AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.386
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.386
Lugano
10 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2002 della
__________,
Contro
la risoluzione 18 settembre 2002 del Consiglio di
Stato (n. 4395) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso
la decisione su reclamo 13 marzo 2002 del municipio di __________ in materia
di tasse d’uso delle canalizzazioni per l’anno 2002, relativa al mappale n.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
novembre 2001 la comunione ereditaria __________ ha ceduto ad __________ la
proprietà della part. n. __________ RFD di __________, su cui sorge una casa
d’abitazione.
B. Il 22 febbraio
2002 il municipio ha notificato alla comunione ereditaria ricorrente la tassa
di utilizzazione delle canalizzazioni per l'anno 2002 relativa all'abitazione
di cui era proprietaria, di fr. 232.35.--. Il tributo è composto dai seguenti
importi:
C. Non ritenendosi debitrice, la resistente ha rinviato la fattura
all’autorità comunale precisando che doveva essere indirizzata ad __________.
L’esecutivo comunale ha respinto tale richiesta con decisione formale del 13
marzo 2002, rilevando che non era possibile “fatturare la tassa dell’uso
canalizzazioni ad un utente che non ne ha usufruito (almeno fino al
10.11.2001)” .
D. Con
decisione 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato che il destinatario
della predetta tassazione è la comunione ereditaria, respingendo l’impugnativa
contro di essa inoltrata da quest’ultima.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto che la tassa d’uso, essendo calcolata sul consumo
dell’acqua potabile registrato nel 2001, non poteva essere esatta alla nuova
proprietaria che durante quell’anno non ne aveva effettivamente usufruito.
Pertanto, in applicazione del principio dell’equivalenza e visto che la ricorrente
era ancora proprietaria della part. n. __________ RFD nel 2001, l’ha ritenuta
debitrice della tassa in narrativa.
E. Contro tale
risoluzione la ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando in via principale l’annullamento della decisione 18 settembre 2002
del Consiglio di Stato e chiedendo che la fattura 22 febbraio 2002 venga messa
a carico della nuova proprietaria, __________.
L’insorgente
rileva che, dalla sua istituzione nel 1991, la tassa d’uso per le canalizzazioni
è sempre stata esatta all’inizio del periodo di tassazione sulla base del consumo
d’acqua potabile dell’anno precedente. La tassa è quindi da intendere come un
tributo anticipato a copertura dei costi di canalizzazione non ancora
verificatisi.
Pertanto,
si lamenta d’aver già pagato la tassa d’uso per l’anno 2001 e, non essendo più
proprietaria della part. __________ RFD dal novembre dello stesso anno, afferma
di non poter essere chiamata a corrispondere il tributo anticipato per l’anno
2002. Infine, la ricorrente chiede che la tassa di canalizzazione di fr. 20.-
emessa nei confronti di __________ per il periodo durante il quale è stata
proprietaria nel 2001 venga retrocessa a quest’ultima, siccome configura un caso
di doppia imposizione.
In via
subordinata, chiede invece che le fatture per la tassa uso fognatura siano emesse
con la precisazione che si riferiscono all’anno precedente, prendendo conseguentemente
quale base di calcolo il consumo d’acqua potabile dell’anno per il quale è riscossa
la tassa, e ciò retroattivamente fino al 1991.
F. Il
Consiglio di Stato e il municipio hanno ribadito le rispettive ragioni e
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso
è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC). La legittimazione della ricorrente è certa
(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPAc i
Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione,
risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono
per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse
conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo
conto in particolare:
a. del
tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b.
degli ammortamenti necessari
a mantenere il valore degli impianti;
c. degli interessi;
d. degli
investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione
degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per
l'ottimizzazione del loro esercizio.
Tali
principi sono recepiti dall'ordinamento giuridico cantonale. Infatti, il
proprietario di un fondo allacciato agli impianti d’evacuazione e depurazione
delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110
cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso
degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura
integrale dei costi d’esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la
manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).
In
principio quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a
dipendenza della quantità d’acqua consumata oppure, quando questa non è
definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento
allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una
combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 DELALIA). Tuttavia, quando
vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema
suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere
proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA).
