AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.257
Data decisione, Autorità:
09.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00257-260-261
Lugano
9 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici, in sostituzione del giudice Werner
Walser, assente
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 21 giugno 2002 della
patr. dall'avv.
b) 24 giugno 2002 della
patr. dall'avv. __________
c) 24 giugno 2002 della
contro
la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2758) che delibera alla , la fornitura dell'arredo dei
laboratori dell' di __________;
viste le risposte:
-
9 luglio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
11 luglio 2002 della
Sezione della logistica del DFE;
-
10 luglio 2002 della __________;
-
11 luglio 2002 della __________;
-
12 luglio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (a)
-
10 luglio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
11 luglio 2002 della
Sezione della logistica del DFE;
-
11 luglio 2002 della __________;
-
12 luglio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (b)
-
10 luglio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
11 luglio 2002 della
Sezione della logistica del DFE;
-
10 luglio 2002 della __________;
-
12 luglio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (c)
preso atto,
·
dello scritto 25 luglio
2002 della __________ e delle osservazioni,
-
30 luglio 2002 della
Sezione della logistica del DFE;
-
30 luglio 2002 della
__________;
-
30 luglio 2002 della
__________;
-
31 luglio 2002 della
__________;
·
del complemento
d'informazioni 5 agosto 2002 della __________ e delle osservazioni,
-
6 agosto 2002 della
__________;
-
7 agosto 2002 della
__________;
-
7 agosto 2002 della
__________;
-
7 agosto 2002 della
Sezione della logistica del DFE;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU n. __________ pag. __________) il Consiglio di Stato ha indetto
un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (CIAP), per la fornitura dell'arredo dei laboratori del nuovo
__________ in corso di costruzione a __________.
In tempo utile sono state inoltrate le
seguenti offerte:
Ditta
Prezzo
fr. 1'484'249.50
fr. 1'494'908.97
fr. 1'561'049.00
fr. 1'562'670.50
fr. 1'585'450.50
fr. 1'638'152.95
fr. 1'744'969.65
Previa valutazione, il 13 novembre 2001 il
Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla ditta __________, scartando
le offerte della __________, perché aveva indicato un ribasso non richiesto dal
capitolato, della __________, perché aveva corretto i prezzi unitari esposti
alle posizioni 186 e 186 e della __________, perché aveva omesso di indicare i
prezzi unitari delle posizioni 902 e 903 e modificato i quantitativi della
posizione 902 del capitolato.
B. Con
sentenza 29 gennaio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
delibera, accogliendo i ricorsi contro di essa inoltrati dalle concorrenti
__________, __________, __________ e __________.
C. Il
__________ (FU n. __________ pag. __________), il Consiglio di Stato ha indetto
un nuovo concorso per la fornitura dell'arredo in questione.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
chiedeva fra l’altro ai concorrenti di produrre le usuali dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte, avvertendo
che la mancata produzione anche di un solo documento avrebbe comportato
l'esclusione del concorrente dalla gara.
Esso stabiliva inoltre che la commessa
sarebbe stata aggiudicata "al miglior offerente, tenendo conto dei
criteri sottoelencati in ordine di priorità:
Criteri
Sotto criteri
01
Termini
50 %
01.1
Consegna
laboratori 1
60 %
01.2
Consegna
laboratori 2
40 %
01.3
Nessun sottocriterio
100 %
02
Economicità
– prezzo
30 %
02.1
Economicità
in senso totale (importo)
100 %
02.2
Nessun sottocriterio
02.3
Nessun sottocriterio
100 %
03
Tecnica e
qualità
20 %
03.1
Flessibilità
degli arredi
40 %
03.2
Rispetto
delle esigenze tecniche
40 %
03.3
Ergonomia
20 %
100 %
04
Nessun
sottocriterio
%
04.1
Nessun sottocriterio
04.2
Nessun sottocriterio
04.3
Nessun sottocriterio
Totale
100 %
Il capitolato illustrava inoltre in
dettaglio il concetto di ponderazione dei criteri, specificando il metodo di
calcolo per ognuno di essi (allegato rosso), i termini di esecuzione dei lavori
e le penalità previste in caso di ritardo (allegato giallo).
Per i termini della prima fase (consegna dei
laboratori della prima tappa), il committente ha fissato un punteggio scalare variante
tra 5 (8 settimane) e 30 punti (miglior tempo). Per quelli della seconda fase
il punteggio era invece compreso tra 5 (12 settimane) e 20 punti (miglior
tempo). Le condizioni di gara avvertivano esplicitamente che la ponderazione
avrebbe privilegiato le ditte che avessero offerto tempi minori.
La specifica dei termini d’esecuzione e
delle penalità, annessa al capitolato, fissava un rigido calendario, che
prevedeva le seguenti scadenze:
Campionatura
La partecipazione alla gara d'appalto implica l'allestimento della campionatura
di arredamento laboratorio tipo (...)
