AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.342
Data decisione, Autorità:
01.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00342
Lugano
- ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2002 di
__________ e __________,
contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4078, del Consiglio
di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 23 aprile 2002 con cui il municipio di __________ ha
negato loro la licenza edilizia (in sanatoria) per la creazione di una
tettoia sulla part. no. __________ RF;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 26 luglio 2001 i qui ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al
municipio di __________ il permesso, in sanatoria, per la realizzazione di una
tettoia in legno, di ml 4 x 4 e di ca. ml 2,20 di altezza, da destinare allo
svago e al tempo libero, sulla part. no. __________ RF, dove è ubicata la loro
casa d'abitazione;
che
l'esecutivo comunale, accogliendo le opposizioni presentate da alcuni vicini,
con decisione 23 aprile 2002, munita dell'indicazione della via e dei termini
di ricorso, ha negato l'autorizzazione richiesta, per motivi che non occorre
qui ricordare;
che
con scritto 22 maggio 2002 gli istanti in licenza hanno informato il Consiglio
di Stato di non aver presentato tempestivo gravame, in quanto hanno dovuto
recarsi all'estero per una disgrazia in famiglia;
che,
preso atto del suddetto scritto, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
ha diffidato i coniugi __________ a ripresentare l'impugnativa nelle dovute
forme, assegnando a tal fine un termine di 15 giorni, ossequiato con atto 6
giugno 2002;
che
con decisione 27 agosto 2002 il Governo ha dichiarato il ricorso irricevibile,
siccome tardivo, ritenendo altresì insoddisfatti i presupposti per ammettere la
restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che
avverso la predetta risoluzione governativa, __________ e __________ si aggravano
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, illustrando i motivi che non
avrebbero loro permesso di ossequiare il termine ricorsuale nella precedente
sede e chiedendo una dilazione per il pagamento della tassa di giustizia;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione
i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza di questo Tribunale è data
(art. 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2
LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il
ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata;
che il termine di ricorso, in quanto fissato
dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile (art. 11 PAmm);
che, se non viene ritirato prima, un invio
raccomandato è considerato validamente notificato il settimo giorno di giacenza
presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione infruttuoso da parte
della Posta, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere
un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127
I 31, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.);
che, in concreto, la decisione municipale di
diniego della licenza edilizia è stata inviata per raccomandata il 23 aprile
2002;
che, in virtù dei principi sopra ricordati,
quand'anche i ricorrenti non abbiano ritirato l'invio alla Posta, la notificazione
va data per avvenuta, al più tardi, il 1° maggio 2002, indipendentemente dal
fatto che questo giorno sia festivo (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2b);
che, di conseguenza, il termine per
impugnare il controverso provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato è giunto a
scadenza non oltre il 16 maggio 2002;
che anche ammettendo che possa integrare gli
estremi di un atto ricorsuale, lo scritto 22 maggio 2002 risulta pertanto
tardivo;
che giusta l'art. 137 CPC, applicabile in
forza del rinvio di cui all'art. 12 PAmm, la restituzione in intero per
inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore
dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio:
(a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la
notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza,
rispettivamente, (b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto
processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato;
che, come diffusamente esposto dal Consiglio
di Stato, la restituzione in intero contro il lasso dei termini è un rimedio
volto ad evitare che un'omissione processuale, incolpevole o dovuta a
negligenza scusabile, determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza
di assicurare un ordinato svolgimento del processo (cfr. Borghi/Corti, op.
cit., N. 1 ad art. 12 PAmm);
che tale procedura ha carattere eccezionale
ed è ammessa in misura estremamente restrittiva: ad esempio, la malattia rappresenta
un impedimento scusabile quando rende impossibile anche il semplice
conferimento di un mandato, mentre un eccessivo carico di lavoro non
costituisce una giustificazione sufficiente (cfr. Borghi /Corti, ibidem);
che, nel caso di specie, a prescindere dal
fatto che la documentazione allegata allo scritto 22 maggio 2002 non comprova
in alcun modo i soggiorni in Sicilia dei qui ricorrenti né i relativi motivi, è
incontestato che essi, perlomeno tra il 26 aprile e il 5 maggio 2002, hanno
risieduto e lavorato in Ticino;
che, di conseguenza, almeno in questo
periodo, prima della crescita in giudicato della decisione del municipio, gli
insorgenti erano certamente in condizione, quantomeno, di conferire mandato a
terzi per la tutela dei propri interessi, indipendentemente dagli impegni di
lavoro e dalla disgrazia occorsa in famiglia;
che, pertanto, nemmeno trattandolo quale
istanza di restituzione dei termini, lo scritto 22 maggio 2002 potrebbe trovare
accoglimento, risultando in effetti comunque insoddisfatti i relativi presupposti;
che, da ultimo, un'eventuale rateazione
della tassa di giustizia imposta dal Consiglio di Stato va richiesta, secondo
la prassi, direttamente a quell'istanza;
che, in esito a quanto precede, il ricorso
deve quindi essere respinto;
che la reiezione in limine
dell'impugnativa permette di contenere
entro minimi termini l'importo della tassa
di giustizia che va accollata alla parte soccombente (art. 28 PAmm) e di
prescindere dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 137 CPC; 3, 11, 12, 18, 28, 31,
46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.--, sono a carico dei ricorrenti,
in solido. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster