AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.229
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00229
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2002 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 21 maggio 2002 (n. 2428) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino __________ (__________) __________ (1969) è entrato la prima volta in
Svizzera il 2 luglio 1990 per esercitare un praticantato nel ramo delle
costruzioni e della manutenzione giardini fino al 30 settembre successivo,
ottenendo un permesso di dimora temporaneo ex art. 13 lett. d OLS. Dal 9 aprile
al 8 agosto 1991, il ricorrente ha beneficiato della medesima autorizzazione
per svolgere l'attività di operaio agricolo. Dal 1992 al 1996, egli ha invece
ottenuto diversi permessi per stagionali, l'ultimo dei quali con scadenza il 14
dicembre 1996, per lavorare sul territorio elvetico come aiuto giardiniere. Il
giorno successivo, a seguito di un infortunio, egli è stato autorizzato a
soggiornare temporaneamente in Svizzera per motivi di cura fino al 31 gennaio
1997.
b) Il giorno 8 marzo 1997 __________ è
rientrato nel nostro Paese, depositando una domanda d'asilo, la quale è stata
in seguito respinta dalla competente autorità federale in materia di rifugiati.
Il 7 luglio 1999 l'interessato è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera ed
è stato autorizzato a soggiornare nel canton Turgovia (permesso F).
Il 26 luglio 1999, il ricorrente si è
sposato a Lugano con la cittadina croata __________ (1959), titolare di
un'autorizzazione di domicilio. A seguito del matrimonio, __________ ha
ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima
volta con scadenza il 25 luglio 2002.
Il 25 luglio 2001, l'insorgente ha notificato
al competente Ufficio regionale degli stranieri il cambiamento di indirizzo
della sua residenza coniugale, da __________ a __________.
B. a) L'11
febbraio 2002, la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha il seguente rapporto
destinato al Ministero pubblico:
"In
riferimento alla richiesta pervenutaci, abbiamo provveduto ad interrogare le
parti interessate.
Sostanzialmente
__________ __________ e __________, in data 26.07.1999 hanno contratto matrimonio
fittizio presso il municipio di __________ con l'unico scopo di permettere
all'uomo, che beneficiava di un permesso di asilante, di restare sul nostro
territorio con regolare permesso di dimora. La donna ha ammesso di aver ricevuto
dal __________ la somma di fr. 20'000.–, come risulta dal contratto allegato in copia al presente
rapporto. Si precisa che il matrimonio non è mai stato consumato e che i due
dal mese di giugno 2000 vivono separati. L'uomo pur mantenendo la dimora a
__________, presso la moglie, ha dichiarato di vivere praticamente alla
giornata girovagando e pernottando dove gli capita da amici in massima parte
connazionali".
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
28 febbraio 2002 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a
__________.
In sostanza, l'autorità ha ritenuto che,
contraendo un matrimonio fittizio, l'interessato non adempiva più le condizioni
per cui aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno, ossia vivere insieme alla
moglie. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e
8 ODDS.
C. Con
giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interpostavi da __________.
Il Governo ha sostanzialmente ribadito i
motivi addotti dal dipartimento sulla scorta del verbale d'interrogatorio di
polizia dell'insorgente. Ha rilevato che il ricorrente, contraendo un
matrimonio fittizio, ha eluso le prescrizioni in materia di dimora e di
domicilio degli stranieri. Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale,
non permetteva di mutare il giudizio il fatto che la moglie dell'insorgente
avesse poi ritrattato l'affermazione di aver sposato __________ pattuendo la
corresponsione di una cospicua somma di denaro, allo scopo di permettergli di
soggiornare in Svizzera. Poiché la relazione coniugale non era intatta, il Consiglio
di Stato ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita
famigliare. Infine, ha considerato esigibile il rientro dell'interessato nel
proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ritiene il provvedimento emanato nei suoi
confronti illegittimo e sproporzionato, sostenendo che la sua relazione
coniugale è effettivamente vissuta. Critica in primo luogo il Governo per aver
emanato il giudizio sulla base di un accertamento inesatto dei fatti,
duolendosi in particolare della violazione del diritto di essere sentito,
perché l'Esecutivo cantonale non ha dato seguito alla sua richiesta di
interrogare la moglie e il testimone di nozze. Asserisce poi che gli agenti di
polizia hanno esercitato pressioni su di lui minacciando di trattenerlo,
affinché dichiarasse di aver concluso un matrimonio fittizio dietro versamento
di una somma di denaro. Adduce che, al momento dell'interrogatorio, soffriva di
una sindrome ansioso depressiva e di aver di conseguenza rilasciato
dichiarazioni inveritiere alla polizia in quanto psicologicamente fragile.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, la decisione 28 febbraio
2002 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria
revoca del permesso valido sino al 25 luglio 2002, che __________ deteneva in
quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio,
ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art.
101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza,
anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.
