AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.21
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00021
Lugano
7 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 6118) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
licenze edilizie 13 aprile e 3 ottobre 2001, rilasciate dal municipio di
__________ all'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri per costruire sulla
part. N. __________ RF un capannone silos per lo stoccaggio dei fanghi di
depurazione, una tettoia per il ricovero di mezzi pesanti ed una stazione per
il trasbordo e la compattazione dei rifiuti;
viste le risposte:
-
17 gennaio 2002 dell'ESR
-
Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri;
-
22 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
23 gennaio 2002 del
municipio di __________;
-
11 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 gennaio
2001 l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di costruire un capannone destinato a coprire i silos
per lo stoccaggio dei fanghi di depurazione ed una tettoia per il ricovero di
mezzi pesanti sul terreno della discarica per rifiuti solidi urbani (RSU) che
sorge in località __________ (part. n. __________ RF).
Alla domanda si è fra gli altri opposto
__________, proprietario di fondi (part. n. __________, __________ e __________
RF di __________) in parte confinanti con il perimetro della discarica,
ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con il PUC relativo al
costituendo parco della __________ (PUC-PVM), in via di allestimento, e che le
opere aggravassero l'impatto esercitato dalla discarica sull'ambiente.
Ottenuto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 13 aprile 2001 il municipio di __________ ha rilasciato
la licenza richiesta respingendo le opposizioni.
__________ ha impugnato la licenza edilizia
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
B. Con
ulteriore domanda, inoltrata nel corso del mese di maggio del 2001, l'ESR ha
chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul fondo in
questione anche un impianto per il trasbordo e la compattazione dei rifiuti,
che devono essere trasportati agli impianti di incenerimento dei rifiuti della
Svizzera interna sintanto che il Cantone non si sarà dotato di un proprio impianto.
__________ si è opposto anche a questa
domanda, contestando la conformità dell'intervento per rapporto alle finalità
del PUC istituito per la discarica della __________ (PUC-DVM).
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 3 ottobre 2001 il municipio di __________ ha
autorizzato anche questo secondo intervento, respingendo l'opposizione di
__________, che ha impugnato anche questa licenza davanti al Consiglio di
Stato.
C. Con giudizio
18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le licenze
edilizie, dichiarando irricevibili per carenze di legittimazione attiva le impugnative
contro di esse interposte da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
distanza (600-700 m) che separa i controversi impianti dai fondi del ricorrente
fosse tale da escludere che potesse essergli riconosciuta la qualità per agire
in giudizio. Le ripercussioni ambientali derivanti da questi impianti non
sarebbero percettibili.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha
comunque respinto le impugnative anche nel merito.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alle controverse
licenze edilizie.
L'insorgente rivendica anzitutto la
legittimazione attiva, sottolineando gli inconvenienti che la gestione della
discarica arreca ai suoi fondi. L'entità dell'impatto sull'ambiente derivante
soprattutto dalla stazione per il trasbordo dei rifiuti giustificherebbe il
riconoscimento della potestà ricorsuale.
Nel merito, __________ ribadisce le censure
sollevate senza successo in prima istanza, sottolineando in particolare come la
stazione per il trasbordo ed il carico dei rifiuti disattenda l'art. 5 NAPUC e
violi l'obbligo di chiudere le discariche per RSU entro il 31 dicembre 1999
sancito dall'art. 53a OTR. L'accordo che il Cantone avrebbe stipulato con
l'UFAFP per continuare a deporre rifiuti della discarica oltre tale data
sarebbe illegittimo. La stazione, prosegue l'insorgente, non sarebbe affatto destinata
alla gestione della discarica esistente, ma costituirebbe un impianto nuovo ad
essa estraneo.
Inammissibile sarebbe anche il silos per la
raccolta dei fanghi prodotti dal percolato, perché destinato a permettere
l'ulteriore esercizio della discarica in violazione della scadenza fissata dalla
succitata disposizione dell'OTR.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio
(UDC) senza formulare particolari osservazioni. Il municipio di Coldrerio si
limita a rinviare alle precedenti prese di posizione.
Ad identica conclusione perviene l'ESR, che
contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, sottolineando anzitutto come il capannone
per gli automezzi e la tettoia per i silos dei fanghi di depurazione siano
necessari ai fini della gestione della discarica esistente. Le obiezioni
sollevate in relazione all'art. 53a OTR sarebbero del tutto inconferenti.
Conforme al diritto, segnatamente all'art. 5
NAPUC, sarebbe anche la stazione di compattazione e trasbordo dei rifiuti, che
costituirebbe un impianto necessario al pretrattamento dei rifiuti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. L'insorgente
è senz'altro legittimato a censurare la decisione con cui il Consiglio di Stato
gli ha negato la qualità per agire in giudizio. Se il diniego si giustifichi o
meno è questione di merito.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota questo tribunale, che ha già
dovuto occuparsi della discarica in questione. Si può di conseguenza
prescindere da una visita in luogo, in quanto insuscettibile di procurare la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1. La
legittimazione ad impugnare un permesso di costruzione presuppone che
l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la
cui situazione è legata all'oggetto del permesso da un rapporto più stretto ed
intenso di quello che intercorre con altri membri della comunità. È esclusa l'actio
poularis (ZBl 2002, 105; DTF 121 II 176 consid. 2a pag. 177; 120 Ib 379
consid. 4b pag. 386; RDAT 1992 II 132 n. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad
art. 21 LE, n. 35). L'insorgente deve inoltre essere portatore di un
interesse diretto, attuale e concreto ad impugnare il provvedimento per il
pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Il ricorso serve soltanto a
sventare i pregiudizi che la decisione impugnata arreca personalmente
all'insorgente. Non è destinato a salvaguardare interessi generali che non sono
direttamente correlati alla situazione del ricorrente (DTF 111 Ib 159 consid.
