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Numero d'incarto:
52.2002.352
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.352
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
__________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4031, del Consiglio
di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 28 marzo 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la
licenza edilizia per la realizzazione di un deposito per attrezzi in località
__________ (part. No. __________ RF);
viste le risposte:
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
25 settembre 2002 del
municipio di __________;
3 ottobre 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente __________ è comproprietario, con alcuni famigliari, delle part. no.
__________ e __________ RFD di __________ (__________), di mq 3736, comprese
nella zona residenziale semi-inten-siva R3P. Sui fondi insistono diversi edifici,
adibiti in parte ad abitazione e destinati, per il resto, all’esercizio
dell’attività agricola svolta dai comproprietari.
Il 4 febbraio
2000, l’insorgente ha chiesto al municipio di __________ l’autorizzazione per
realizzare, tra l’altro, un nuovo deposito per attrezzi alto 6 m e di
superficie m 16 x 6, previa demolizione del porcile e dell’annessa sostra
esistenti. La domanda non ha suscitato opposizioni ed è stata preavvisata favorevolmente
dall’autorità cantonale, a condizione che la costruzione venisse edificata a 3
ml di distanza dal vicino riale, anziché a ridosso del medesimo, come previsto
dal progetto.
Il 28
marzo 2000 il municipio ha negato la licenza edilizia per il nuovo deposito, poiché,
arretrando la costruzione dal riale, le prescrizioni sulle distanze tra edifici
risulterebbero disattese.
B. Con
giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza
edilizia, respingendo l’impugnativa interposta dall’insorgente contro la suddetta
risoluzione municipale.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che nuove costruzioni sul fondo in esame
debbano distare almeno 3 m dal riale, onde permetterne l’ispezione e la
manutenzione, e, nel contempo, non possano sorgere a meno di 6 m dai fabbricati
esistenti. Insuscettibile di adempiere entrambi i requisiti nel medesimo tempo,
il progettato deposito non potrebbe pertanto venir autorizzato.
C. Avverso la
predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Rilevato come il nuovo
manufatto verrebbe edificato, in pratica, dove ora sorgono il porcile e la
sostra ed evidenziati gli effetti gravosi che il riale e la relativa servitù
gli procurano, l’insorgente postula la concessione di una deroga alla distanza
delle costruzioni dai corsi d’acqua, lasciandone l’ap-prezzamento al municipio.
D. All’accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
l’UDC, sulla scorta dell’avviso espresso dall’Ufficio dei corsi d’acqua. Il
municipio di __________ postula, per contro, l’esperimento di un sopralluogo e
la concessione della deroga chiesta con la domanda di costruzione in variante
19 aprile 2002, ossia l’edificazione a 1 m dal riale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv.1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il
giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti. L’esperi-mento di un
sopralluogo non appare infatti atto a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1. In
relazione alle distanze delle costruzioni dai corsi d’acqua, l’art. 9.6 NAPR di
__________ dichiara applicabile l’art. 34 RLE. Il primo capoverso di tale norma
prescrive che fino all’intro-duzione dei PR, per edifici, impianti,
sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno, deve essere osservata una
distanza di almeno 6 ml dal filo esterno degli argini e di 10 ml dal limite dei
corsi d’acqua non corretti; eventuali deroghe devono essere approvate dal
dipartimento. Il rinvio di cui all’art. 9.6 NAPR rende evidentemente
applicabile il suddetto disposto anche posteriormente all’entrata in vigore del
PR.
Le norme
sulle distanze delle costruzioni dai corsi d’acqua, previste da diverse legislazioni
cantonali e comunali, hanno lo scopo di proteggere le acque contro i rischi di
inquinamento, di permettere l’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione
dei corsi d’acqua, di consentire la posa di condotte e collettori in prossimità
dell’acqua, di favorire il pubblico accesso alle rive e di tutelarne l’ambiente
naturale (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c LPT; DTF 118 Ia 394, consid. 3a;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, n. 379). L’art. 19 NAPR riprende tali finalità, prescrivendo che
tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla
situazione esistente devono tener conto degli obiettivi di protezione formale
ed ambientale dei corsi d’acqua (cpv. 1). In particolare, deve essere
salvaguardata l’integrità e l’accessibilità delle rive (cpv. 2).