2.2. Il
RC di __________ ricalca il quadro impositivo fissato a livello cantonale. Esso
prevede, infatti, che la tassa d'uso consta di una tassa base variabile tra lo
0,5‰ e l'1,5‰ del valore di stima del fabbricato allacciato alla
canalizzazione, e di un importo determinato dal consumo d'acqua, compreso tra
fr. 0,20 e fr. 0,40 per ogni mc d'acqua utilizzata (art. 44 cpv. 3 RC). Entro
tali limiti, l'importo della tassa viene fissato annualmente dal municipio
(art. 44 cpv. 2 RC); per il 2002 i parametri determinanti sono lo 0,72‰ del
valore di stima e fr. 0,30 per mc d'acqua.
L’art. 44
cpv. 8 riprende pedissequamente l’art. 11 cpv. 3 DELALIA. Da ultimo, l'art. 44
cpv. 5 precisa che la tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato
o dal titolare di diritti reali limitati ed il cpv. 9 lascia al municipio
l’onere di prescrivere le modalità d’incasso tramite ordinanza.
2.3. Il
Consiglio di Stato, aderendo alle argomentazioni del municipio, ha considerato
che la denominata “tassa uso fognatura per l’anno 2002” deve essere
intesa come tassa per l’uso fognatura per l’anno 2001.
In
termini giuridici, l'autorità governativa ha quindi ritenuto che il pagamento
della tassa è a carico della ricorrente, effettiva utilizzatrice delle
canalizzazioni quale proprietaria dell’immobile sino al novembre 2001. Il
municipio, imponendo la ricorrente, non avrebbe pertanto violato il principio
della proporzionalità, che, nella terminologia comunemente invalsa in materia
di tasse, prende il nome di equivalenza (da ultimo, cfr. DTF 126 I 80 cons.
3.bb). Giusta detto principio l'importo di una tassa non deve eccedere il
valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo (Grisel,
Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1982, p. 612). Va inoltre da sé
che un'eventuale disattenzione del principio della proporzionalità
costituirebbe nel contempo una lesione del principio di uguaglianza.
- 3.1. La
ricorrente non contesta l’ammontare del contributo né il ben fondato della
tassa 2002, ma censura la decisione impugnata non ritenendosi debitrice della
stessa dal momento che dalla fine del 2001 non è più proprietaria dell’immobile
allacciato alle canalizzazioni. Sostiene che per l’anno 2001 ha già provveduto
a pagare il tributo imposto dalla legislazione comunale.
3.2.
Nelle concrete evenienze, dalla documentazione prodotta si evince che
dall’introduzione della tassa d’uso delle canalizzazioni il comune ha fatto uso
di criteri schematici ai fini della percezione del tributo, prendendo quale
base di calcolo il consumo di acqua potabile dell’anno precedente e non quello
dell’anno a cui è riferita la tassa. Introdotta nel 1991, il municipio
informava i proprietari tramite circolare che la “tassa per il 1991 è
stabilita in centesimi 50 al m3 di acqua potabile consumata nel 1990 (…)”.
La tassa
è quindi percepita praenumerando, calcolata sul consumo dell'anno precedente.
Tale modo
di procedere, che in definitiva ha permesso al comune di crearsi da subito
liquidità tramite il versamento del tributo prima dell’effettivo consumo
d’acqua durante il periodo imposto, è stato praticato senza interruzione dalla
ricezione della tassa nel regolamento comunale. La fattura contestata agli
atti, precisa in effetti che anche la tassa per l’anno 2002 è basata sul consumo
dell’acqua potabile registrato nel 2001 e copre il periodo gennaio-dicembre
2002. Essendo il pagamento per tale periodo esatto all’inizio dello stesso (la
fattura porta la data del 22 febbraio 2002), è a giusto titolo che la
ricorrente sostiene di essere in presenza di una tassa anticipata sul consumo e
di aver già corrisposto il tributo per l’anno 2001, quando ancora era proprietaria
della part. __________ RFD. Anche l’ordinanza municipale concernente
l’applicazione delle tasse d’uso delle canalizzazioni per l’anno 2002 pubblicata
ex art. 44 cpv. 2 RC non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il municipio
ribadisce nuovamente in questo atto che la tassa d’uso fognature a carico dei
proprietari per l’anno 2002 è stata calcolata “in base al consumo di acqua
potabile per l’anno 2001”. Quindi, il consumo di acqua alla base della
tassa è sì quello avuto dai proprietari nel 2001, ma la tassa è percepita
anticipatamente per l’anno in corso, ossia il 2002.