1.4. Come si vedrà in seguito (consid. 2.2.
e 4.2.), il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione dei testi notificati dall'insorgente nelle persone di sua
moglie, del loro testimone di nozze __________ e di __________, custode
dell'appartamento coniugale di __________, in quanto non appaiono idonei a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per
la decisione. Ancor meno si rivela necessaria la testimonianza degli agenti di
polizia, Sgt. __________ e Cpl. __________, che hanno interrogato il ricorrente
il 25 gennaio 2002. Ai fini del giudizio non occorre nemmeno sentire il Dr. __________
sul fatto che, dall'ottobre 2000, __________ è affetto da una sindrome
ansioso-depressiva. Il medico curante si è del resto già espresso tramite il
certificato medico versato agli atti (doc. B).
- L'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di aver fondato il giudizio su un accertamento
inesatto dei fatti essenziali e di aver ignorato la sua richiesta di assumere
diversi testi. In sostanza, egli si duole di una violazione del diritto di
essere sentito.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi
su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una
decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio
inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio
l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato
delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non
condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio
(DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364).
In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa
può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne
ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. Nel proprio giudizio il Governo ha
evaso il ricorso sulla scorta degli atti annessi all'incarto, senza assumere le
testimonianze offerte dal ricorrente nelle persone di __________ e di
__________. Quest'ultima aveva rilasciato il 18 marzo 2002 una dichiarazione
prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. B), con cui negava di aver
sposato il ricorrente per permettergli di risiedere in Svizzera e sosteneva di
aver falsificato la firma dello stesso apposta al contratto stipulato avente
per oggetto il versamento della somma di fr. 20'000.–. Il Consiglio di Stato ha
rilevato che l'audizione della moglie dell'insorgente non appariva idonea, in
quanto eccessivamente coinvolta nella vicenda. Siffatta motivazione,
pertinente, basta a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale,
di procedere ad ulteriori accertamenti, ritenuto che la dichiarazione di
__________ del 18 marzo 2002 appare confezionata per evidenti motivi di causa.
Questo Tribunale rinuncia pertanto ad
esperire un'istruttoria per le stesse ragioni.
- 3.1.
Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase, lo straniero sposato con una persona
in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di
dimora, fintanto che vive con il coniuge.
Per analogia con quanto disposto nell'ambito
dei matrimoni tra un coniuge svizzero ed uno straniero (art. 7 LDDS), questo
diritto non sussiste se il matrimonio è di natura fittizia. Sapere se le nozze
sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E'
considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo
permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le
circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della
relazione prematrimoniale nonché l'assenza o quasi di una reale comunione
domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli
interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione
coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e
intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio
fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di
trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295).
Il permesso può anche essere negato in caso
di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto è invocato per
realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4).
3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni
assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le
dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si
considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
- In
concreto, __________ è stato autorizzato a entrare e a soggiornare in Svizzera
al fine di sposarsi e vivere successivamente insieme alla moglie.
4.1. Ferme queste premesse, interrogato il
25 gennaio 2002 dalla Polizia cantonale sul suo matrimonio contratto con
__________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"(…)Sono rimasto circa 2 anni nel canton
Turgovia presso il centro asilanti di Weinfelden. Siccome era probabile che
avrei dovuto lasciare la Svizzera anche se la decisione definitiva non era
ancora stata presa, ho cercato di conoscere una qualche ragazza che avrei
potuto in seguito sposare e poter così rimanere in Svizzera. In questo periodo
mi capitava sovente di venire in Ticino a trovare degli amici. Tramite un amico
di nome __________, residente a __________, al quale avevo spiegato la mia
situazione, ho conosciuto una donna della __________ di nome __________. La
stessa l'avevo però già vista alcune volte in precedenza anche se non aveva
avuto modo di parlargli. La stessa era divorziata ed aveva un figlio piccolo di
nome __________. Ci siamo incontrati nel suo appartamento di __________ e dopo
aver discusso abbiamo trovato un accordo per poterci sposare. L'accordo
prevedeva che io avrei dato alla __________ la somma di fr. 20'000.–
(ventimila) chiaramente dopo il matrimonio. Fr. 10'000.– immediatamente dopo la
cerimonia ed il resto in 13 rate da fr. 700.– mensili e 1 rata di fr. 900.–.
Per meglio chiarire questo accordo ci siamo rivolti al mio amico sig.
__________ che abitava a __________ il quale ha redatto un contratto. Sullo stesso
vi era specificato l'accordo menzionato in precedenza circa il denaro come pure
la frase che la signora __________ si impegnava a non intraprendere nessuna
azione di divorzio per la durata necessaria a fare in modo che io abbia avuto
di diritto il permesso di dimora in Svizzera. Abbiamo entrambi firmato questo accordo
ed in data 29.07.1999 ci siamo sposati presso il Comune di __________. Dopo la
cerimonia io gli ho versato fr. 10'000.– come da accordo precedente. Sono poi
andato a convivere con la citata __________ nel suo appartamento di __________
in __________. Ho vissuto in questo appartamento sin verso la metà dell'anno
2000 versando regolarmente i fr. 700.– mensili pattuiti e l'ultima rata di fr.
