Improper equal scoring of qualitatively different bids

52.2002.366Other CourtNov 7, 2002Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Ticino Administrative Court heard an appeal by a bidder against the award of carpentry works for an old-age home. The tender required evaluation by price and by quality, especially specific experience shown through references. Although the appellant produced many more and more relevant references than the awardee, both received the same quality score and the contract was awarded to the cheaper bid. The court held that any initial lack of reasoning was cured in the appeal response, but the merit assessment was unlawful because the contracting authority did not properly exercise, or unreasonably exercised, its discretion. The appeal was allowed, the award annulled, and the file remanded for a new, reasoned decision.

Omnilex headnote

Art. 33 cpv. 2 LCPubb; motivation of award decisions and review of qualitative scoring in public procurement; a motivation defect in an award decision may be cured in appeal proceedings if the appellant can fully address the later reasoning. Where the tender requires qualitative assessment on the basis of specific references, the contracting authority must actually exercise the discretion reserved to it and may not assign identical quality scores to materially different bids without justification. An unreasoned equalization of clearly dissimilar reference profiles constitutes a violation of procurement law and leads to annulment and remittal for a new decision (consid. concerning motivation and merits review).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.366

Data decisione, Autorità: 07.11.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00366

Lugano 7 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 della


patr. da: avv. __________

contro

la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del ricovero per anziani di __________;

viste le risposte:

  • 25 settembre 2002 dell' Associazione __________;

  • 2 ottobre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 21 giugno 2002 l'Associazione __________ (ACAB) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname (armadi a muro e cucina), sussidiate dal Cantone, che occorrono al ricovero di __________;

che il bando di concorso ed il capitolato d'appalto (pos. 191.100) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

criterio

Valore %

prezzo

50

qualità (esperienza specifica)

50

che i concorrenti erano espressamente invitati ad allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dalla gara;

che alla gara hanno partecipato sette ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 187'063.00 corredata da 7 referenze, e la __________, con un'offerta di fr. 203'498.50, alla quale erano allegate 41 referenze;

che le due offerte sono state valutate come segue:

rango

Ditta

prezzo

qualità

totale

1


50.00

50.00

100.00

2


45.16

50.00

95.16

...

.........omissis...........

......

50.00

.....

che, preso atto della graduatoria allestita dal progettista, il consiglio di amministrazione della __________ ha deliberato i lavori alla ditta __________;

che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, eccepita la carenza di motivazione del provvedimento censurato, l'insorgente ha contestato la valutazione della qualità operata dal committente, sostenendo di avere maggiore esperienza dell'aggiudicataria;

che il consiglio di amministrazione dell'__________ ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;

che l'ULSA si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

che l'insorgente ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di replicare, concessale da questo tribunale;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante al concorso; l'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine; date le circostanze, può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto"; (cfr anche art. 45 RLCPubb);

che l'autorità decidente può rimediare ad eventuali carenze di motivazione, adducendo o completando in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato;

che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori dal committente (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e llcc);

che, in sede di risposta al ricorso, la __________ si è limitata a confermare la valutazione illustrata in narrativa, dalla quale risulta chiaramente ed inequivocabilmente che la committente non ha operato alcuna distinzione tra i concorrenti dal profilo della qualità, aggiudicando le opere unicamente in base al prezzo;

che la ricorrente ha rinunciato per atti concludenti a replicare;

che il difetto di motivazione lamentato dall'insorgente può comunque considerarsi sanato, poiché è evidente che l'__________ ha statuito sulle offerte basandosi esclusivamente sul prezzo;

che nel merito occorre quindi soltanto verificare se la committente, ponendo la ricorrente e l’aggiudicataria sullo stesso piano dal profilo della qualità, sia incorsa in una violazione del diritto;

che, nell'evenienza concreta, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto indicavano che le offerte sarebbero state valutate anche dal lato qualitativo, in particolare dal profilo dell'esperienza specifica;

che a tal fine, veniva chiesto ai concorrenti di allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;

che la ricorrente ha allegato all'offerta un elenco di 41 referenze, 13 delle quali riguardanti l'arredamento di stabilimenti analoghi a quello dell'__________;

che l'offerta della __________ era invece corredata da un elenco di 7 referenze, concernenti in massima parte (5/7) la formazione di soffitti ribassati;

che, attribuendo lo stesso punteggio (50 punti) a due offerte manifestamente diverse dal profilo delle referenze, senza giustificare questa valutazione, la committente ha chiaramente violato il diritto;

che l'__________ o non ha esercitato il potere d'apprezzamento che il capitolato le riservava, o l'ha esercitato in modo insostenibile, oltre che immotivato, non potendosi ragionevolmente affermare che due offerte così diverse dal profilo delle referenze possano essere considerate qualitativamente equivalenti;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla committente, affinché, valutate le due offerte rimaste in gara dal profilo della qualità sulla base delle referenze, renda una nuova decisione, debitamente motivata;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'__________ secondo soccombenza, ritenuto che la __________ non ha resistito all'impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del ricovero per anziani di __________, è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all'__________ per nuova decisione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico dell'__________, che rifonderà fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

public procurementaward criteriaquality assessmentreferencesmotivationdiscretionannulmentremandcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the award decision was admissible and whether the file could be decided without further evidence.

Extracted holding

The court had jurisdiction, the appellant was entitled to appeal, the filing was timely, and the case could be decided on the file.

Extracted reasoning

Competence followed from the procurement law; standing was clear as participant in the tender; the record was sufficient for decision-making.

Key legal question

Whether the award decision suffered from a curing-defect in reasoning.

Extracted holding

Any lack of motivation was cured in the appeal proceedings because the contracting authority's response made clear that the award had been based solely on price.

Extracted reasoning

A motivation defect can be remedied if the appellant can fully respond to the later explanation; here the appellant waived replication.

Key legal question

Whether assigning the same quality score to bids with clearly different references violated procurement law.

Extracted holding

Yes. The contracting authority either failed to exercise the discretion reserved by the tender documents or exercised it in an untenable and unreasoned way.

Extracted reasoning

The tender required specific references and provided for qualitative evaluation. The appellant submitted far more and more relevant references than the awardee, yet both received the same quality score without justification.

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