo schermo
naturale offerto dalla vegetazione, che verrebbe diradata nella misura minima
indispensabile, e l'obbligo di dipingere l'antenna di verde, imposto a titolo
di condizione della licenza, eviterebbero d'altra parte che vengano
pregiudicati i valori tutelati dalla circostante zona di protezione del paesaggio;
nemmeno le esigenze di salvaguardia della vicina zona di protezione della
natura, istituita a tutela dello stagno formatosi in una vecchia cava abbandonata,
permetterebbero di accreditare le tesi del ricorrente; la fascia boschiva,
larga una cinquantina di metri, che separa questa zona dall’antenna,
escluderebbe praticamente qualsiasi interferenza dell’impianto con gli
obbiettivi pianificatori di questo comparto di terreno; la frequentazione del
biotopo da parte degli allievi della vicina scuola non ne verrebbe minimamente
ostacolata;
che con istanza 15 ottobre 2002 il comune di
__________ ha chiesto la revisione della predetta sentenza, rilevando che contrariamente
a quanto asserito dal Tribunale cantonale amministrativo il permesso di
dissodamento non è ancora stato rilasciato; sarebbe quindi disatteso il
principio del coordinamento sancito dall'art. 25a LPT;
che il Consiglio di Stato ha rinunciato a
presentare osservazioni;
che la __________ ha aderito alla domanda,
rilevando che il 22 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha rilasciato
l'autorizzazione di dissodamento; ha inoltre dichiarato di rinunciare alle
ripetibili accordatele;
che il proprietario del terreno si è rimesso
alle osservazioni della __________;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 35 lett. b PAmm contro le
decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato,
per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione
contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
che la domanda di revisione, tempestiva, è
proponibile e fondata, poiché, contrariamente a quanto questo tribunale ha per
inavvertenza ritenuto (pag. 8), al momento del giudizio il Consiglio di Stato
non aveva ancora rilasciato il permesso di dissodamento; ne aveva infatti
unicamente assicurato il rilascio;
che tanto il giudizio governativo, quanto la
sentenza dedotta in revisione disattendono pertanto il principio del
coordinamento sancito dall'art. 25a LPT;
che il permesso in questione è stato
tuttavia nel frattempo rilasciato ed è passato in giudicato;
che la disattenzione in cui è incorso questo
tribunale non ha quindi menomato i diritti tutelati dall'art. 25a LPT;
che l'istanza di revisione, alla quale la
__________ ha aderito rinunciando nel contempo alle ripetibili assegnatele dal
giudizio di questo tribunale, può pertanto essere evasa ai sensi dei considerandi,
confermando la sentenza 25 settembre 2002 di questo tribunale limitatamente al
dispositivo n. 1;
che è quindi confermato il rigetto
dell'impugnativa presentata dal comune di __________ contro la decisione 6
novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5212), ma si prescinde dal prelievo di
tasse di giustizia e spese, nonché dall'assegnazione di ripetibili;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili anche in relazione
al presente giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 35, 36,
39, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza
di revisione è evasa come ai considerandi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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