Visita per le campionature:
Allestimento dei
piani esecutivi di dettaglio
24 giugno 2002; (..)
Tempo o previsto ed inderogabile 3 settimane;
Si precisa altresì che nei giorni 24, 25,
26 giugno i progettisti daranno le indicazioni necessarie alla deliberataria
sulle disposizioni in loco previste per gli arredi (...)
Controllo dei piani
12 luglio 2002;
Approvazione dei
piani esecutivi di dettaglio
19 agosto 2002;
Ordinazione dei
materiali
20 agosto 2002; (tempo previsto una settimana).
Tale termine è ridotto in quanto con la
consegna dei piani di dettaglio esecutivi si ritiene che la lista del materiale
sia già definita e allestita.
Produzione
arredamento
dal 26 agosto 2002. Inizio del ciclo di fabbricazione.
Il tempo previsto da questa data alla consegna totale, considerando le
attrezzature montate, allacciate e funzionanti complete di accessori e di tutte
le necessarie finiture, pronte per il collaudo è considerato in massimo di 12
settimane;
Fornitura arredo
La consegna sarà effettuata in due tappe e meglio:
- prima tappa
per i 15 locali previsti al primo piano del laboratorio batte-
riosierologico (n. 108 – 111, 117 - 124 bis, 147 – 148);
- seconda tappa
tutto il rimanente della costruzione
Specifica della
consegna a tappe
E’ obbligatorio che l’inizio della posa e l’ultimazione avvenga, quale prima
tappa, nei locali citati, fermo restando che il tempo massimo ammesso sia di 8
settimane. Resta inteso che il tempo complessivo massimo per l’intera fornitura
è fissato in 12 settimane.
Consegna 1a
tappa: …. (indicare n. settimane)
Consegna 2a
tappa: …. (indicare n. settimane)
Termini di esecuzione
lavori
L’assuntore deve indicare i tempi di fornitura e montaggio dell’arredamento
(prima tappa + seconda tappa) richiesto nel modulo d’offerta e relativa
specifica (secondo punto 7) fino al collaudo provvisorio degli stessi come pure
impiantistica facente parte del modulo d’offerta funzionante:
Da compilare
-
Collaudi arredo laboratori
18 novembre 2002;
-
Penalità
Da lunedì 25 novembre 2002 entrerà in vigore la penalità giornaliera di fr.
10'000.- al giorno per eventuali ritardi. (…)
Le ditte concorrenti, considerato che nella fase di presentazione delle offerte
devono allegare un programma di lavoro, sono tenute al rispetto dello stesso.
Il programma dovrà tassativamente rispettare i tempi imposti dalla committenza
(ossia di 8 settimane dall’ordine per il primo lotto e 12 complessive per l’intera
fornitura).
Se la deliberataria non rispetterà la tempistica prevista dalla committenza la
penalità scatta da lunedì 25 settembre 2002 con un importo giornaliero, in
deroga a quanto definito dalle prescrizioni standard di fr/giorno 10'000.-. (…)
Resta inteso che la penalità scatterà pure a decorrere dal mancato rispetto del
termine di fornitura della prima tappa, di cui alle specifiche antecedentemente
illustrate. La penalità in tale caso sarà proporzionale (rapporto penalità /
valore complessivo / valore di tappa).
D. In tempo
utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:
Ditta
Prezzo
Termini (settimane)
1a fase
2a fase
fr. 1'292'144.60
6
9
fr. 1'427'468.49
6
11
fr.
1'463'279.00
4
8
fr. 1'526'961.75
4
8
fr. 1'568'255.00
5
10
fr. 1'691'303.90
1
9
Nell’ambito della verifica tecnica, il
committente ha rilevato che la __________ aveva compilato solo parzialmente le
posizioni dove veniva richiesto il tipo di prodotto offerto. In sede di
discussione d’offerta la __________ ha indicato le specificazioni mancanti.
Analogamente, anche la ditta __________ ha omesso di compilare il capitolato
alle posizioni che chiedevano di indicare il tipo di prodotto offerto. Pure questa
concorrente ha fornito in sede discussione d’offerta i dettagli mancanti.
Le concorrenti __________, __________ e
__________ hanno altresì omesso di compilare il capitolato alla posizione che
chiedeva ai concorrenti di indicare i quadri e le maestranze relative
all’appalto. Anche questi ragguagli sono stati forniti in sede d'ispezione
della campionatura e di discussione d’offerta.
Il committente ha valutato tutte le offerte
pervenutegli, allestendo la seguente classifica a punti:
TERMINI
PREZZO
TECNICA E QUALITA
TOTALE
Lotto 1
Lotto 2
Flessibilità
Esigenze
Tecniche
Ergonomia
30.00
16.25
23.00
7.17
8.00
3.50
87.92
19.29
20.00
26.50
7.25
6.75
3.58
83.37
19.29
20.00
25.40
7.25
6.75
3.58
82.27
12.14
16.25
30.00
5.67
6.67
2.83
73.56
15.71
12.50
24.80
7.63
8.00
3.73
72.36
12.14
8.75
27.20
7.33
8.00
3.58
67.01
L’ULSA ha rilevato che le concorrenti
__________, __________ e __________ non avevano presentato tutte le
dichiarazioni richieste dal capitolato a comprova dell’avvenuto pagamento dei
contributi di legge, limitandosi a produrre in fotocopia di documenti di vario
genere, concernenti soprattutto richieste di pagamento di tali contributi.
