AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.291
Data decisione, Autorità:
15.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00291
Lugano
15 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3278), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 18 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato
la licenza edilizia per ampliare e trasformare internamente lo stabile che
sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato;
-
28 agosto 2002 di __________;
-
4 settembre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario di uno stabile a due piani, situato nel comparto
A3 del piano particolareggiato della zona di via __________ (part. n.
__________ RF). Il piano inferiore, posto al livello della strada, è destinato
ad autofficina. Il piano superiore si situa invece a livello del giardino
retrostante ed è destinato all'abitazione. Verso N, l'edificio presenta un'ala
più bassa, ad un solo piano, che ospita un autolavaggio.
Costruito prima dell'entrata in vigore del
PR, la costruzione dispone di una superficie adibita a verde pari a circa il
24% della superficie edificabile.
B. Il 21
maggio 2001 il municipio ha autorizzato l'insorgente ad ampliare l'immobile in
senso orizzontale ed in senso verticale. L'ampliamento orizzontale consisteva
nell'ingrandimento del locale soggiorno situato in corrispondenza dell'angolo
NW dell'edificio (+ 13.58 mq), con conseguente riduzione della superficie del
giardino. L'ampliamento verticale era invece costituito dall'aggiunta di un
locale sopra l'autolavaggio al fine di ricavarvi una camera da letto.
La licenza è stata tuttavia annullata dal
Consiglio di Stato, che con decisione 27 novembre 2001 ha accolto il ricorso
contro di essa interposto dalla vicina opponente __________, proprietaria delle
part. n. __________ e __________ RF, che ravvisava nell'intervento una
disattenzione del vincolo di area verde minima (30%), sancito dall'art. 8.3
delle norme di attuazione del piano particolareggiato della zona di via
__________ (NAPP1).
C. Il 30
gennaio 2002 il ricorrente ha ripresentato un progetto analogo al precedente,
che prevedeva tuttavia di creare un'aiuola di 16.53 mq sul piazzale, attualmente
asfaltato, antistante l'accesso all'autolavaggio, allo scopo di compensare la
perdita di superficie verde, dovuta all'ampliamento del locale soggiorno.
Alla domanda si è nuovamente opposta la
vicina __________, che considerava anche questo progetto contrario alle
disposizioni sull'area verde minima.
Reputando che l'aiuola prevista davanti
all'autofficina non fosse atta a compensare la perdita di superficie verde
dovuta all'ampliamento del locale soggiorno, il 18 aprile 2002 il municipio ha
respinto la domanda di costruzione.
D. Con
giudizio 2 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, respingendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Disattese le eccezioni sollevate
dall'insorgente con riferimento all'applicabilità dell'art. 12 NAPR alle
costruzioni esistenti, il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto
dell'autorità comunale, escludendo nel contempo che l'intervento rientrasse nei
limiti degli interventi ammessi dall'art. 39 RLE.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata.
Secondo l'insorgente, le costruzioni
preesistenti all'entrata in vigore del PR non soggiacerebbero all'obbligo di
formare superfici verdi, sancito dall'art. 12 NAPR. Questa norma sarebbe applicabile
soltanto alle nuove costruzioni. Già da questo profilo il ricorso andrebbe
dunque accolto.
L'ampliamento, soggiunge, rientrerebbe
comunque nei limiti dell'art. 39 RLE, poiché lascia sostanzialmente inalterata
l'identità dell'attuale costruzione, incrementando la volumetria e la SUL in
misura insignificante (+ 1%).
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e l'opponente, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie agli atti permettono di
prescindere da ulteriori accertamenti.
- 2.1.
Giusta l'art. 12 NAPR di __________, "per le nuove costruzioni è
obbligatoria la formazione di un'area verde, direttamente accessibile a tutti
gli utenti dell'edificio" (cpv. 1), costituita da una superficie
unitaria (cpv. 2). La superficie da adibire a verde è fissata dalle
prescrizioni di zona (cpv. 3) in proporzione alla superficie edificabile del
fondo (art. 35 - 41 NAPR ed 8.3 NAPP1).