1b pag. 160). Ai fini del giudizio sull'esistenza di una relazione
particolarmente stretta e degna di considerazione con l'oggetto della lite
occorre quindi considerare le caratteristiche intrinseche dell'opera edilizia,
valutando concretamente le ripercussioni ambientali che essa ingenera e le
conseguenze che ne derivano a chi vi si oppone.
2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente
è proprietario di fondi agricoli (part. no. __________, __________, __________
RF), situati a __________ in località __________, ad una distanza di circa 600
m dagli impianti oggetto dei controversi permessi di costruzione. I fondi, sui
quali sorge la casa d'abitazione primaria del ricorrente, sono in parte prativi
ed i parte coltivati a vite. Tanto le tettoie, quanto la stazione per la
compattazione dei RSU restano praticamente sottratti alla vista da questi
fondi.
2.2.1. La
tettoia per gli automezzi serve a proteggere i veicoli dell'ESR dalle intemperie,
misura m 10 x 15.30 (H : 5.19) ed è prevista in contiguità con lo stabile
multiuso esistente nel comparto per edifici e impianti, definito dal PUC-DVM all'interno
del perimetro della discarica, al quale si accede dalla strada cantonale, che
collega Genestrerio a Coldrerio. La posizione discosta e l'uso previsto di
questa costruzione permettono di escludere con certezza che possa in qualche modo
ripercuotersi sulla situazione personale del ricorrente. La sua utilizzazione
non è atta ad incrementare od a perpetuare l'attività della discarica. Nella
misura in cui ha per oggetto questa costruzione, il diniego della
legittimazione a ricorrere resiste perfettamente alla critica dell'insorgente e
va pertanto confermato.
2.2.2. Analoghe
considerazioni valgono per la costruzione destinata a coprire i silos del
percolato. Una struttura alta 12 m, larga 4 e lunga 12, che serve soltanto a
proteggere dalle intemperie un impianto esistente, non di certo è atta ad ingenerare
ripercussioni apprezzabili sui fondi dell'insorgente. Non costituendo i silos
per la raccolta del percolato una fonte d'immissioni per i fondi del
ricorrente, nemmeno il capannone destinato a proteggerli può essere considerata
un'opera suscettibile di influire sulla situazione del ricorrente.
Il fatto che la
discarica rimanga in attività anche dopo la scadenza del termine fissato
dall'art. 53a OTR per il deposito di RSU non permette di giungere a diversa
conclusione. L'esigenza di raccogliere il percolato continuerà infatti a sussistere
per lungo tempo ancora anche dopo la cessazione del deposito di rifiuti
freschi.
2.2.3. Identica
conclusione scaturisce dall'esame della situazione del ricorrente rispetto
all'impianto per la compattazione ed il trasbordo dei rifiuti. Quest'impianto è
costituito da una costruzione, larga 10 m, lunga 14 ed alta 11, nella quale arrivano
gli autocarri della raccolta dei rifiuti, che li scaricano in due presse operanti
in parallelo, attraverso le quali vengono stipati i capienti
"containers", destinati al trasporto verso gli impianti di incenerimento.
L'EIA annesso
alla domanda di costruzione permette di escludere al di là di qualsiasi
ragionevole dubbio che quest'impianto ingeneri ripercussioni, foniche,
atmosferiche o d'altro genere, percettibili sui fondi del ricorrente. Il
traffico che induce passa su strade che non sfiorano nemmeno lontanamente
questi fondi. L'aumento del carico fonico prodotto dall'attività della
controversa stazione non è praticamente rilevabile all'esterno del perimetro
della discarica. Ancor meno percettibili sono le emissioni atmosferiche.
Trattandosi di un'attività a ciclo chiuso, non è nemmeno da paventare un
aumento dei corvi che, attirati dalla discarica, potrebbero danneggiare le
colture del ricorrente.
Irrilevante,
nell'ambito dell'esame della legittimazione attiva ad impugnare la licenza
edilizia accordata per quest'impianto, è il fatto che nella discarica vengano
ancora depositati rifiuti freschi. Contrariamente a quanto assume l'ESR, la stazione
di carico e compattazione dei rifiuti non è infatti destinata all'ulteriore gestione
della discarica. L'impianto non serve al deposito dei rifiuti, ma alla loro evacuazione
verso gli impianti di termodistruzione. Dalla disattenzione del termine sancito
dall'art. 53a OTR l'insorgente non può di conseguenza dedurre alcunché a favore
del riconoscimento della potestà ricorsuale.
Anche in
relazione a quest'impianto, sostanzialmente corretta appare pertanto la
deduzione del Consiglio di Stato di negargli la legittimazione attiva.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- al
resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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