Preso atto della proposta di escludere le
ditte summenzionate, il committente ha quindi riveduto il punteggio assegnato
al prezzo delle tre concorrenti rimaste in gara, aggiornando la classifica come
segue:
TERMINI
PREZZO
TECNICA E
QUALITA
TOTALE
Lotto 1
Lotto 2
Flessibilità
Esigenze
tecniche
Ergonomia
30.00
16.25
26.00
7.17
8.00
3.50
90.92
19.29
20.00
30.00
7.25
6.75
3.58
86.87
15.71
12.50
28.00
7.63
8.00
3.73
75.56
Facendo propria la valutazione suesposta,
l’11 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla
__________ per l’importo di fr. 1'691'303.90, escludendo le offerte della
__________, della __________ e della ____________________ per omessa produzione
delle dichiarazioni ufficiali attestanti l’avvenuto pagamento degli oneri
sociali, richieste dal capitolato.
E. Contro la
predetta aggiudicazione sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo
le ditte menzionate in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
a. La __________ contesta in particolare il
termine di una sola settimana, indicato dall’aggiudicataria per l’esecuzione
della prima fase, ritenendolo irrealistico. Rileva poi di aver preventivato un
termine di 4 settimane per la prima fase e di 8 per la seconda, termine
quest’ultimo che comprende anche quello della prima fase. Lamenta di aver
ottenuto un punteggio inferiore a quello assegnato alla __________ che
complessivamente ha preventivato un termine di 9 settimane per portare a compimento
i lavori.
Le difficoltà di eseguire i lavori della
prima fase nel termine di una sola settimana sarebbero del resto evidenti, ove
si consideri che si tratta di attrezzare 15 locali e che il volume di lavoro è
pari ad un terzo dell’intera fornitura, per la cui esecuzione sono state
preventivate 8 settimane. Lo stesso architetto progettista avrebbe manifestato
dubbi in merito all'attendibilità del termine. Chiede che la questione venga
sottoposta ad un perito. La __________, conclude la __________, avrebbe peraltro
aumentato il prezzo dell’offerta inoltrata nel precedente concorso al precipuo
scopo di far fronte alle pesanti penalità previste dal capitolato in caso di
ritardo.
b. La __________ dal canto suo contesta
anzitutto l’esclusione dalla gara, rilevando di aver inoltrato la stessa
documentazione presentata nel precedente concorso per provare l’avvenuto pagamento
degli oneri sociali. Chiede quindi di essere riammessa in gara.
Nel merito sottolinea anch’essa
l’insostenibilità del termine di una sola settimana indicato per eseguire i
lavori della prima fase.
c. Analoghe considerazioni vengono sollevate
dalla __________, che contesta a sua volta l’esclusione dalla gara e chiede
l’annullamento della delibera, evidenziando la brevità del termine previsto
dalla __________ per concludere i lavori della prima fase.
F. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone la Sezione della logistica, contestando in dettaglio le
tesi delle ricorrenti.
Ad identica conclusione perviene la
deliberataria, chiedendo, a sua volta, al Tribunale cantonale amministrativo di
respingere le impugnative con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Delle osservazioni presentate dalle singole
ricorrenti alle impugnative delle altre concorrenti si dirà semmai più avanti.
G. a. Su
richiesta di questo tribunale, la __________ ha prodotto un piano di lavoro per
la settimana dedicata alla fornitura ed al montaggio del primo lotto
dell'arredo. Da questo piano emerge che la resistente prevede di impiegare
complessivamente:
·
1 squadra di 8 - 10
uomini non specializzati (facchini), per il trasporto e lo smistamento dei
mobili nei locali del laboratorio,
·
4 squadre di 3 operai
specializzati della __________, per il montaggio dei mobili;
·
2 squadre di 3
elettricisti (esterni) per gli allacciamenti elettrici;
·
2 squadre di 3
istallatori sanitari (esterni) per i relativi allacciamenti;
Queste squadre opererebbero in parallelo
sull'arco dei 5 giorni della settimana a partire dal lunedì pomeriggio
(montatori di mobili), rispettivamente dal martedì mattina (sanitari) o
pomeriggio (elettricisti), sotto la guida di un direttore operativo (coordinatore)
per istallare le ulteriori componenti dell'arredo, già parzialmente assemblate.