- 4.1. Anche
l’art. 46 RC, che precisa che “in caso si trapasso di proprietà nel corso
dell’anno la tassa non verrà rifusa, nemmeno pro-rata, al precedente
proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza (fa stato la
situazione al 1. gennaio di ogni anno)”, conforta quanto fin qui esposto.
Questo disposto trova infatti la sua ragione di esistere unicamente in presenza
di una tassa riscossa anticipatamente prescindendo da qualsiasi conguaglio. Se
il tributo venisse invece calcolato sulla base del consumo effettivo del
periodo d’imposizione e fosse percepito alla fine dello stesso, l’art. 46 RC
sarebbe privo d’utilità pratica.
Pur non
rendendosene conto, lo stesso municipio ammette, del resto, che la fattura
contestata si riferisce alla tassa per il periodo 2002 e non persegue
l’obbiettivo d’imporre la ricorrente per il consumo dell’anno precedente. Nella
risposta al ricorso davanti al Consiglio di Stato - e a cui rimanda anche in
questa sede -, riferendosi alla tassa d’uso canalizzazioni il municipio ha precisato
a chiare lettere che “nel caso in oggetto, pur riferendosi ai consumi
dell’anno precedente, è virtualmente una tassa emessa nel 2002”.
4.2. Come già rilevato, il calcolo della
tassa d'uso delle canalizzazioni basato sul consumo di acqua potabile é una
semplificazione indotta da motivi pratici, non potendosi pretendere, senza
eccessivo aggravio amministrativo, di misurare l'esatto deflusso di acque
luride nella rete fognaria. Con quanto esposto, senza che sia necessario ai
fini della vertenza chinarsi sulla legittimità della schematizzazione adottata
dal comune, risulta evidente che la ricorrente ha già pagato anticipatamente la
tassa d’uso canalizzazioni per l’anno 2001 sulla base del consumo 2000, così
come al momento dell’istituzione di questa tassa nel 1991, i proprietari hanno
pagato anticipatamente la tassa sulla base del consumo 1990. Imporre alla
ricorrente il pagamento della fattura 22 febbraio 2002 pretendendo, come ha
fatto il Consiglio di Stato, che si tratta della contropartita per i consumi
d’acqua potabile del 2001, configurerebbe un doppio prelievo a favore del comune
per lo stesso periodo. Tale agire è contrario al principio d’equivalenza che
sta alla base delle prerogative d’imposizione e, pertanto, non può essere
tutelato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la
risoluzione governativa impugnata annullata. Per contro, non essendoci alcuna
decisione formale che impone il pagamento della tassa in oggetto alla nuova
proprietaria __________, non compete a questo Tribunale pronunciarsi in merito
all’imposizione di quest’ultima per l’anno 2002. Analogamente dicasi della
richiesta della ricorrente di rifondere alla __________ l’importo del tributo
per le canalizzazioni da lei pagato per il residuo periodo 2001
(novembre-dicembre). Non essendo __________ parte al procedimento, alla
ricorrente difetta la legittimazione attiva per formulare una simile richiesta.
Dato
l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili
poiché la ricorrente non è patrocinata da un legale iscritto all'albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 60a cpv. 1 LPAc; 46, 208 LOC; 110
LALIA; 44, 46 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la risoluzione 18 settembre 2002, n. 4395, del
Consiglio di Stato;
1.2.
la decisione su reclamo 13 marzo 2002 del municipio
di __________, con la quale viene ribadita l’imposizione a carico della
comunione ereditaria __________ di una tassa d’uso fognatura di fr. 232.35,
relativa al mappale __________ RFD di __________ per l’anno 2002.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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