L'obbligo di formare aree di svago e di
ricreazione annesse agli edifici è di natura analoga all'obbligo di dotare gli
edifici di un numero di posteggi adeguato alla sua destinazione (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 29 LALPT, n. 287).
Tale obbligo, stando al tenore letterale
della norma, sussiste "per le nuove costruzioni". Questa
precisazione, contrariamente a quanto assume l'insorgente, non sta a
significare che il vincolo valga soltanto in caso di nuova edificazione e che
le aree verdi, di cui le costruzioni preesistenti sono eventualmente dotate,
possano pertanto essere liberamente soppresse. Il vincolo fissato dalle norme
di zona vale tanto per le nuove, quanto per le vecchie costruzioni.
Ai fini del presente giudizio non occorre
comunque stabilire se alla locuzione debba essere attribuito un significato più
vasto che comprenda tutti gli interventi edilizi riguardanti le costruzioni preesistenti.
Per quanto qui interessa basta infatti rilevare che rientra nei limiti di
un'interpretazione sostenibile del concetto in esame considerare nuova
costruzione anche gli ampliamenti delle costruzioni esistenti. A maggior ragione
quelli orizzontali realizzati a scapito dell'area verde di cui queste dispongono.
2.2. Lo stabile del ricorrente, costruito
negli anni '50, dispone di una superficie verde pari a circa il 24% della
superficie edificabile del fondo, che si situa nel comparto A3 del PP della
zona di via __________, ove è prescritta un area verde minima pari al 30% della
superficie edificabile (art. 8.3 NAPP). L'ala N dell'edificio, dove è situato
l'impianto di lavaggio, disattende inoltre ampiamente l'arretramento di 9 m dal
confine verso la part. n. 259 RF, fissato dal piano particolareggiato della
zona di via __________.
L'immobile, costruito ben prima dell'entrata
in vigore del PR (3.3.1978), non è pertanto conforme al nuovo diritto né dal
profilo delle norme sull'area verde, né dal profilo delle disposizioni sulle
distanze. Nemmeno il ricorrente lo nega.
2.3. L'intervento in contestazione prevede
anzitutto di ampliare il soggiorno di circa 13 mq, diminuendo in misura
corrispondente la superficie verde. Per compensare questa perdita, il progetto
prevede di realizzare un'aiuola di circa 16 mq davanti all'entrata
dell'autolavaggio, sopprimendo la curva che facilita la manovra di accesso
all'impianto ai veicoli provenienti da N.
Il municipio ha ritenuto che la proposta non
entrasse in considerazione, perché l'aiuola ostacolerebbe la circolazione. La
deduzione regge alla critica. Anche un profano, in effetti, è in grado di
rendersene immediatamente conto consultando la planimetria. L'aiuola non può
inoltre fungere da area verde computabile ai sensi dell'art. 12 NAPR, perché
non forma una superficie unitaria con l'area verde del giardino posto sopra il
muro di cinta, dal quale sarebbe completamente staccata.
Ne consegue che il previsto ampliamento
orizzontale comporterebbe un'apprezzabile riduzione dell'area verde esistente.
- 3.1.
Giusta l'art. 39 RLE, "edifici e impianti esistenti in contrasto con il
nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di
trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti", soggiunge
la norma, "possono tuttavia essere autorizzate, se il contrasto con il
nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello
dei vicini".
La norma in questione si prefigge
essenzialmente di permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente
realizzate, ma venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore
in epoca successiva. Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale
disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa
come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di mantenere
e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo della norma è
soltanto quello di autorizzare gli interventi destinati a preservare queste
opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo. Non è anche quello di
perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata. Esclusi sono quindi i
lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli interventi che incidono nella
sostanza di queste costruzioni, alterandone l'identità.
