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Numero d'incarto:
52.2002.40
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00040-41
Lugano
20 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 29 gennaio 2002 di
- __________
- __________
entrambi patr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 gennaio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 72), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la
decisione 30 luglio 2001 con cui il municipio di __________ rilascia a
__________ la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione
primaria nel nucleo di __________ (part. n. __________) ;
viste le risposte:
-
4 febbraio 2002 di __________;
-
14 febbraio 2002 del
municipio di __________;
-
14 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica e delle dupliche;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
resistente __________ è proprietario di un minuscolo fondo di 79 mq, situato a
__________ nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF), sul quale sorgono
una piccola autorimessa (m 3.70 x 5.80) coperta da una soletta in cemento (A)
ed un'ancor più piccola legnaia di lamiera (B). Verso NW l'autorimessa è in
parte addossata al rustico di proprietà del ricorrente __________ (part. n.
__________ RF) ed in parte confinante con il fondo di proprietà dei ricorrenti
__________ e __________ (part. n. __________ RF).
N
1811
1813
finestra
Il 18 gennaio 2001 __________ ha chiesto al
municipio il permesso di costruire una casa d'abitazione a due piani sulla
soletta dell'autorimessa, demolendo e riedificando nel contempo in muratura
l'attigua legnaia.
1814
A
1813
b. Alla domanda si sono opposti __________ e
__________ e __________, ritenendo che la nuova costruzione, oltre a disattendere
le disposizioni sulle distanze dal confine e tra edifici, non si inserisse
convenientemente nel tessuto edilizio del nucleo a causa della sua altezza.
__________ ha in particolare rilevato che la facciata del suo rustico a confine
con la part. n. __________ era munita di aperture a prospetto richiamanti distanze.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 luglio 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini. In relazione alla censura di violazione della distanza da edifici con
aperture, l'autorità comunale ha rilevato che tali aperture erano semplici
prese d'aria, la cui funzione non risultava comunque pregiudicata dalla nuova
costruzione.
C. Con
giudizio 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza
edilizia, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Dopo aver accertato che la nuova costruzione
rispetta la distanza dal confine verso la part. n. __________ RF,
rispettivamente quella dal passo comunale situato sul lato SE, il Consiglio di
Stato ha rilevato che l'apertura esistente nella facciata SE del rustico del
ricorrente __________ è a prospetto. Ha quindi ritenuto che disattendesse la
distanza di 4 m prescritta dall'art. 22 lett. c verso edifici con aperture a
prospetto. Ha tuttavia ritenuto che la costruzione potesse essere autorizzata
in forza dell'art. 9 NAPR, che ammette la sopraelevazione di edifici
preesistenti in contrasto con le norme sulle distanze da confine e tra edifici.
Respinte le contestazioni sollevate in relazione all'inserimento dell'edificio
nel contesto ambientale e quelle concernenti l'allacciamento alla canalizzazione,
il Governo ha quindi confermato la licenza edilizia.
D. Con
distinti ricorsi, di ugual tenore, i soccombenti impugnano il predetto giudizio
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
assieme alla controversa licenza edilizia.
Rievocata la fattispecie, i ricorrenti
negano in sostanza che l'intervento possa essere configurato alla stregua di
una sopraelevazione rientrante nei limiti dell'ammissibile in base all'art. 9
NAPR. A loro avviso, l'intervento sarebbe da qualificare alla stregua di una
trasformazione di una costruzione accessoria in una costruzione principale. Intervento,
questo, che sarebbe soggetto al rispetto delle distanze prescritte.
In subordine, i ricorrenti ribadiscono le
censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento
all'inserimento della nuova costruzione nel tessuto edilizio circostante.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
beneficiario della decisione impugnata, limitandosi a confermare le
osservazioni presentate in prima istanza.
F. Con la
replica e le dupliche, le parti non hanno addotto nulla di nuovo.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi contermini e già
opponenti. Il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza ripetere il sopralluogo (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge invero chiaramente dai piani e dalla
documentazione fotografica annessa alla domanda di costruzione.
- 2.1.
L'art. 22 lett. c NAPR di __________, disciplinante l'attività edilizia nella
zona dei nuclei vecchi, impone di rispettare le seguenti prescrizioni:
(..omissis...)
c) distanza verso edifici:
- a 4 m se nel muro dell'edificio preesistente vi sono
porte, finestre o altre aperture a prospetto.