b. La __________ ha rilevato che la prima
fase non è costituita soltanto dal montaggio, ma comprende anche l’ordinazione
dei materiali e la produzione dell’arredo. Lo stesso piano di lavoro prodotto
dalla __________, prevedendo una settimana di lavoro per il solo montaggio,
dimostrerebbe che non è possibile ordinare i materiali, produrre i mobili,
trasportarli nel laboratorio ed installarveli nel termine indicato. Considerato
che alcuni aspetti non ancora stati definiti, la fabbricazione dei mobili non
potrebbe iniziare prima del 19 agosto 2002, data prevista per l’approvazione
dei piani esecutivi di dettaglio. La ricorrente adombra il sospetto che
l’aggiudicataria abbia potuto anticipare la produzione sulla base di
informazioni particolari, di cui le altre concorrenti non hanno potuto
disporre. Risulterebbe pertanto disatteso l’ordine, impartito alle parti dal
presidente di questo tribunale, di astenersi dall’adozione di misure esecutive.
La __________ critica a sua volta il piano
di lavoro prodotto dalla resistente, giudicandolo inattendibile ed inattuabile
per l’insufficienza della manodopera ingaggiata e dell’impossibilità oggettiva
di effettuare gli allacciamenti elettrici e sanitari contemporaneamente al
montaggio dei mobili. Sostiene anch’essa che per essere in grado di fornire
l’arredo a partire dal 20 agosto 2002 la __________ deve aver già ordinato il
materiale ed iniziato la fabbricazione prima dei termini fissati dal capitolato.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate
dalla __________, che sottolinea a sua volta come sia impossibile produrre i
mobili e montarli nell’ultima settimana di agosto.
La Sezione della logistica si limita invece
a valutare e commentare il piano di lavoro prodotto dalla __________,
giudicandolo realistico ed attendibile.
H. Preso atto
delle osservazioni delle ricorrenti, la __________ ha fatto brevemente presente
che la commessa è costituita in larga misura da elementi standardizzati disponibili
in stock, che possono essere facilmente assemblati. Per quanto concerne il colore,
il committente avrebbe scelto il verde standard offerto dalla __________ nella
sua produzione.
Dei
commenti della Sezione della logistica e delle ricorrenti si dirà per quanto necessario
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP.
Certa è la legittimazione attiva della
__________, che ha partecipato senza successo al concorso. La __________ e la
__________ sono pure abilitate a contestare il provvedimento di esclusione
dalla gara. La qualità per impugnare la delibera potrà essere loro riconosciuta
soltanto in caso di annullamento di tale provvedimento.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio sulla base
degli atti, integrati dalle informazioni assunte d'ufficio da parte di questo
tribunale (art. 18 PAmm).
1.2. La perizia, sollecitata dalla
ricorrente __________, al fine di verificare l’attendibilità del termine
indicato dalla __________ per la fornitura del primo lotto della commessa, non
appare idonea a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio. Il tempo necessario per la messa in opera dell'arredo
dipende infatti in larga misura da fattori, quali il numero di squadre di montaggio
ingaggiate o il grado di allestimento preventivo del mobilio da istallare, in ordine
ai quali occorre fare in larga misura affidamento sulle indicazioni date dalla
concorrente. Indicazioni, che possono essere in parte verificate soltanto
indirettamente, valutando le sue dimensioni e la sua organizzazione. Questo
tribunale reputa sufficienti le informazioni fornite in proposito dalla
__________ in questa sede.
- 2.1. A
norma del § 23 lett. c DirCIAP un offerente può essere escluso dalla gara se
non ha pagato le imposte o gli oneri sociali.
Il capitolato d’appalto e modulo d’offerta
(pos. 35, pag. 15) chiedeva ai concorrenti di produrre le dichiarazioni
attestanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge:
·
AVS/AI/IPG
·
SUVA o istituto analogo
·
Assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia
·
Contributi LPP
·
Imposte cantonali
cresciute in giudicato
·
Imposte comunali
cresciute in giudicato
Esso precisava che le dichiarazioni dovevano
"essere aggiornate al periodo di pubblicazione" e che la "mancata
produzione con l’offerta anche di un solo documento richiesto" avrebbe
comportato "l’immediata esclusione della stessa dal concorso".
2.2. La __________ con l'offerta ha prodotto
i seguenti documenti:
·
AVS/AI/IPG: una
richiesta di pagamento del contributo relativo al primo trimestre 2002 con
termine di pagamento entro l’11 aprile 2002;
·
SUVA o istituto
analogo: un conteggio di premio della __________ per l’anno 2002 dal quale non
risulta alcun pagamento;
·
Assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia: un avviso di premio della __________ per
l’anno 2002 dal quale non risulta alcun giustificativo di pagamento;
·
una dichiarazione 15
maggio 2002 della __________, attestante il pagamento dei contributi LPP sin al
31 marzo 2002;
·
Imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato: tre conteggi delle imposte da pagare per
l’anno 2000;
La __________
ha invece allegato:
·
AVS/AI/IPG: due
richieste di pagamento dei contributi di __________ relative al primo trimestre
2002;
·
SUVA o istituto
analogo: un conteggio di premio per l’anno 2002 della __________ dal quale non
risulta alcun pagamento;
·
Assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia: un avviso di premio della __________ per
l’anno 2002 dal quale non risulta alcun pagamento;
·
Imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato: un conteggio dell’imposta cantonale ancora da
pagare per l’anno 2001; una richiesta d'acconto dell'imposta comunale per
l'anno 2002;
