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Numero d'incarto:
52.2002.367
Data decisione, Autorità:
16.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.367
Lugano
16 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 18 settembre 2002 del
__________,
patrocinato da: avv. __________,
Chiedente
l'interpretazione della transazione giudiziale,
stipulata con __________, __________ e __________ davanti al Tribunale cantonale
amministrativo nell'ambito del ricorso inoltrato dai qui resistenti contro la
decisione 7 maggio 1991 con cui il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa dagli stessi presentata avverso la licenza edilizia 5 novembre
1990, rilasciata dal municipio di __________ al comune per il riattamento
della casa __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
novembre 1990 il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza
edilizia per riattare la casa dello scultore __________ (part. __________ RF),
di cui è proprietario;
che con
giudizio 7 maggio 1991 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da __________, __________ e
__________, proprietari di uno stabile contiguo a quello dedotto in riattamento
e già opponenti;
che
contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme alla
controversa licenza edilizia;
che nel
corso dell'udienza di sopralluogo dell'11 novembre 1991, le parti hanno raggiunto
un accordo transattivo, che contempla la seguente condizione:
" Per quanto riguarda le aperture
nella facciata dello stabile dei signori __________, il municipio accorda il
permesso per il loro mantenimento a condizione che vengano adeguatamente sistemate
e chiuse con vetrocemento ritenuto che quella grande viene ridotta alle
dimensioni di quella piccola"
che le
aperture in discussione erano costituite da varchi a forma quadrangolare, di
diverse dimensioni, che erano stati praticati nel corso del 1991, dagli allora
ricorrenti, immediatamente sotto il tetto, nella parete del loro stabile, che
confina con il fondo su cui sorge la casa __________;
che preso
atto dell'accordo, il 2 dicembre 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha
stralciato il ricorso dai ruoli per intervenuta transazione;
che con
istanza 18 settembre 2002 il comune di __________ ha chiesto al Tribunale
cantonale amministrativo di interpretare la suddetta clausola transattiva,
precisando le dimensioni delle due aperture e fissandole in cm 70 x 40;
che
__________, __________ e __________ hanno sollecitato il rigetto dell'istanza
con argomenti che saranno semmai discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che
oggetto dell'istanza d'interpretazione è il decreto 2 dicembre 1991 con cui il
Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli, per intervenuta
transazione, il ricorso interposto da __________, __________ e __________
contro la decisione 7 maggio 1991, mediante la quale il Consiglio di Stato
aveva confermato la licenza edilizia 5 novembre 1990 rilasciata dal municipio
di __________ al comune per il riattamento della casa dello scultore
__________;
che
giusta l'art. 27 PAmm, la transazione conclusa davanti all’autorità giudicante
ha forza di sentenza;
che la
transazione giudiziaria è un istituto del diritto processuale, che si configura
come un contratto di diritto amministrativo, mediante il quale le parti si
accordano sulla soluzione di un litigio e pongono fine ad uno stato di
incertezza giuridica per mezzo di concessioni reciproche; la transazione è
quindi assoggettata - per quanto concerne la conclusione, il contenuto, la
forma, la validità e l'interpretazione - al regime generale applicabile ai contratti
di diritto amministrativo (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 27 PAmm, n. 1 e rimandi);
che
giusta l'art. 40 PAmm, quando in una decisione si riscontrino dispositivi
ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di
calcolo, l’autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li
rettifica;
che il
dispositivo del decreto 2 dicembre 1991 con cui il Tribunale cantonale amministrativo
ha stralciato dai ruoli il ricorso interposto da __________, __________ e
__________ contro il giudizio 7 maggio 1991 del Consiglio di Stato, di cui si è
detto sopra, non contiene alcunché di ambiguo, incompleto od oscuro; da questo
profilo l'istanza va quindi respinta;
che
l'istituto dell'istanza d'interpretazione non è evidentemente dato per interpretare
il contratto di diritto amministrativo, che le parti stipulano sotto forma di
transazione giudiziale per risolvere una lite mediante reciproche concessioni;
che il
decreto di mera natura formale, con cui il Tribunale cantonale amministrativo
accerta la conclusione della vertenza e stralcia la causa dai ruoli, è
irrevocabile e può dar luogo soltanto ad una contestazione in merito ad un
eventuale vizio di volontà insito nella conclusione della transazione;
l'argomento deve essere addotto davanti all'autorità presso la quale era
pendente la lite che è stata risolta mediante accordo (RDAT 1990 n. 81; Borghi
Corti, op. cit., ad art. 27 PAmm n. 1 b);
che
l'istanza in esame va respinta anche nella misura in cui vi si voglia ravvisare
una contestazione in merito ad un vizio di volontà insito nella conclusione
della transazione;
che la
volontà concordemente espressa dalle parti mediante la transazione in oggetto
era chiara ed inequivocabile; il municipio autorizzava il mantenimento delle
aperture alla condizione che fossero adeguatamente sistemate e chiuse con
vetrocemento, ritenuto che quella più grande fosse ridotta alle dimensioni di
quella più piccola, che si apre sulla stessa facciata a pochi metri di
distanza;
che non
v'era alcuna necessità di definire in termini metrici le dimensioni della finestra
più piccola, affinché la transazione fosse perfetta;
che,
stando così le cose, l'istanza va senz'altro respinta;
che la
tassa di giustizia è posta a carico del comune, comparso in lite a difesa di
suoi interessi patrimoniali;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 21, 27, 40 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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