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Numero d'incarto:
52.2002.414
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.414
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 aprile 2001 della
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1277, del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
contro la decisione 19 ottobre 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio
della caccia e della pesca, in materia di autorizzazione per la tenuta di fagiani;
viste le risposte:
-
2 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
16 maggio 2001 del
Dipartimento opere sociali, Ufficio del veterinario cantonale;
-
31 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca;
preso atto della sentenza 16 agosto 2002
del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 17
gennaio 2000 la __________ (__________) ha chiesto all'Ufficio del veterinario
cantonale (UVC) l'autorizzazione alla tenuta in cattività di 50 fagiani comuni
e 2 starne;
che il 19
ottobre 2000 non l'UVC, bensì l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ha
concesso la predetta autorizzazione, valida fino al 31 dicembre 2002;
che l'UCP
ha imposto quali condizioni particolari, tra l'altro, la tenuta di un registro
e l'obbligo di notifica di ogni variazione importante del numero di animali custoditi
ed ha inoltre rilevato che un'eventuale richiesta di messa in libertà dei
volatili non sarebbe stata accolta;
che,
contestando la necessità di ottenere un'autorizzazione, le condizioni
accessorie poste e il preannunciato, futuro diniego dell'autorizzazione alla
messa in libertà, __________ è insorta contro la predetta risoluzione
dipartimentale dinanzi al Consiglio di Stato;
che con
giudizio 21 marzo 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa, nella misura in
cui l'ha dichiarata ricevibile;
che il 16
ottobre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudicato
governativo, respingendo il gravame presentato da __________;
che con
sentenza 16 agosto 2002, le cui motivazioni sono state notificate il 17 ottobre
seguente, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo
interposto da __________;
che,
senza esaminare le censure di merito sollevate nell'impugnativa, l'alta Corte federale
ha ritenuto che materialmente competente a decidere, nello specifico caso, era
l'UVC e non l'UCP, istanza peraltro ben distinta dal profilo funzionale e
gerarchico;
che, di
conseguenza, il Tribunale federale ha annullato la decisione 16 ottobre 2001 di
questo Tribunale e dato atto della nullità della risoluzione 19 ottobre 2000 dell'UCP,
rinviando gli atti a questa Corte per pronunciarsi su spese e ripetibili delle
procedure cantonali;
che con
scritto 12 novembre 2002, __________, adducendo che la nullità di una decisione
comporta il risarcimento delle spese sostenute al riguardo dal cittadino, ha
chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di riconoscerle un'indennità per
ripetibili di fr. 5'800.--, oltre a fr. 500.-- per la procedura dinanzi al
Consiglio di Stato;
che,
facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, questo
tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 23 aprile 2001 ed annullare
la decisione del Consiglio di Stato;
che,
giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento alla
controparte di un'indennità che, in virtù del divieto d'arbitrio, deve essere
equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 n. 72);
che la
parte vincente non ha il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di
qualsiasi spesa di patrocinio, ma solamente delle spese oggettivamente
indispensabili alla conveniente tutela degli interessi fatti valere in giudizio
(cfr. RDAT II-1994 n. 12);
che, per
determinare l'ammontare delle ripetibili, l'autorità amministrativa deve appoggiarsi
alla TOA, valutando l'onorario che il patrocinatore della parte vincente può
fatturare al suo cliente;
che
occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’impor-tanza nonché al valore
e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità
dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e
patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT
II-1994 n. 12);
che,
posti questi principi, il fatto che una decisione anziché venir annullata sia
dichiarata nulla non comporta, dal profilo in esame, conseguenze differenti;
che, in
concreto, per quanto concerne le istanze cantonali, la ricorrente si è avvalsa
del patrocinio di un legale unicamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che, dal
profilo giuridico, le questioni sollevate dalla fattispecie non appaiono di particolare
complessità ed erano del resto già state focalizzate, per lo più, in sede governativa;
che di
particolare rilievo risulta pure l'importanza, in fin dei conti modesta, degli
interessi materiali in gioco;
che,
nella sostanza, l'esito della vertenza permane peraltro tuttora incerto;
che,
valutato l'insieme delle circostanze, un'indennità per ripetibili di fr.
1'500.-- (fr. 1'200.-- di onorario e fr. 300.-- di spese) relativa alla
procedura dinanzi a questo tribunale appare tutto sommato adeguata;
che,
d'altro canto, non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione alla
precedente istanza ricorsuale, considerato come la ricorrente non fosse, in
quella sede, patrocinata;
che gli
atti non vanno quindi retrocessi al Governo, bensì direttamente all'UVC affinché,
tratte le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale, statuisca
sulla domanda di autorizzazione 17 gennaio 2000, previa verifica della sua
attualità;
che,
visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e
spese (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 10 LCP; 6 LPDA; 38, 39, 40 OPAn; 8
LALPDA; 12 RALCC; 12 RLALPDA; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 21 marzo 2001, no. 1277, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono retrocessi al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio
del veterinario cantonale, per decisione sulla domanda di autorizzazione 17
gennaio 2000.
-
Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese.
-
Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili.
4.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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