·
Una dichiarazione della
__________ attestante il pagamento dei contributi LPP sino al 31 marzo 2002.
Tanto la
documentazione prodotta dalla __________, quanto quella allegata dalla
__________ non rispondono alle esigenze del bando di concorso. Ad eccezione
delle attestazioni relative al pagamento dei contributi LPP, non si tratta in
effetti di "dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei
contributi di legge" summenzionati, ma di semplici documenti
comprovanti richieste di pagamento di tali contributi.
Considerata la
comminatoria d'esclusione, contenuta nel capitolato in caso di inosservanza
dell'obbligo di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto
pagamento dei contributi, l’estromissione delle ditte summenzionate dalla gara
non presta il fianco a critiche.
2.3. Entrambe
le ricorrenti si richiamano tuttavia al principio della buona fede, prevalendosi
del fatto che in occasione del precedente concorso non erano state escluse
benché avessero prodotto analoghi documenti.
Il capitolato
del precedente concorso chiedeva ai concorrenti di produrre "le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dall'art. 23c delle
direttive CIAP e più precisamente:
·
AVS/AI/IPG
·
SUVA (INSAI o
istituto analogo)
·
Cassa pensione LPP
con il numero degli operai assicurati
·
Cassa malattia con
il numero degli operai assicurati
·
Contributi
(associazione, commissione paritetica o sindacato)"
A differenza
dell'attuale, il precedente capitolato non comminava l'esclusione del
concorrente in caso d'inosservanza della suddetta prescrizione di gara.
La __________
in quella gara aveva allegato all'offerta:
·
una richiesta di
pagamento dei contributi AVS (acconto) per il primo trimestre 2001,
·
un conteggio del premio
dell'assicurazione __________ per l'assicurazione obbligatoria LAINF relativa
al 2001,
·
un conteggio della
__________ per premi LPP
·
un avviso di premio per
il 2001 della __________ per l'assicurazione malattia collettiva.
Analoghi
documenti sono stati prodotti dalla __________.
L'ULSA aveva a
suo tempo ritenuto che la documentazione prodotta fosse sufficiente. Manifestamente
a torto, tuttavia, poiché era evidente che i documenti prodotti, configurabili
come semplici richieste di pagamento, non provavano affatto che i relativi
contributi erano anche stati effettivamente pagati.
2.4. Il
principio della buona fede esige che l'autorità non deluda la fiducia riposta
dal privato nelle assicurazioni che gli ha fornito o negli atteggiamenti che
questa ha assunto nei suoi confronti in determinate circostanze. (RDAT 2000 II n. 8 pag. 32 consid. 3.1;
Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. , parte generale, n. 611 seg.). Le
aspettative suscitate dall'atteggiamento dell'autorità sono meritevoli di
tutela, anche se contrarie al principio di legalità, quando (a) l'autorità è
intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,
(b) ha agito nei limiti della sua competenza, (c) il privato non ha potuto
rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute, (d) si è fondato
sull'atteggiamento dell'autorità per prendere disposizioni che non può
modificare senza subire pregiudizio e (e) la legge non si è nel frattempo
modificata.
Il principio
della buona fede vieta inoltre all'autorità di comportarsi in modo contraddittorio.
Esso non obbliga tuttavia l’autorità ad attenersi a precedenti decisioni erronee.
Il principio di legalità esige anzi che l’autorità non ripeta gli errori in cui
è incorsa, ma li corregga in occasione di nuove decisioni. Anche prassi
illegittime devono essere rese conformi al diritto. Soltanto in casi particolari,
quando il cambiamento determina conseguenze di natura preclusiva gli
interessati devono esserne preventivamente informati (Scolari, op. cit., n.
636).
2.5.
Nell'evenienza concreta, il fatto che nell’ambito del precedente concorso
l'autorità non abbia rilevato l'insufficienza della documentazione prodotta
dalle ricorrenti __________ e __________ non permette a quest'ultime di
richiamarsi al principio dell'affidamento per impedirle di rilevare tale
difetto nel concorso qui in esame. La precedente decisione non permetteva in
particolare a queste ricorrenti di ritenere che l’ULSA avrebbe nuovamente
considerato sufficienti dei documenti che persino agli occhi di uno sprovveduto
appaiono del tutto inidonei a comprovare l’avvenuto pagamento degli oneri
sociali.
