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Numero d'incarto:
52.2002.363
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.363
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4046, del Consiglio
di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 15 marzo 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato il
rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un deposito per
attrezzi agricoli sulla part. no. __________ RF, fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
24 settembre 2002 del
municipio di __________;
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
2 ottobre 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
gennaio 2002 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire un deposito di 90 mq, in zona agricola (part. no.
__________ RF). Il manufatto verrebbe destinato al ricovero degli attrezzi e
dei macchinari utilizzati dall’a-zienda agricola gestita dall’insorgente,
contraddistinta, in particolare, dalla coltivazione di 10'000 ceppi di vite.
Alla
domanda si è opposto il Dipartimento del territorio (DT), reputando
l’intervento ingiustificato, o quantomeno sproporzionato, dal punto di vista
agricolo.
Fondandosi
sull’avviso vincolante dell’autorità cantonale, con risoluzione 15 marzo 2002
il municipio ha quindi negato il rilascio della postulata licenza edilizia.
B. Con
giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso,
respingendo l’impugnativa contro di esso interposta dall’istante in licenza.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto che il ricorrente già disponga di sufficienti
edifici adibiti a deposito e che nuove esigenze derivanti dall’ampliamento
dell’azienda potrebbero venir valutate soltanto dopo la concretizzazione
dell’ampliamento stesso.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga
rilasciata la licenza richiesta.
Postulato
l’esperimento di un sopralluogo, l’insorgente contesta di disporre di spazi di
deposito sufficienti. Al riguardo, adduce di essere costretto a lavorare con la
metà dei macchinari necessari, lasciando comunque all’aperto, senza riparo,
apparecchiature ed utensili di ingente valore. Sostiene inoltre di subordinare
l’ampliamento dell’azienda ed i relativi investimenti alla possibilità di
realizzare un deposito adeguato, non il contrario. Il manufatto, peraltro di
modesto impatto sul paesaggio, non potrebbe infine venir edificato altrove,
tantomeno in zona edificabile.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
l’Ufficio delle domande di costruzione (UDC), rilevando che il ricorrente non
ha ottenuto alcuna autorizzazione per impiantare nuovi vigneti.
Ad
opposta conclusione giunge per contro il municipio di __________, sulla base di
argomentazioni che verranno riprese, se del caso, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE) e la
legittimazione attiva dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Per i
motivi meglio esposti nel seguito, il giudizio viene reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se gli
edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione (cfr. RDAT II-1994 N. 56; Scolari, Commentario,
II. ed., N. 472).
Adempiono
i presupposti della conformità funzionale in zona agricola, in primo luogo, gli
edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o
all’orticoltura (art. 16a cpv. 1, 1° periodo LPT, 34 cpv. 1 OPT). Oltre al
requisito della necessità, il rilascio dell’autorizzazione presuppone che alla
realizzazione nell’ubicazione prevista non si oppongano interessi preponderanti
e che l’esistenza dell’impresa sia prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4
OPT). L’attività agricola non deve inoltre essere esercitata a titolo puramente
ricreativo (art. 34 cpv. 5 OPT).
Un’azienda
la cui attività è in stretta relazione con la coltivazione del suolo può pertanto
disporre di manufatti accessori (stalle, fienili, silos, hangar, …) che abbiano
una relazione funzionale diretta con la produzione agricola. Il sistema di
coltivazione deve essere valutato nel suo insieme e i manufatti devono essere
adatti, segnatamente per le loro dimensioni e per la loro collocazione, a
soddisfare i bisogni oggettivi di questa attività (cfr. DTF 123 II 499, consid.
3cc; 114 Ib 131 consid. 3; STF 6.5.1993, n. 1A.96/1992, consid. 2a, in RDAT
I-1994 n. 25; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed.,
p. 174).
- 3.1.
Nelle concrete evenienze, l’azienda dell’insorgente gestisce una superficie agricola
utile (SAU) di 3,64 ha, di cui 15’700 mq di prato naturale e 20'800 mq di
colture perenni, composte, segna-tamente, da 10'000 ceppi di vite e 10 alberi
da frutta. Il ricorrente prevede inoltre l’ampliamento dell’azienda, con
l’aumento della superficie coltivata a vigneto di oltre un ettaro.
