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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.204
Data decisione, Autorità:
17.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00204
Lugano
17 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 maggio 2002 di
__________,
Contro
la decisione 23 aprile 2002 (no. 1952) del Consiglio
di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso il
contributo sostitutivo per posteggi mancanti impostogli dal municipio di
__________ con la licenza edilizia 10 luglio 2001 concernente la riattazione
di un rustico situato fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 luglio
2001 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di
riattare un rustico a __________, un monte situato fuori della zona edificabile,
ad un’ora di cammino dal paese. La licenza è stata subordinata all’obbligo di
versare un contributo sostitutivo di fr. 3'000.- per un posteggio mancante.
B. Con
giudizio 23 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo in questione,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________. Il Governo ha
in sostanza ritenuto che l’art. 38 NAPR, disciplinante l’imposizione di
contributi sostitutivi per posteggi mancanti, fosse applicabile anche alle
costruzioni fuori della zona edificabile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L'insorgente
obietta anzitutto che, trattandosi di un intervento edilizio concernente un
edificio situato fuori della zona edificabile, la materia sarebbe regolata
esclusivamente dal diritto federale e cantonale. L’art. 38 NAPR, norma del
diritto comunale autonomo, sarebbe applicabile soltanto all’interno della zona
edificabile. Tant’è vero che nessun comune preleverebbe contributi sostitutivi
per posteggi mancanti a edifici situati fuori della zona edificabile e nemmeno
raggiungibili con l’auto. Fuori del perimetro edificabile, la realizzazione di
posteggi non sarebbe nemmeno ammessa. In subordine chiede di essere esentato
dal controverso contributo in considerazione della possibilità di realizzare il
posto auto mancante all’interno della zona edificabile. Il contributo
richiesto, conclude il ricorrente, andrebbe comunque ridotto siccome eccessivo.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, che contesta le tesi dell’insorgente sottolineando la
gravità del problema dei posteggi derivante dalla presenza, sul territorio
comunale, di 800 edifici situati fuori della zona edificabile.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato
dal giudizio impugnato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Un sopralluogo non è necessario, perché
la situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo tribunale.
- 2.1.
Giusta l'art. 29 LALPT, le norme di attuazione dei piani regolatori
stabiliscono, tra l'altro, l'obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato
numero di posteggi o di versare un contributo sostitutivo nel caso in cui tale
obbligo non possa essere adempiuto in natura, perché oggettivamente impossibile
o pianificatoriamente inopportuno.
Fondandosi sulla predetta norma, l'art. 38
NAPR di __________ dispone che:
“In caso di ampliamento, di nuove
costruzioni o di trasformazione di edifici esistenti, è fatto obbligo
all’istante di creare i necessari posteggi in base ai parametri fissati qui di
seguito:
-
abitazioni: un posto auto per ogni
appartamento,
-
attività economiche e artigianali: da
quantificare volta per volta in base all’attività prevista.
Quando la realizzazione dei posteggi
necessari al momento del collaudo della nuova costruzione è oggettivamente
impossibile come pure quando la costruzione di posteggi all’interno del nucleo
è vietata per motivi ambientali, il municipio provvede a prelevare un
contributo sostitutivo per ogni posteggio mancante pari al 25% del costo di
costruzione di un posteggio compreso il costo del terreno”.
2.2. L'obbligo di creare su fondi privati
adeguati posti di stallo per veicoli configura una limitazione del diritto di
proprietà garantito dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale obbligo deriva dal fatto
che, in genere, l'uso di un immobile per scopi abitativi, commerciali o altri ingenera
un bisogno di parcheggi al quale devono provvedere, in primo luogo, i
proprietari dell'immobile stesso.
Il contributo sostitutivo, imposto quale
surrogato della prestazione reale, quando la formazione di posteggi non può
essere pretesa, configura invece un pubblico tributo volto ad assicurare la
parità di trattamento fra i proprietari che sono in grado di adempiere
all'obbligo in natura e quelli che, per situazione, non possono, al contrario,
farvi fronte. I motivi che impediscono la concreta realizzazione di posteggi
non sono, di principio, determinanti. Non è così discriminatorio imporre un
contributo sostitutivo anche qualora tale impossibilità derivi da precise
esigenze pianificatorie (cfr. RDAT I-1993 N. 40, consid. 3; STA inedita 4.4.97
in re G.; Frey, Die Erstellungspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge
nach zürcherischem Recht, p. 79 e 106).
- 3.1.