Il relativo
affidamento che la precedente decisione poteva suscitare nelle ricorrenti non è
meritevole di tutela. Anzitutto, perché non discende da un’esplicita assicurazione
fornita dall’autorità alle resistenti, ma da una sua erronea valutazione in
merito alla sufficienza dei documenti prodotti. In secondo luogo, perché la
prescrizione di gara che imponeva ai concorrenti di allegare all’offerta
determinati documenti era stata nel frattempo modificata, sia mediante la
richiesta di ulteriori dichiarazioni, attestanti anche l’avvenuto pagamento
delle imposte comunali e cantonali, sia mediante l’aggiunta della comminatoria
di esclusione in caso di mancata produzione anche di un solo documento.
La precedente
decisione non era inoltre espressione di una prassi tollerante e contraria alla
legge, che l’autorità poteva abbandonare soltanto dopo averne preannunciato la
correzione.
La decisione di
escludere la __________ e la __________ va quindi confermata siccome immune da
violazioni del diritto.
Una diversa
conclusione non gioverebbe comunque alle predette ricorrenti, poiché le loro
impugnative andrebbero respinte nel merito per i motivi che verranno esposti
qui appresso.
- Tutte le
ricorrenti hanno impugnato nel merito la delibera, contestando il punteggio
assegnato alla resistente __________ in relazione al termine prospettato per la
messa in opera del primo lotto dell’arredo. Contestato in modo più o meno
esplicito il peso attribuito al fattore di ponderazione dei termini, a loro
avviso eccessivo, le ricorrenti hanno in seguito sostenuto che non sarebbe
possibile eseguire il montaggio dell’arredo dei 15 locali del __________ nel
giro di una sola settimana. La resistente, soggiungono, avrebbe aumentato di
oltre 128'000.- fr. il prezzo della prima offerta all’unico scopo di assicurarsi
il pagamento della penale.
In sede di osservazioni al complemento
istruttorio disposto da questo tribunale le ricorrenti hanno poi precisato e
corretto le loro contestazioni, obiettando che i termini di fornitura non comprendono
soltanto il trasporto ed il montaggio, ma includono anche la fase di produzione
dei mobili.
3.1. Preliminarmente, occorre riconoscere
che i criteri d’aggiudi-cazione del bando di concorso privilegiavano in modo
particolarmente marcato il fattore tempo. Ben metà del peso complessivo era
infatti riservato ai termini. Al criterio dell’economicità (prezzo) il
committente ha invero attribuito un fattore di ponderazione (30 punti), pari ad
appena il 60% del peso assegnato al fattore tempo (50 punti). Al tempo occorrente
per la fornitura del primo lotto ha addirittura attribuito lo stesso peso che
ha assegnato al prezzo.
I fattori di ponderazione dei vari criteri
fissati dalle prescrizioni di gara sono tuttavia stati fissati con decisione
cresciuta in giudicato. Non possono pertanto essere rimessi in discussione
nell’ambito di un ricorso proposto contro l’aggiudicazione. Le censure che le
ricorrenti sollevano al riguardo sono improponibili perché tardive.
3.2. In secondo luogo, va poi dato atto alle
ricorrenti che le condizioni di gara fanno decorrere dal 26 agosto 2002 tanto
il termine per la fornitura della prima tappa dell’arredo, quanto quello della
seconda. È invero da questa data, definita dalla specifica dei termini
d’esecuzione come data d’inizio del ciclo di fabbricazione, che decorre
il termine massimo di 12 settimane per la fornitura di tutto l’arredo. Tante
sono infatti le settimane che separano il 26 agosto dal 18 novembre 2002, data
prevista per il collaudo. È di conseguenza da questa stessa data che decorre anche
il termine massimo intermedio di 8 settimane fissato per la fornitura del primo
lotto.
Secondo le ricorrenti __________ e
__________, i termini d’esecuzione dei lavori, che i concorrenti erano
tenuti ad indicare in settimane per la consegna della prima e della seconda
tappa, comprenderebbero sia la fase di produzione, sia la fase di messa in
opera dell’arredo. Non sarebbero quindi riferiti soltanto alla fase di consegna
e di montaggio come sembra indicare il punto 9 della specifica relativa ai termini
d’esecuzione dei lavori.
L'obiezione, esplicitata soltanto in sede di
osservazioni al piano di lavoro prodotto dalla __________ a questo tribunale, è
fondata. I tempi di consegna assumono invero rilevanza ai fini della
valutazione del criterio d'aggiudicazione riferito ai termini soltanto se
iniziano a decorrere dalla stessa data per tutti i concorrenti. Data, che
secondo la logica delle scadenze fissate dal capitolato, può essere soltanto
quella del 26 agosto 2002. Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, in
questi termini non è invece inclusa la fase relativa all’ordinazione dei
materiali, compresa tra l’approvazione dei piani (19 agosto 2002) e l’inizio
del ciclo produttivo (26 agosto 2002).
3.3. La __________ ha indicato di essere in
grado di fornire i mobili del primo lotto nel termine di una settimana. Termine
che le ricorrenti contestano reputandolo inverosimile.
