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Numero d'incarto:
52.2002.380
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.380
Lugano
26 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. ottobre 2002 della
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 settembre 2002 del municipio di
__________ che aggiudica alla ditta __________ la fornitura di un veicolo
cat. B con lama neve e spandi-sale;
viste le risposte:
preso atto della replica 8 novembre 2002 e delle
dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26
giugno 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb, per la fornitura di sette veicoli, fra cui un "veicolo
comunale cat. B, lama neve e spandi-sale", dotato di motore a diesel,
con una potenza minima di 85 kW.
Il bando di concorso stabiliva che la
fornitura sarebbe stata aggiudicata secondo i seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
di manutenzione e riparazione 10%
B. Al concorso
hanno preso parte quattro ditte, fra cui la __________, che ha offerto un
veicolo __________, con motore diesel Iveco 8140 43 B con una potenza di 78 kW.
Valutate le offerte pervenutegli, l'UT
comunale ha allestito la seguente classifica:
Ditta
prezzo
prezzo
tecnica
garanzie
ubicazione
termini
totale
137'728.00
4
3
1.35
0.9
0.45
9.70
149'865.30
2
2.7
1.35
1.0
0.45
7.50
151'086.70
2
2.4
1.50
1.0
0.50
7.40
149'865.30
2
2.7
1.35
0.7
0.45
7.20
151'086.70
2
2.4
1.50
0.8
0.50
7.20
159'064.00
0.8
2.7
1.35
1.0
0.45
6.30
159'064.00
0.8
2.7
1.35
0.7
0.45
6.00
Preso atto di questa graduatoria, il 13
settembre 2002 il municipio ha deliberato la fornitura alla ditta __________.
C. Contro la
predetta risoluzione la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la carenza di motivazione del
provvedimento di aggiudicazione, l'insorgente ha in sostanza rilevato che il
veicolo proposto dalla __________ non rispetta le prescrizioni per la limitazione
dei gas e delle particelle inquinanti previste dalla normativa europea n.
88/77/EWG nella versione n. 1999/96/EG (Euro 3), imposte dall'allegato 5 cifra
211 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.
D. Il
municipio e l'aggiudicataria hanno chiesto il rigetto dell'impugnativa,
contestando in dettaglio le tesi della ricorrente.
L'autorità comunale ha in particolare
rilevato che il veicolo offerto dalla ricorrente ha una potenza inferiore a
quella minima richiesta dal capitolato (78 invece di 85 kW).
E. Della
replica e delle dupliche si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva della ricorrente è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
La legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2002 disciplina in maniera trasparente
la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche (art. 1
lett. a LCPubb), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti
nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1 lett. c LCPubb). Il
conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia
luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che
vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte che si scostano
dalle condizioni preventivamente stabilite non possono dunque essere prese in
considerazione (STA 2.07.2002 in re A.SA). L'aggiudicazione ad offerte difformi
costituisce in effetti una palese violazione del principio della parità di
trattamento (STA 25.09.2002 in re V.SA).
-
In concreto,
il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabilivano chiaramente che il
motore dei veicoli offerti disponesse di una potenza minima di 85 kW.
La ricorrente ha proposto un veicolo munito
di un motore di 78 kW. Non raggiungendo la potenza minima prescritta, l'offerta
non è conforme alle esigenze fissate dalle prescrizioni di gara. Non può quindi
entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Già per questo motivo
l'impugnativa non può essere accolta.
Irrilevante è il fatto che il municipio se
ne sia accorto soltanto ora, eccependo difformità con la risposta al ricorso.
Il fatto che non abbia estromesso l'offerta prima dell'aggiudicazione non gli
impedisce di rilevare il difetto in questa sede.
Le contestazioni sollevate in sede di
replica dalla ricorrente, a proposito di questa esigenza del capitolato, vanno
respinte siccome tardive (art. 38 cpv. 3 LCPubb) e prive di fondamento.
Se la ricorrente non condivideva la
prescrizione di gara relativa alla potenza del motore, avrebbe dovuto impugnare
tempestivamente il bando di concorso.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto senza
che occorra esaminare l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto di
aggiudicazione. Eccezione, che andrebbe respinta, perché l'offerta - difforme -
non può comunque conseguire l'aggiudicazione.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al valore della commessa, ma mitigate dal fatto che il municipio ha
addotto soltanto ora il motivo di rigetto dell'impugnativa, sono poste a carico
della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.- al
comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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