L'art. 38 NAPR di __________, così com'è formulato e considerate le finalità
perseguite, è applicabile a tutto il territorio comunale e non soltanto
all’interno della zona edificabile. Esso mira infatti a disciplinare su tutto
il comprensorio del comune lo stazionamento dei veicoli connesso
all’utilizzazione degli edifici. Si tratta quindi di una disposizione destinata
in primo luogo a regolare il traffico e la circolazione dei veicoli. Non a
caso, dal profilo sistematico, l’art. 38 NAPR non è incluso fra le norme generali
di attuazione del PR o fra le norme disciplinanti l’attività edilizia nelle
zone edificabili, ma è inserito fra le disposizioni del piano viario, che
interessa tanto le zone edificabili, quanto quelle inedificabili.
Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, non sussiste alcun valido motivo per circoscriverne l’applicabilità
alla zona edificabile. Dal profilo del traffico indotto e del relativo bisogno
di posteggi, l'assegnazione di uno stabile alla zona edificabile piuttosto che
a quella inedificabile non è rilevante. Il fatto che le condizioni di
edificabilità dei fondi esclusi dal perimetro della zona edificabile siano
definite esclusivamente dal diritto federale e dal relativo diritto cantonale
d’applicazione e che il rilascio di permessi di costruzioni in tali comparti
sia di competenza delle autorità cantonali, non osta alla conclusione testé
espressa. Il diritto di rango superiore non preclude infatti ai comuni la
facoltà di subordinare i permessi di costruzione concernenti i fondi fuori
della zona edificabile a condizioni supplementari, volte a regolare il traffico
e la circolazione stradale. Siffatte condizioni sono in effetti fondate sul
diritto comunale autonomo.
L’ordinamento che disciplina gli interventi
edilizi fuori della zona edificabile non è comunque privo di rilievo. Esso
stabilisce infatti se i posteggi siano effettivamente realizzabili o se
l’obbligo debba invece essere soddisfatto sotto forma di prelievo di un contributo
sostitutivo, perché queste infrastrutture del traffico non rispondono ai
requisiti posti dal diritto federale e cantonale.
3.2. Nel caso di costruzioni situate fuori
della zona edificabile che non possono essere raggiunte da veicoli per mancanza
di strade d’accesso, l’obbligo di dotarle di un numero adeguato di posteggi
sussiste nella misura in cui la loro utilizzazione è suscettibile, perlomeno
potenzialmente, di ingenerare ripercussioni tangibili sulla situazione dei
posteggi.
Il fatto che, in questi casi, per motivi
giuridico-pianificatori, l’obbligo in discussione possa essere adempiuto
soltanto sotto forma di versamento di un contributo sostitutivo, non permette
di prescindere dalla sua imposizione. Dal profilo dell’impossibilità di mettere
a disposizione gli spazi necessari allo stazionamento dei veicoli dei loro
utenti, la situazione di queste costruzioni non è sostanzialmente diversa da
quella degli edifici situati all’interno dei nuclei di villaggi in cui le NAPR
vietano la realizzazione di posteggi (cfr. RDAT I-1993 N. 40, consid. 3) oppure
che sono inaccessibili al traffico veicolare (cfr. STA inedita 4.4.97 in re
G.).
Considerata la precaria situazione dei
posteggi a __________ e l’ingente fabbisogno di tali infrastrutture indotto
dalle numerose costruzioni situate fuori della zona edificabile, le censure del
ricorrente, volte a contestare il principio stesso dell’imposizione di un
contributo sostitutivo, vanno di conseguenza disattese.
- In via
subordinata, il ricorrente si richiama al valore insignificante dei terreni
situati fuori della zona edificabile per contestare l’entità del contributo
richiestogli. A torto, poiché determinante non è il valore dei terreni sui
quali il posteggio non può essere realizzato, ma il valore medio dei terreni
sui quali l’obbligo in esame può essere adempiuto in modo reale. Analoghe
considerazioni valgono per i costi di costruzione.
Tenuto conto maggiori costi di costruzione
provocati dalla particolare morfologia dei terreni di __________, di un valore
medio del terreno di 200.- fr. al mq e di una superficie minima di 15 mq per
posteggio, secondo le norme VSS, il contributo sostitutivo di fr. 3'000.-
fissato dal municipio non supera di certo il limite del 25% dei costi di un posteggio
sancito dall’art. 38 NAPR.
Anche da questo profilo, il ricorso va
quindi respinto.
-
Il
ricorrente afferma da ultimo di essere in grado di soddisfare l’obbligo in
discussione realizzando un posteggio all’interno della zona edificabile del
paese. Al riguardo non formula tuttavia alcuna proposta concreta. L’ipotesi
prospettata dal ricorrente non permette quindi di annullare il contributo
impostogli. Gli resta comunque riservata la possibilità di chiederne la
restituzione, qualora dovesse effettivamente realizzare il posteggio mancante
(cfr. RDAT II-1992 N. 38, consid. 2.1.; Frey, op. cit., p. 120).
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 LALPT; 21 LE; 38 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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