Il committente, che ha omesso di chiedere ai
concorrenti un programma di lavoro dettagliato, l‘ha ritenuto attendibile in
considerazione della cifra d'affari settimanale (fr. 645'000.-) della ditta
__________ (fornitrice dell'aggiudicataria) e del valore complessivo (fr.
270'000.-) del mobilio oggetto del primo lotto.
Questa sommaria ed empirica verifica appare
ben poco indicativa. La totale mancanza di informazioni sulla struttura della
cifra d'affari della __________ non permette infatti di trarre conclusioni
affidabili sulla sua capacità di portare a compimento i lavori della prima fase
nel giro di una settimana.
3.4. Maggiori deduzioni possono invece
essere tratte da un'analisi approfondita del piano di lavoro e delle
informazioni complementari fornite dalla __________ in questa sede.
Il primo lotto della commessa consiste nella
messa in opera dell’arredo dei 15 locali del primo piano dell’__________.
Quattro di questi locali (117, 118, 119,
120) devono essere arredati soltanto con armadi (4) e tavoli (2). Che la messa
in opera dell’arredo di questi locali non richieda un particolare dispendio di
uomini e di tempo, appare plausibile anche ad un profano.
Esso è invero costituito da elementi
modulari standardizzati, che possono essere trasportati già finiti o comunque
predisposti in modo da ridurre al minimo i tempi indispensabili per l'assemblaggio
finale. La resistente ha osservato di fornire mobili già finiti. Non v'è motivo
di dubitarne.
Le stesse considerazioni possono essere
fatte per le scrivanie (9), gli altri armadi (6), i banchi d'appoggio (3) ed il
tavolo, che devono essere istallati nei locali 108, 111, 124 bis e 148. Anche
in questo caso si tratta semplicemente di trasportare nei locali in questione
elementi d'arredo finiti e pronti per il collaudo una volta estratti dall'imballaggio.
Resta da verificare se anche l'installazione
dei 20 banchi con alzata tecnica, a parete o centrali, e delle altre componenti
d'arredo (cappa) possa essere portata a termine nell'arco di una settimana.
Orbene, questi elementi dell'arredo sono per
la maggior parte costituiti da semplici strutture modulari metalliche,
destinate a sorreggere un piano di lavoro, sotto il quale sono alloggiati dei
mobiletti estraibili a rotelle con cassetti o vani ad ante. Il lavoro
principale di messa in opera è rappresentato dal fissaggio delle strutture ad U
all'immobile e tra loro, dalla posa del piano di lavoro e dagli allacciamenti
alle condotte dell'acqua e dell'elettricità.
La ricorrente, analogamente interpellata da
questo tribunale, ha prodotto un programma di lavoro, che prevede di impiegare
complessivamente:
·
1 squadra di 8 - 10
uomini non specializzati, che provvederebbe il primo giorno a trasportare e
smistare i mobili nei locali del laboratorio,
·
4 squadre di 3 operai
specializzati della __________, per il montaggio dei mobili;
·
2 squadre di 3
elettricisti (esterni) per gli allacciamenti elettrici;
·
2 squadre di 3
istallatori sanitari (esterni) per i relativi allacciamenti;
Queste squadre opererebbero in parallelo
sull'arco dei 5 giorni della settimana a partire da lunedì 26 agosto 2002
pomeriggio (montatori di mobili), rispettivamente dal martedì mattina (sanitari)
o pomeriggio (elettricisti), sotto la guida di un direttore operativo
(coordinatore) per istallare le ulteriori componenti dell'arredo, già parzialmente
assemblate.
Ora, è ben vero che non si tratta di un
lavoro di poco conto, che può essere portato a termine in breve tempo. Se
tuttavia vengono effettivamente ingaggiate sul cantiere tutte le squadre di operai
specializzati preventivate dal programma di lavoro, il termine di una
settimana, indicato dalla __________ per portare a compimento l'intera operazione,
non appare inverosimile. La ditta italiana, alla quale la resistente fa capo,
dispone di risorse umane sufficienti per rispettare i tempi prospettati
dall'aggiudicataria. Il piano di lavoro, nella versione corretta, prodotta in
questa sede, appare coerente e plausibile anche a chi non dispone di conoscenze
specifiche. Non prevede orari, ma questa mancanza non è sufficiente per dar
credito alle contestazioni sollevate dalle ricorrenti. I momenti di dubbio, che
possono sussistere, non sono di entità tale da far apparire insostenibile la
valutazione operata dal committente circa l'attendibilità del termine.
3.5. Resta da esaminare la questione,
sollevata dalle ricorrenti con le osservazioni al piano di lavoro prodotto
dalla __________, a sapere quando quest'ultima abbia previsto di produrre
l'arredo del primo lotto al fine di consegnarlo e metterlo in opera nella
settimana compresa tra il 26 ed il 30 agosto 2002.
