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Numero d'incarto:
52.2002.393
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.393
Lugano
18 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 18 settembre 2002 del Consiglio di
Stato (n. 4402), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 10 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli
ha negato il permesso di trasformare un locale adibito a laboratorio di una
fabbrica (part. n. __________ RF) in un magazzino per la produzione di canapa
e derivati;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
dicembre 2001, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
installare un impianto per la coltivazione hors sol di canapa nel
laboratorio in disuso di una fabbrica situata nella zona industriale (part. n.
__________ RF). Stando alla descrizione fornita dalla __________, interessata a
prendere in locazione lo stabile per svolgervi la nuova attività, le piantine
già radicate verrebbero messe a dimora in vasche di terra di cocco ed
illuminate artificialmente ad una temperatura compresa tra i 26° ed i 28° per
circa 70 giorni di coltivazione. L’impianto verrebbe dotato di un sistema
d’illuminazione artificiale, di un sistema d’irrigazione a circuito chiuso,
capace di dosare acqua concimata ad ogni singola piantina e di due ventilatori
con una portata di 2500 mc al minuto, atti a garantire il riciclo dell’aria. Il
processo di coltivazione nelle vasche presuppone in particolare la sostituzione
settimanale del concime e, al momento della raccolta, la pulitura delle
piantine dalle foglie in eccesso.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 aprile 2002 il
municipio ha respinto la domanda di costruzione, reputando che l’insediamento
non rientrasse fra le attività ammesse nella zona industriale.
C. Con
giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto che la produzione di canapa così come prospettata
non fosse conforme alla destinazione industriale della zona descritta dall’art.
18 NAPR. A suo avviso, si tratterebbe di una semplice attività di trasformazione
di prodotti, che non necessita né d’importanti infrastrutture, né di macchinari,
né dell’impiego di molto personale. Considerato che la domanda di costruzione
contempla unicamente il processo di coltivazione della canapa e non la
produzione di derivati sul posto, l’attività non sarebbe industriale.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e sollecitando il rinvio
degli atti al municipio affinché gli rilasci la licenza richiesta.
Dopo aver
escluso che l’attività possa essere considerata agricola, il ricorrente ritiene
che la destinazione sia conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
A suo dire, l’attività, oltre alla presenza di 4-5 persone adibite al recupero
quotidiano dell’acqua in eccesso dell’impianto d’irrigazione ed al cambio
settimanale della concimazione, presupporrebbe un impiego rilevante di
macchinari nel processo di produzione.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi
dell’insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT,
l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad
art. 22, N. 70 seg., Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Le
zone industriali sono in linea di massima riservate all’insediamento di
attività volte alla produzione di beni di consumo su ampia scala, mediante
processi lavorativi largamente standardizzati, destinati a trasformare materie
prime in prodotti finiti, con l’impiego di macchinari ed infrastrutture
tecniche. A causa delle importanti immissioni che le caratterizzano, le zone
industriali sono di regola considerate inconciliabili con le zone residenziali.
Possono invece coesistere con le zone commerciali, destinate alle attività
mercantili e con quelle artigianali, pure riservate ad attività produttive, ma
che a differenza di quelle industriali esercitano un impatto limitato sull’ambiente
circostante.
Caratteristica
principale delle zone industriali non è tanto l’organizzazione del lavoro,
quanto piuttosto la produzione di beni di consumo attraverso processi che
gravano in misura rilevante sull’ambiente (A. Scolari, Commentario, IIa ed., ad
art. 67 LALPT, n. 485).
2.3.
Giusta l'art. 18 NAPR 1996 di __________, la zona industriale, nella quale è
posto lo stabilimento del ricorrente, "è destinata in principio alle
attività produttive. Sono ammessi edifici, impianti e attrezzature necessari
per lo svolgimento delle attività produttive industriali, depositi e magazzini,
nonché uffici e servizi e commerci connessi con l’attività principale. Non sono
ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio".
La
funzione assegnata alla zona è chiaramente descritta. Si tratta di un comparto
destinato ad accogliere attività produttive, che soprattutto per l’importanza
delle ripercussioni indotte sull’ambiente sono considerate inconciliabili con
la funzione assegnata alle altre zone. In particolare, con quella della zona,
che l’art. 17 NAPR riserva "alle attività produttive di tipo
artigianale e alle attività commerciali, uffici e servizi connessi con
l’attività principale".