Il
progettato deposito, lungo 15, largo 6 ed alto 4,5 ml, verrebbe edificato in
zona agricola, sul sedime ove già sorgono oltre
all’abitazione
dell’insorgente, altri manufatti, di dimensioni imprecisate, adibiti a garage,
legnaia ed, in parte, pure a deposito attrezzi. La Sezione dell’agricoltura, e
con essa il Consiglio di Stato, senza ulteriori accertamenti, ha ritenuto che
la presenza di tali edifici rende tutt’altro che indispensabile la formazione
di nuove costruzioni accessorie. D’altro canto, la medesima autorità
dipartimentale ha pure osservato che il fabbricato progettato è
sovradimensionato rispetto al fabbisogno effettivo. Il ricorrente contesta tali
deduzioni, ritenendo che gli edifici esistenti non gli garantiscano spazio a
sufficienza e presentando un piano dettagliato sulla sistemazione interna del
previsto magazzino in funzione dei macchinari in dotazione.
3.2.
Le considerazioni addotte dalle autorità inferiori per negare la conformità funzionale
del controverso capannone appaiono generiche e stereotipate (cfr. STA inedita
5.7.2002 in re D. P.). Risultano persino contraddittorie laddove giudicano dapprima
ingiustificato e in seguito semplicemente sproporzionato il manufatto.
Trattandosi
di un deposito destinato al ricovero di macchine e utensili per l’esercizio di
un’attività agricola a scopo professionale, il criterio essenziale di giudizio
è l’esame dell’oggettiva necessità dal profilo agricolo dell’impianto, delle
sue dimensioni e della sua ubicazione.
A
non averne dubbi, siffatta valutazione impone accertamenti fattuali più
approfonditi di quelli sin qui esperiti. Occorre in particolare verificare
l’attuale disponibilità di spazi per il ricovero degli utensili e le
possibilità che potrebbero derivare in tal senso da un uso più razionale degli
edifici esistenti. D’altro lato, deve essere chiarito se, e in che misura, i
macchinari indicati dal ricorrente risultino superflui o sproporzionati per
rapporto alle dimensioni dell’azienda. A tal proposito, è certamente
significativo appurare anche le modalità di gestione e di sviluppo
dell’attività in passato, le relative esigenze di spazio e le possibilità di
farvi fronte. Deve inoltre essere accertata l’ubicazione dei fondi coltivati, onde
valutare se una diversa collocazione del deposito sia improponibile per motivi
di funzionalità aziendale.
Le
predette verifiche vanno esperite sia in relazione allo stato attuale
dell’azienda, sia per rapporto all’ampliamento prospettato. Se del caso, il
permesso di costruzione potrà essere asservito di una clausola accessoria che
subordini l’edificazione all’effettiva estensione delle coltivazioni (cfr. RDAT
I-1994 n. 25). In tal modo si terrebbe adeguatamente conto anche delle esigenze
del proprietario, che, non senza ragioni pertinenti, pretende di correlare i
due aspetti. Sarebbe in effetti eccessivamente ed inutilmente gravoso imporgli
di impiantare nuovi vigneti prima di pronunciarsi sulla legittimità del
deposito.
3.3.
Non è certo compito del Tribunale cantonale
amministrativo sobbarcarsi l’onere di accertamenti che il Consiglio di Stato elude.
Lo si deduce dall’art. 65 cpv. 2 PAmm che permette a questa Corte di rinviare
la causa per nuovo giudizio all’istanza inferiore nel caso in cui quest’ultima
abbia accertato i fatti in modo incompleto. Nel concreto caso, considerata
l’entità delle lacune istruttorie rilevate, il rinvio si appalesa inevitabile.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso
va dunque parzialmente accolto.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili,
ridotte in funzione del grado di soccombenza, vanno invece poste a carico dello
Stato (art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22 LPT; 34 OPT; 21 LE; 3, 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27
agosto 2002, no. 4046, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché, completata l'istruttoria, renda una
nuova decisione.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Canton
Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.— a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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