Al riguardo, l'aggiudicataria ha fatto
presente che il primo lotto della commessa è costituito in larga misura da
strutture modulari standardizzate, che sono disponibili in quantitativi
sufficienti nei diversi colori, per cui la fase di produzione si ridurrebbe all'assemblaggio
delle singole componenti.
Le ricorrenti, in particolare la __________,
hanno contestato la possibilità di produrre l'arredo prima della scadenza
fissata dalle prescrizioni di gara (26 agosto 2002). A torto tuttavia.
Vero è che la specifica dei termini
d'esecuzione annessa al capitolato prevede le seguenti scadenze:
a.
Allestimento dei
piani esecutivi di dettaglio
24 giugno 2002; tempo previsto ed inderogabile 3 settimane;
Si precisa che nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2002 i progettisti daranno le
indicazioni necessarie alla deliberataria sulle disposizioni in loco previste
per gli arredi;
b.
Controllo dei piani
12 luglio 2002;
Nel periodo 16 luglio / 12 agosto 2002 verifica e correzione dei piani di
dettaglio e di ogni elemento costruttivo.
c.
Approvazione dei
piani esecutivi di dettaglio
19 agosto 2002;
d.
Ordinazione dei
materiali
20 agosto 2002; (tempo previsto una settimana)
Tale termine è ridotto in quanto con la
consegna dei piani di dettaglio esecutivi si ritiene che la lista del materiale
sia già definita e allestita.
e.
Produzione
arredamento
dal 26 agosto 2002. Inizio del ciclo di fabbricazione.
Da questo scadenzario non si può tuttavia
dedurre che i concorrenti non potessero anticipare l’inizio della produzione
dei mobili, in modo da comprimere i tempi di consegna. Se si considera che il
ciclo di fabbricazione comprende una lunga serie di fasi concatenate, che si
estende dall'acquisto dei materiali grezzi, alla fornitura del prodotto finito,
passando dalla lavorazione delle singole componenti, appare evidente che la
data fissata dal capitolato (26 agosto 2002) per l’inizio di tale ciclo non può
essere intesa come un limite invalicabile. Essa non era quindi atta a precludere
ai concorrenti la facoltà di organizzarsi producendo, ovvero assemblando, le
componenti dell'arredo man mano che queste superavano le verifiche ed i
controlli. Lo conferma indirettamente l'osservazione apposta alla scadenza
relativa all'ordinazione dei materiali per giustificare indirettamente la
brevità del termine previsto. Lo scadenzario non impediva quindi ai concorrenti
di predisporre quanto necessario per essere in grado di passare direttamente
alla fase di consegna già durante l’ultima settimana d’agosto. Il periodo
compreso tra la fine della fase di verifica e controllo (12 agosto 2002) e la
scadenza del 26 agosto 2002, dalla quale decorrono i termini di consegna da
valutare nell'ambito del relativo criterio d'aggiudicazione, riserva peraltro
all'aggiudicataria un ulteriore margine di tempo per completare la produzione,
assemblando nella misura massima possibile le componenti dell'arredo in modo da
ridurre ad una sola settimana i tempi di messa in opera. Anche per quel che
concerne il colore dell'arredo, i concorrenti potevano legittimamente prevedere
che il committente non aspettasse sino al 19 agosto per operare la sua scelta.
Ponderati tutti questi aspetti, la decisione
del committente di considerare attendibile il termine di una settimana indicato
dalla __________, anche se fondata su considerazioni superficiali ed empiriche,
regge comunque alla critica delle ricorrenti. Nella tempistica prevista dalla
resistente non sono ravvisabili incongruenze o difetti tali da permettere a
questo tribunale di considerare insostenibile il termine in contestazione.
Invano si richiama la __________ all'effetto
sospensivo, concesso inaudita parte al ricorso, per contestare
l'anticipazione della fase di produzione sottesa all'offerta inoltrata dalla
resistente. Oggetto del presente giudizio è invero soltanto l'attendibilità del
termine d'esecuzione indicato dalla __________; questione, questa, che l'autorità
di ricorso deve esaminare prescindendo dall'effetto sospensivo provvisoriamente
accordato all'impugnativa.
Né giova alle ricorrenti rimproverare
all'aggiudicataria di aver compresso i termini di consegna maggiorando il
prezzo della prima offerta in modo da poter eventualmente pagare, senza subire
pregiudizio, la penale prevista in caso di ritardo. Non è invero contrario al
diritto computare nel prezzo anche il rischio di dover pagare penali per
ritardi. Nulla impediva peraltro alle ricorrenti di sfruttare allo stesso modo
le possibilità offerte dalla particolare combinazione dei fattori di
ponderazione, adottata dal committente ed accettata senza riserve dalle
concorrenti.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi respinti.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al valore della commessa ed al dispendio lavorativo occasionato,
sono poste a carico delle ricorrenti in parti uguali.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 DirCIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibili i ricorsi sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.00 è a suddivisa fra le ricorrenti in parti uguali.
-
Ciascuna
delle ricorrenti rifonderà fr. 500.00 alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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