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Numero d'incarto:
52.2002.246
Data decisione, Autorità:
04.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00246
Lugano
4 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 giugno 2002 della
contro
a) la decisione 27 maggio 2002 della Divisione delle
costruzioni, che delibera alla ditta __________ del Dipartimento del
territorio il servizio di pulizia delle condotte e dei pozzetti delle strade
cantonali (lotto __________) per il periodo maggio 2002 - maggio 2003;
b) la decisione 27 maggio 2002 della Divisione delle
costruzioni, che annulla il concorso per il servizio di pulizia delle
condotte e dei pozzetti delle strade cantonali (lotto __________) per il
periodo maggio 2002 - maggio 2003;
viste le risposte:
-
24 giugno 2002 della
Divisione delle costruzioni;
-
24 giugno 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
-
25 giugno 2002 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12
aprile 2002 il Dipartimento del territorio (Divisione delle costruzioni) ha
indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione del
servizio di pulizia delle condotte e dei pozzetti delle strade cantonali (lotti
6 e 7) durante il periodo maggio 2002 - maggio 2003. Il capitolato d'appalto
chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento dei contributi sociali di cui all'art. 30 RLCPubb. Le
offerte dovevano essere inoltrate entro il 15 maggio 2002.
Per il lotto 6 sono tempestivamente
pervenute al committente le offerte della __________ (fr. 35'099.10) e della
__________ (fr. 36'492.55). Per il lotto 7 ha invece concorso soltanto la
__________ con un'offerta di fr. 25'253.70.
La ricorrente ha allegato alle sue offerte
una dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), datata 22
aprile 2002, che attestava l'avvenuto versamento dei contributi paritetici AVS
(acconti) sino alla fine del 2001, avvertendo tuttavia che risultava ancora "scoperto
l'importo di fr. 14'167.85, relativo al saldo 2001, scaduto il 15 marzo
2002".
B. Con
decisione 27 maggio 2002 la Divisione delle costruzioni ha deliberato il servizio
del lotto __________ alla __________, scartando l'offerta della __________. Il
committente ha giustificato il provvedimento asserendo che "la
dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento di AVS/AI/IPG non può essere accolta
(art. 30 RLCPubb)".
Per lo stesso motivo, con decisione di
uguale data, la Divisione delle costruzioni ha inoltre annullato il concorso
relativo al lotto __________ per mancanza di offerte valide.
C. Contro le
predette decisioni, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente sostiene di aver comprovato
l'avvenuto pagamento dei contributi sino al 31 dicembre 2002. Il conguaglio
relativo al 2001 non entrerebbe in considerazione siccome emesso soltanto il 15
febbraio 2002, con scadenza il 15 marzo.
D. Il ricorso
è avversato dall'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) e dalla __________
con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb, applicabile alla fattispecie giusta l'art. 2 cpv. 1 della stessa. Certa
è la legittimazione attiva della __________, direttamente e personalmente
toccata dai provvedimenti censurati in quanto concorrente. Il ricorso,
tempestivamente inoltrato contro decisioni impugnabili (art. 37 lett. d
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria.
- Giusta
l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, i concorrenti devono allegare all'offerta una serie
di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di determinati contributi
sociali e di determinate imposte. "Le dichiarazioni",
soggiunge il cpv. 2, "sono valide unicamente se attestano l'avvenuto
pagamento degli oneri sociali trimestrali:
a) per i concorsi da inoltrare dal 1°
gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno
precedente;
b) per i concorsi da inoltrare dal 1°
aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno
precedente".
(...)
Di regola, i contributi AVS/AI/IPG sono
riscossi sotto forma di acconti mensili, il cui ammontare è fissato di anno in
anno dalla cassa AVS alla quale il datore di lavoro è affiliato, sulla base
della presumibile massa salariale. Se la somma dei salari non supera i 200'000
fr., il contributo è invece prelevato ogni trimestre (art. 34 seg. OAVS).
Il pagamento deve essere effettuato entro 30
giorni dalla data d'emissione della bolletta, rispettivamente entro il 10 del
mese successivo alla scadenza del mese o trimestre di computo (art. 34 cpv. 3
OAVS).
Il conguaglio è invece riscosso, compensato
o rimborsato una volta all'anno, sulla base della dichiarazione dei salari
versati l'anno precedente, che il datore di lavoro deve inoltrare all'inizio di
ogni anno civile, entro il 30 gennaio. Il termine di pagamento del conguaglio
annuale (30 giorni a contare dalla fatturazione: cfr. art. 36 cpv. 4 OAVS)
dipende pertanto dalla tempestività con cui il datore di lavoro presenta i conteggi
definitivi, rispettivamente dal tempo impiegato dalla cassa per elaborarli.
Per non costringere i concorrenti a
dimostrare che i contributi sono stati pagati sino alla scadenza del concorso,
l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb stabilisce quattro scadenze trimestrali, correlate ai
termini per l'inoltro delle offerte, che definiscono i limiti temporali della
prova richiesta.