2.2. Le
disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della
legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa
sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 Ib
53; RDAT I-1993 n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.;
Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 37 B
I seg). Oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone
l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire eccessivo per
rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al singolo
dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia data una situazione eccezionale
suscettibile di giustificare la concessione di deroghe è essenzialmente
questione di diritto. Quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare
il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa
all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga. L'esistenza di una situazione
eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso.
L'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale
cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi
della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
- Nelle
concrete evenienze, il progettato deposito verrebbe edificato parallelamente al
riale, a soli 20 cm di distanza dallo stesso. Ritenendo adempiti i presupposti
per una deroga, la competente autorità dipartimentale ha ridotto a 3 m la
distanza di 6 m prescritta dall’art. 34 RLE.
3.1.
Appare invero dubbio che la fattispecie in esame configuri una situazione eccezionale,
suscettibile di legittimare una deroga alla distanza legale degli edifici dai
corsi d’acqua. Tale deduzione non può tuttavia venir riesaminata in questa
sede, in virtù del divieto della reformatio in peius.
Ammessa
dunque la concessione di una deroga, i relativi limiti posti dall’autorità
cantonale risultano tutt’altro che insostenibili. Indipendentemente dalla
natura e dalla portata del corso d’acqua, un arretramento di 3 m salvaguarda
infatti uno spazio minimo già solo per poter provvedere alla manutenzione del riale
e per assicurare l’accesso e il transito pedonale. Le ragguardevoli dimensioni
dell’edificio progettato, che costeggerebbe il canale per ben 16 m, impongono
pure rigore nell’apprezzamento della deroga, anche per motivi di protezione
dell’ambiente naturale.
Il
ricorrente non può peraltro prevalersi del principio della tutela delle
situazioni acquisite. In effetti, il nuovo manufatto sarebbe sostanzialmente
diverso per dimensioni, per destinazione, ma soprattutto per ubicazione
rispetto al porcile e alla sostra attualmente esistenti. Di questa costruzione,
solo una superficie assai ridotta, all’angolo N-O, invade lo spazio delimitato
da un’ipotetica linea di arretramento posta a 3 m dal riale. L’edificio
progettato lo invaderebbe per contro per metà della superficie.
3.2. La
condizione posta dall’Ufficio arginature (ora: Ufficio dei corsi d’acqua) non
può venir ossequiata semplicemente traslando l’ubicazione della prevista
costruzione di 3 m, perpendicolarmente al riale. In tal caso, non sarebbe in effetti
rispettata la distanza di 6 m tra edifici sullo stesso fondo prescritta dai
combinati disposti degli art. 9.1 cpv. 2 e 9.2 lett. a cpv. 1 NAPR. Ciononostante,
la suddetta condizione non appare eccessivamente gravosa. Oltre alle finalità
da cui muove tale onere, occorre in effetti considerare che, pur mantenendo la
distanza di 3 m dal canale e di 6 m dai due edifici già insistenti sul fondo,
quest’ulti-mo conserva ampie possibilità edificatorie, non solo a monte ma
anche a valle del corso d’acqua. Spetta al ricorrente l’incomben-za di
presentare valide alternative. Al riguardo, la proposta di arretrare il
deposito di 1 m, formalizzata con domanda di costruzione 19 aprile 2002, non
può tuttavia venir esaminata in questa sede già per il fatto che non è (ancora)
stata evasa con formale decisione da parte dell’esecutivo comunale. L’avviso
negativo espresso in via preliminare dall’Ufficio dei corsi d’acqua appare
comunque, di primo acchito, condivisibile.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la
decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
L’autorità dipartimentale non ha in effetti abusato del potere di apprezzamento
che la legge le riserva in ordine alla determinazione dell’estensione della
deroga (art. 61 PAmm).
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPT; 21 LE; 34 RLE; 9.1, 9.2., 9.6,
19 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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