Dal tenore della norma si deduce che la
distanza deve essere misurata per rapporto all'edificio, ossia al muro dotato
di aperture, e non dall'apertura. Diversamente dall'art. 129 LAC, alla quale
l'ordinamento delle distanze dell'art. 22 NAPR si ispira, la cosiddetta vista
laterale non comporta alcuna riduzione.
2.2. In concreto, l'apertura a prospetto
esistente nella facciata SE del rustico del resistente __________ richiama
incontestabilmente l'applicazione della distanza minima di 4 m prescritta
dall'art. 22 lett. c NAPR. Contrariamente a quanto ritenuto dal municipio in
sede di rigetto dell'opposizione, l'apertura non è una semplice presa d'aria e
la vista obliqua non permette di concedere alcuna riduzione alla distanza regolamentare.
Le considerazioni sviluppate al riguardo dal
Consiglio di Stato, rimaste incontestate, meritano piena tutela.
- 3.1.
Giusta l'art. 9 NAPR, "edifici preesistenti in contrasto con le norme
sulle distanze dai confini e tra edifici possono essere sopraelevati, purché
siano rispettate tutte le altre prescrizioni."
La norma in esame è essenzialmente volta a
permettere la valorizzazione di edifici esistenti in contrasto con le
prescrizioni sulle distanze introdotte dal PR, estendendo le possibilità
d'intervento altrimenti ammesse dall'art. 39 RLE.
A differenza di analoghe disposizioni di
ordinamenti edilizi di altri comuni, che limitano ad un piano le possibilità di
sopraelevare le costruzioni esistenti in contrasto con la disciplina sulle distanze,
l'art. 9 NAPR non fissa alcun limite d'altezza. Il Consiglio di Stato ne ha
dedotto che queste costruzioni potessero essere sopraelevate sino all'altezza
massima prescritta dalle norme di zona.
A torto, perché la sopraelevazione può
essere ammessa soltanto nella misura in cui non travalica i limiti di questo
particolare tipo d'intervento per sconfinare nella realizzazione di una nuova costruzione.
Per sopraelevazione s'intende generalmente
un aumento della volumetria di una costruzione sotto il profilo del suo
sviluppo verticale. Si tratta di regola di una forma particolare di ampliamento
di un edificio, che si traduce nell'innalzamento dei muri perimetrali e del
tetto. Ora, l'aumento della volumetria di un edificio può essere configurato
alla stregua di un ampliamento soltanto se non altera in misura sostanziale le
caratteristiche che concorrono a definirne l'identità. Va quindi considerato
come nuova costruzione e non come ampliamento, un aumento della volumetria di
un edificio che dal profilo quantitativo sovverte in misura radicale i tratti
essenziali dell'opera edilizia preesistente.
3.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che l'intervento potesse essere configurato alla stregua di una
sopraelevazione rientrante nei limiti dell'art. 9 NAPR, norma che il municipio
non ha invocato nemmeno in questa sede. A giusta ragione, poiché è di meridiana
evidenza che l'edificazione di una casa d'abitazione, strutturata su due piani,
sopra un piccolo box per una sola auto, non può in nessun caso essere
configurato alla stregua di una sopraelevazione del fabbricato preesistente. La
volumetria dell'attuale manufatto (60 mc) viene aumentata in misura talmente
consistente (+ 300 mc) da stravolgerne l'identità dal profilo meramente
quantitativo. Non inferiore è lo stravolgimento degli aspetti qualitativi
dell'attuale manufatto che da piccola autorimessa verrebbe trasformata in una
casa d'abitazione.
Non v'è dubbio alcuno che l'intervento debba
essere considerato come una nuova costruzione. Opera, che - come tale - deve rispettare
la distanza di 4 m dal rustico del resistente __________.
Già per questo motivo, la licenza edilizia
non può quindi essere confermata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione
municipale impugnata e la decisione governativa che la conferma, siccome
manifestamente lesive del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico del resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9, 22 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 17 luglio 2001
rilasciata dal municipio di __________ al resistente __________;
1.2. la decisione 7 gennaio 2002 (n. 72) del
Consiglio di Stato.
- La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente, che a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze, rifonderà:
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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