900.–. Io dormivo sul divano in sala mentre la donna dormiva in camera da
letto. Non abbiamo mai avuto delle relazioni sessuali. Come detto verso
settembre 2000 ho lasciato l'appartamento di via __________ andando ad abitare
da amici nel luganese. Non avevo una fissa dimora. La __________ dal giugno
2001 si è trasferita a __________ unitamente a suo figlio __________. Chiaramente
io non ho mai abitato in questo appartamento. Sono stato obbligato a presentare
il mio permesso di dimora al fine di cambiare il mio indirizzo che però era
totalmente fittizio. (…)Attualmente non ho una fissa dimora e mi
arrangio dormendo qua e là da amici miei connazionali. I miei effetti personali
li tengo anch'essi dai diversi amici. Sono in contatto con la __________ infatti
quando mi arriva la corrispondenza ciò avviene all'indirizzo di __________ e mi
viene poi consegnata dalla stessa __________ seguito del matrimonio io ho
ottenuto regolare permesso di dimora valido fino al 25.07.2002. Prendo atto che
verrò denunciato al Ministero Pubblico per titolo di infrazione alla LFDDS e conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione. Verrò inoltre segnalato all'Ufficio
permessi e immigrazione che potrà prendere nei miei confronti le misure
amministrative che si impongono come pure la revoca del mio permesso di dimora.
Tengo a precisare che i fr. 10'000.– dati alla __________ subito dopo il
matrimonio, me li sono fatti prestare da amici, mentre gli altri versamenti
mensili facevano parte del mio stipendio.
Letto, confermo
e firmo (…)".
Sempre avanti l'autorità di polizia, il
medesimo giorno la moglie ha confermato le circostanze testé esposte.
In sostanza, il ricorrente ha affermato di
aver contratto, il 26 luglio 1999, un matrimonio prezzolato con __________ per
poter risiedere regolarmente in Svizzera e di aver vissuto nell'appartamento
coniugale di Lugano soltanto sin verso la metà del 2000, trasferendosi in
seguito presso degli amici.
4.2. Alla luce delle dichiarazioni
dell'insorgente, risulta in modo inequivocabile che __________ ha contratto
matrimonio fittizio allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in
Svizzera, eludendo in tal modo le disposizioni sulla dimora e il domicilio degli
stranieri.
Invano cerca ora di ritrattarle, asserendo
di essere stato intimidito o fuorviato dagli agenti di polizia. Il ricorrente è
persona adulta, che ha pure svolto negli anni passati, ancorché senza autorizzazione,
l'attività al servizio di sicurezza presso una discoteca del Luganese (v.
decreto di multa 1° giugno 2001 n. 01 893/804 della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione). Non è quindi uno sprovveduto che si lascia mettere sotto
pressione, adducendo di aver avuto paura che gli agenti facessero intervenire
il Procuratore pubblico al fine di trattenerlo se non ammetteva che il suo matrimonio
era di comodo. In occasione dell'interrogatorio, egli era assistito da un interprete.
Ha precisato in modo estremamente chiaro e circostanziato i motivi che lo avevano
portato alle nozze e alla successiva separazione dalla moglie. Successivamente
ha letto il verbale, l’ha approvato e l’ha firmato. E' del resto solo dopo la revoca
del suo permesso di soggiorno, che egli ha iniziato a fornire una versione dei
fatti diversa, di concerto con la consorte. Prima del ricorso al Consiglio di
Stato, egli non ha infatti mai minimamente eccepito la correttezza dell’interrogatorio
al quale è stato sottoposto. Non gli si può pertanto credere quando pretende
ora di non aver mai versato del denaro alla moglie e di non essersi mai
separato dalla stessa. Tanto meno quando adduce di essere stato costretto dagli
inquirenti ad ammettere fatti non corrispondenti alla realtà, segnatamente a
causa del suo fragile stato psichico. Vi è un ulteriore indizio che rafforza la
conclusione che il matrimonio è fittizio. I coniugi __________ si sono sposati
quando l'insorgente era al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera a
seguito del rifiuto da parte delle autorità federali di concedergli lo statuto
di asilante.
Come se non bastasse __________, cessando la
comunione domestica dopo nemmeno un anno di vita coniugale priva comunque di
ogni contenuto e scopo sin dall'inizio, abusa in ogni caso manifestamente del
suo diritto a soggiornare in Svizzera.
In questo senso, l'insorgente non potrebbe
dunque nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi
dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il suo permesso di soggiorno in base a
questo disposto.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso
pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
5.1. In materia di ritiro dei permessi
accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio
margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o
in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
5.2. __________ è stato autorizzato a
soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una cittadina straniera
domiciliata nel nostro Paese. Il ricorrente, che vive stabilmente da poco meno
di tre anni nel nostro Paese, è ancora giovane ed ha i suoi legami culturali e
i suoi famigliari in __________, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di
giungere in Ticino per lavorare dapprima come praticante e stagionale e in
seguito per vivere insieme alla moglie. Un suo rientro nel suo Paese d'origine
appare pertanto esigibile.
5.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di soggiorno al ricorrente. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa.
-
Sulla
scorta di quanto precede, l'insorgente non potrebbe pretendere nemmeno di
ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.
-
Stando
così le cose, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (1° aprile 1969),
cittadino __________ (__________), è tenuto a lasciare il territorio cantonale
entro il 15 settembre 2002 notificandone la partenza al
competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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