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Numero d'incarto:
52.2002.351
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00351
Lugano
25 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 2002 di
__________,
Contro
la comunicazione 16 agosto 2002 della Divisione
della giustizia che esprime parere negativo al rilascio all'insorgente
dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 3
maggio 2002 la qui ricorrente __________ ha inoltrato alla Divisione della
giustizia un'istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
della professione di fiduciario commercialista;
che il 16 agosto 2002 l'autorità
dipartimentale ha comunicato all'istante il proprio parere negativo al rilascio
della chiesta autorizzazione;
che contro il predetto preavviso, __________
si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le
Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono
decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni
di principio o che non sono di rilevante importanza;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere
il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, prima di entrare nel merito di
un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei
presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1
PAmm);
che con
decisione s'intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure
imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o
annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza
o l'estensione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze
volte a costituire, modificare, annullare o accertare diritti od obblighi (cfr.
RDAT II-2001 N. 2 consid. 2.2.; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);
che, in
concreto, l'avversata pronuncia dipartimentale costituisce un semplice preavviso
e non può invece essere qualificata come decisione, non trattandosi di un atto
d'imperio individuale, mediante il quale viene accertata in maniera vincolante
l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
della professione di fiduciario finanziario;
che, di
conseguenza, sotto questo aspetto il ricorso si appalesa irricevibile per difetto
di atto impugnabile;
che in materia
di autorizzazione all'esercizio delle professioni fiduciarie, è dato ricorso a
questo Tribunale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione
pronunciate dal Consiglio di Stato, il quale non ha delegato questa competenza
ad istanze inferiori (art. 8 e 8a LFid; cfr. anche il Regolamento sulle deleghe
di competenze decisionali, RL 2.4.1.8);
che, pertanto,
il gravame è improponibile anche per l'incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo, siccome la risoluzione impugnata è stata emessa non dal
Consiglio di Stato, ma da un'autorità dipartimentale;
che, da ultimo,
il ricorso va proposto entro 15 giorni dall'intimazione del provvedimento
contestato (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che, nelle
concrete evenienze, l'insorgente impugna con gravame 12 settembre 2002 una
comunicazione del 16 agosto precedente, per modo che i termini ricorsuali
risulterebbero comunque ampiamente decorsi;
che il ricorso
si rivela pertanto, a questo stadio, manifestamente irricevibile;
che lo stesso
potrà, se del caso, essere riproposto avverso un'eventuale, formale decisione
di diniego dell'autorizzazione pronunciata dal Consiglio di Stato;
che, giusta
l'art. 4 PAmm, l'atto ricorsuale va trasmesso d'ufficio alla Divisione della
giustizia, per competenza;
che si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 8a LFid; 26c cpv. 2 LOG; 3, 4, 28,
43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia, per competenza.
-
Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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