2.4. Le
zone agricole (art. 16 LPT) sono per principio destinate allo sfruttamento agricolo
tradizionale del suolo. Edifici e impianti sono conformi alla funzione della zona
agricola solo in quanto siano indispensabili per l’utilizzazione del suolo come
fattore di produzione. Le opere devono cioè servire all’economia agricola, o
perlomeno, facilitare lo sfruttamento agricolo del suolo (DTF 116 Ib 134; A.
Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT, n. 489).
Per
principio, le coltivazioni hors sol non sono conformi alla funzione
delle zone agricole, poiché non utilizzano il suolo quale fattore di produzione
(DTF 120 Ib 269; RDAT 1996 I n. 57). Eccezioni sono ammesse in base all’art.
16a cpv. 2 LPT unicamente nel quadro ristretto dell’ampliamento interno di
un’azienda agricola (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, pag. 238 segg. N. 529 segg.)
- 3.1. Nelle
concrete evenienze, il ricorrente intende insediare una coltivazione artificiale
di canapa in un locale già destinato a laboratorio di una fabbrica situata nella
zona industriale di __________. La controversa attività produttiva avrebbe
luogo in vasche appositamente attrezzate, dotate di impianti di illuminazione e
di irrigazione gestiti con criteri scientifici, volti ad assicurarne il massimo
rendimento. Per le sue caratteristiche, l’insediamento configura, a non averne
dubbio, una tipica coltivazione hors sol. Non utilizzando il suolo come
fattore di produzione, l’attività non può di conseguenza essere considerata agricola.
Deve pertanto essere collocata all’interno della zona edificabile.
Le
facilitazioni introdotte dagli art. 16a cpv. 2 e 3 LPT a favore
dell’insediamento di coltivazioni hors sol nella zona agricola non
permettono di giungere a diversa conclusione. Anzitutto perché la prevista
attività non è destinata ad integrare quella di un'azienda agricola. In secondo
luogo, perché dal fatto che il Cantone possa pianificare all'interno della zona
comparti riservati alle coltivazioni hors sol non discende che simili
attività non siano da considerare industriali.
3.2. La
coltivazione di canapa, che il ricorrente intende insediare nello stabilimento
in oggetto, è anzitutto un’attività produttiva, ossia un’attività volta alla
produzione di un bene di consumo. Essa si articola in più fasi, che vanno dalla
messa a dimora di piantine già munite di radici e si concludono con il raccolto
dei vegetali giunti ad un determinato grado di sviluppo. La successiva
commercializzazione del prodotto coltivato non è che un semplice corollario
dell’attività produttiva.
L’attività
fa capo ad infrastrutture appositamente studiate, destinate a supportare,
illuminare, aerare, irrigare e concimare le piantine secondo criteri
scientifici, volti a massimizzarne il rendimento, consentendo 4 o 5 raccolti
all’anno. Si tratta di un impianto di produzione intensiva, che per le sue
particolari caratteristiche non può che rientrare nella categoria degli
impianti industriali. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il
fatto che l’impianto richieda poca manodopera, si estenda su una superficie
ridotta e non comporti l’estrazione di derivati della canapa, non permette di
attribuirgli una diversa classificazione. Nemmeno le precedenti istanze propongono
del resto una classificazione alternativa a quella industriale.
La natura
industriale dell’impianto è suffragata dall’importanza delle immissioni atmosferiche,
che notoriamente derivano dalla coltivazione, soprattutto con metodi hors
sol, della canapa. Esalazioni che rendono questo genere d’insediamenti incompatibile
con le funzioni assegnate alle altre zone di utilizzazione.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione
municipale ed il giudizio che la conferma, siccome lesivi del diritto. Gli atti
vanno rinviati all’autorità comunale affinché rilasci all’insorgente la licenza
richiesta.
Dato
l’esito, non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a
carico del comune, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22 LPT; 67 LALPT; 17, 18 NAPR di
__________; 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
le decisioni 10 aprile 2002 del municipio di
__________ e 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4402) sono annullate.
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
rilasci all’insorgente la licenza richiesta.
2.Il comune di __________ verserà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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