A differenza di quanto stabiliva
l'ordinamento abrogato, l'art. 39 RLE ammette tuttavia trasformazioni più
importanti, a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi
in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La facilitazione
introdotta a favore degli interventi, che eccedono i semplici lavori di
riparazione e di manutenzione, ma non integrano ancora gli estremi della
trasformazione sostanziale, è da interpretare alla luce del principio di
proporzionalità, ammettendo, a determinate condizioni, gli interventi che non
alterano in misura significativa l'identità della costruzione esistente.
Per contrasto che non pregiudichi in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini occorre a sua volta
intendere una difformità di rilevanza talmente scarsa, da far apparire sproporzionato
il divieto di effettuare interventi che pur eccedendo la semplice manutenzione,
non ledono alcun interesse degno di protezione. Esclusi dalla facilitazione
prevista dall'art. 39 RLE restano comunque gli interventi che, pur non
alterando l'identità della costruzione e pur non pregiudicando gli interessi
suddetti, aggravano i momenti di contrasto con il nuovo diritto. L'esigenza di
tutelare le costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto non può
giustificare un'estensione della difformità. Può soltanto giustificare la
rinuncia ad imporne l'adeguamento al fine di autorizzarne la modifica.
3.2. Il controverso ampliamento del locale
soggiorno va indubbiamente oltre i limiti di un intervento di manutenzione.
Comportando un aumento di appena l'uno percento sia della volumetria, sia della
SUL, esso non altera tuttavia l'identità della costruzione esistente. Non è
quindi una trasformazione sostanziale.
Esso determina tuttavia una riduzione
dell'area verde esistente, che già attualmente è inferiore al minimo prescritto
dagli art. 12 NAPR e 8.3 NAPP1.
Non potendosi ammettere, per le ragioni
sopra esposte, la formazione di un'aiuola verde davanti all'entrata
dell'autolavaggio, proposta a titolo di compensazione, l'ampliamento
orizzontale aggrava pertanto il contrasto con il nuovo diritto. Irrilevante è
il fatto che non pregiudichi l'interesse della resistente e che non leda
nemmeno in modo apprezzabile l'interesse pubblico.
Per escludere che possa essere autorizzato è
sufficiente constatare che, riducendo l'area verde, l'intervento disattende i
vincoli posti al riguardo dagli art. 12 NAPR ed 8.3 NAPP, accentuando nel
contempo il contrasto esistente.
- 4.1. Le
distanze dal confine e tra edifici sono disciplinate dall'art. 8 cifra 1 - 3
NAPR. Per principio, le distanze devono essere rispettate anche in caso di
sopraelevazione di edifici esistenti. Costruzioni esistenti in contrasto con le
distanze prescritte da norme entrate successivamente in vigore non possono
quindi essere sopraelevate, nemmeno arretrando la parte aggiunta alla distanza
prescritta.
L'art. 8 cifra 4 NAPR permette tuttavia di
sopraelevare di un piano le costruzioni preesistenti all'entrata in vigore del
PR, alla condizione che siano rispettate le norme di zona relative all'indice
di sfruttamento, all'area verde minima ed all'altezza massima.
La disposizione si configura in sostanza
come una lex specialis per rapporto all'art. 39 RLE.
4.2. Oltre all'ampliamento del soggiorno, il
controverso intervento prevede anche di sopraelevare di un piano l'ala occupata
dall'autolavaggio, allo scopo di ricavarvi una nuova camera da letto.
Questa parte della costruzione non rispetta
la distanza dal confine verso il fondo della resistente fissata dal PP.
Secondo l'art. 8 cifra 4 NAPR, per
autorizzare l'ampliamento verticale la costruzione esistente dovrebbe
rispettare le prescrizioni relative all'indice di sfruttamento, all'altezza
massima ed all'area verde minima. Non disponendo di un'area verde sufficiente,
non sono date nemmeno le premesse per realizzare la camera da letto, sopraelevando
l'ala N.
- In esito
alle considerazioni che precedono, le decisioni delle precedenti istanze vanno
quindi confermate, siccome immuni da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 12 NAPR, 8.3 NAPP di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà alla resistente
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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