La norma, formulata nell'ottica delle
disposizioni dell'OAVS che regolano il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG,
prende in considerazione soltanto i contributi trimestrali (oneri sociali
trimestrali), ossia gli acconti che i datori di lavoro sono obbligati a versare
entro il 10 del mese successivo alla scadenza trimestrale. Non tiene conto né
dei conguagli che la cassa stabilisce ed esige all'inizio di ogni anno secondo
scadenze variabili e comunque diverse da quelle in uso per gli acconti, né delle
diverse modalità di pagamento degli altri contributi.
Così com'è formulato, l'art. 30 cpv. 2
RLCPubb si presta inoltre ad una duplice interpretazione a seconda che le
scadenze trimestrali (30 settembre; 31 dicembre; 31 marzo; 30 giugno), fissate
dalle lett. a - d per il pagamento dei contributi, vengano riferite al periodo
di computo degli stessi od al termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
Corretta può tuttavia essere soltanto la
seconda ipotesi, ossia quella che pone le scadenze trimestrali suindicate in
relazione al termine entro il quale il pagamento dei contributi deve essere
effettuato, esigendo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri che
devono essere pagati entro tali scadenze, prescindendo dal periodo di computo.
Soltanto questa seconda interpretazione permette infatti di istituire un
ordinamento dei termini applicabile anche agli altri contributi, nella misura
in cui vengono esatti secondo modalità diverse da quelle previste dall'OAVS.
Accreditando la prima ipotesi interpretativa, ossia riferendo il pagamento dei
contributi al periodo di computo, verrebbe inoltre istituito per i conguagli un
ordinamento dei termini diverso da quello previsto per il pagamento degli
acconti. Senza contare che ritardi nell'emissione dei conguagli potrebbero addirittura
impedire ai concorrenti di dimostrare di aver compiutamente assolto i loro obblighi
contributivi.
Le scadenze trimestrali sancite dall'art. 30
cpv. 2 lett. a) - d) RLCPubb vanno quindi messe in relazione al termine di pagamento
dei contributi, indipendentemente dal fatto che si tratti di acconti o di
conguagli, in modo da dispensare i concorrenti per un periodo di almeno tre
mesi prima della scadenza del concorso dalla dimostrazione di aver pagato i
contributi sociali.
- Nell'evenienza
concreta, le offerte dovevano essere inoltrate entro il 15 maggio 2002.
Conformemente all'art. 30 cpv. 2 lett. b RLCPubb, i concorrenti dovevano pertanto
produrre le dichiarazioni degli uffici competenti, che attestassero "l'avvenuto
pagamento degli oneri sociali trimestrali" fino al 31 dicembre 2001.
La ricorrente ha allegato alle sue offerte
una dichiarazione dell'IAS, attestante che aveva pagato i contributi (acconti)
trimestrali AVS/AI/IPG sino alla fine dell'anno scorso. Il committente l'ha
tuttavia esclusa dall'aggiudicazione, perché la predetta dichiarazione rilevava
anche che al 22 aprile 2002 non aveva ancora pagato il conguaglio annuale per
il 2001, emesso dall'IAS il 15 febbraio 2002, con termine di pagamento a 30 giorni.
La tesi dell'autorità cantonale non può
essere condivisa perché le scadenze trimestrali sancite dall'art. 30 cpv. 2
lett. a) -d) RLCPubb non vanno riferite ai periodi di computo dei contributi,
bensì ai termini fissati per il pagamento, indipendentemente dal fatto che si
tratti di acconti o di conguagli.
Avendo dimostrato di aver pagato tutti i
contributi che era tenuta a pagare entro il 31 dicembre 2001, le offerte della
ricorrente rispondono alle condizioni poste dall'art. 30 cpv. 2 lett. b
RLCPubb. A torto l'autorità cantonale le ha escluse perché non era ancora stato
pagato il saldo dovuto per l'esercizio 2001. Questo conguaglio è stato
determinato soltanto il 15 febbraio 2001 e doveva essere pagato entro il 15 del
mese seguente. Il mancato pagamento non poteva quindi costituire un motivo
d'esclusione per un concorso che doveva essere inoltrato il 15 maggio.
L'inosservanza dell'obbligo contributivo avrebbe potuto giustificare
l'esclusione soltanto nel caso in cui il termine per l'inoltro delle offerte si
fosse situato tra il 1° luglio ed 30 settembre (art. 30 cpv 2 lett. d RLCPubb).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando
i provvedimenti impugnati e rinviando gli atti alla Divisione delle costruzioni
per nuova decisione.
Ritenuto che lo Stato ne va esente, la tassa
di giustizia è posta a carico della resistente soltanto nella misura in cui le
va comunque addebitata.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, le decisioni 27 maggio 2002
della Divisione delle costruzioni sono annullate.
-
La tassa di
giustizia è posta a carico della resistente nella misura di fr. 500.-.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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