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Numero d'incarto:
52.2002.381
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00381
Lugano
7 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2002 di
__________,
contro
la decisione 18 settembre 2002, no. 4419, del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la
risoluzione 11 luglio 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre per tre mesi;
vista la risposta 15 ottobre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
classe 1952, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B nel
1972. Da allora egli ha interessato in due occasioni le autorità
amministrative, che gli hanno inflitto due ammonimenti, nel 1991 per aver
concesso la guida ad una persona sprovvista della licenza di condurre e nel
1994 per eccesso di velocità.
B. Il 26 marzo
2001, verso le 23.40, a __________ il ricorrente è ripartito dal marciapiede
dove si era fermato con la propria vettura ed a velocità sostenuta ed inadeguata
ha divelto un cartello segnaletico. Dopo essersi allontanato dalla scena del sinistro
vi è ritornato pochi minuti dopo, ha raccolto il paraurti e la targa che aveva
perso, ha scambiato due parole con il gerente del bar sito di fronte al luogo
del sinistro che era uscito sul marciapiede ed è infine ripartito senza
attendere l'arrivo della polizia.
C. Venuta a
conoscenza di tali fatti, il 26 luglio 2001 la Sezione delle circolazione ha
informato il ricorrente che al termine del procedimento penale sarebbe stato
esaminato se nel caso concreto erano adempiuti gli estremi per l'adozione di
una misura amministrativa.
D. L'8 agosto
2001 lo Amtsstatthalteramt di __________ lo ha ritenuto colpevole di sottrazione
alla prova del sangue, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, perdita di
padronanza del veicolo, parcheggio su un marciapiede senza lasciare libero uno
spazio di m 1,5 ed uso irrazionale del motore. Il ricorrente è stato condannato
ad un mese di detenzione da scontare ed al pagamento di una multa di
fr. 3000.-- oltre gli usuali oneri processuali. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 42 cpv. 1, 51 cpv. 3, 90 cfr. 1, 91
cpv. 3 e 92 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 , 33 cpv. 1b e c, 41 cpv. 1bis e 96 ONC. Il
giudizio non è stato impugnato.
E. Preso
conoscenza delle conclusioni penali, l'11 luglio 2002 la Sezione della circolazione
ha revocato all'insorgente la licenza di condurre per una durata di tre mesi giusta
gli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. g LCStr.
F. Il 18
settembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal
ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato
alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. In particolare il
Governo ha ritenuto che in applicazione del principio dell'unità e della
sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle
constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale dello Amtsstatthalteramt
di Lucerna. Ha infine negato una stretta necessità dell'insorgente a disporre
della licenza di condurre.
G. Contro
questa decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento. In sostanza contesta gli
accertamenti penali. Sostiene di essere ripartito a velocità adeguata;
accortosi che un conducente gli concedeva spazio per reimmettersi nel flusso
della circolazione si è avviato senza avvedersi del segnale stradale. Per non
ostacolare la circolazione ha proseguito fino alla rotonda posta nelle
vicinanze, dove ha potuto constatare i danni subiti dalla propria vettura. È
quindi ritornato sul luogo del sinistro per accertarsi dei danni cagionati. In
questo frangente ha scorto il gerente del bar summenzionato, che è pure un suo
conoscente, e lo ha incaricato di fornire alle autorità di polizia il suo recapito,
in quanto egli doveva far ritorno in Ticino ancora quella sera. Non si sarebbe
pertanto sottratto alla prova del sangue, tanto più che non aveva assunto
alcuna bevanda alcoolica. Il provvedimento inflittogli sarebbe tanto più
ingiusto e sproporzionato considerata la condanna da lui scontata. Afferma
infine di necessitare della licenza di condurre poiché invalido al 70%.
H. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato
nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm).
-
Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale
cantonale amministrativo stabilisce perciò sul presente gravame con pieno
potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La licenza di condurre deve essere revocata
se il conducente si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del
sangue, che era stata ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse, o a un
esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo scopo (art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr).
L'autorità competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve
fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del
caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità
professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). La
durata minima legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a
LCStr).
- 4.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 121 II 217 cons. 3a),
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e
ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo
non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi
di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso concreto __________ è stato
condannato ad un mese di detenzione ed al versamento di una multa di fr.
3'000.--, oltre agli oneri processuali. Ritenuto che la pronuncia non è stata
impugnata presso le istanze superiori e che di conseguenza è cresciuta in
giudicato, gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli
stessi sono vincolanti anche per questo tribunale. Va poi rilevato che considerata
la gravità delle infrazioni addebitate e l'entità della condanna inflitta
all'insorgente, egli doveva attendersi la pronuncia nei suoi confronti di una
misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il provvedimento
adottato rispetta infatti la prassi vigente nei casi di sinistri con
sottrazione alla prova del sangue. D'altra parte con scritto 26 luglio 2001 la
Sezione della circolazione lo aveva informato di tale possibilità. In questa
sede non vi è pertanto più spazio per rimettere in dubbio quanto accertato dal
giudice penale. Dato che tra i reati di cui l'insorgente è stato ritenuto
colpevole figura anche la sottrazione alla prova del sangue, va applicato
l'art. 17 cpv. 3 lett. g LCStr, che impone all'autorità dipartimentale di
revocare obbligatoriamente la licenza di condurre.
- Nella
determinazione della durata della revoca va considerata la necessità professionale
della licenza di condurre dell'interessato (art. 33 cpv. 2 OAC) e, per analogia,
anche altri motivi personali (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, n. 2450, pag. 288).
L'insorgente ha fatto valere la necessità di
disporre della licenza di condurre "per bisogni quotidiani
familiari" in quanto invalido al 70% (cfr. ricorso 24 luglio 2002 al
Consiglio di Stato, pag. 2).Tale bisogno è lungi dall'essere assoluto ai sensi
della giurisprudenza invalsa in materia, che riconosce tale necessità con
estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato o quando il fatto di non poter
guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti
(cfr. DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574). Il disporre della licenza di condurre
per soddisfare i bisogni quotidiani della propria famiglia non rappresenta una
necessità assoluta ai sensi della prassi summenzionata. In quanto esposto
dall'interessato, si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta
gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno
parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore
come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale. L'insorgente avrà comunque la possibilità di spostarsi facendo capo
ai mezzi pubblici o ad un ciclomotore.
- Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli
è imputabile e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2
OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti,
appare conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali
svizzeri, nonché rispettosa del principio della proporzionalità (R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Considerato il modesto reddito
dell'interessato si preleva una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 17 cpv. 1, 17 cpv. 2 e 17 cpv.
3 lett. g, 31 cpv. 1, 42 cpv. 1, 51 cpv. 3, 90 cfr. 1, 91 cpv. 3 e 92 cpv.
1 LCStr, 3 cpv. 1 , 33 cpv. 1b e c, 41 cpv. 1bis e 96 ONC; 33 cpv. 2 OAC; 10
LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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