AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.200
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00200
Lugano
29 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 aprile 2002 della Divisione delle
risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), che delibera
alla ditta __________ le opere da sanitario occorrenti alla scuola media di
__________;
viste le risposte:
preso atto che la ditta __________ non ha inoltrato
osservazioni nel termine assegnatole;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del DFE un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e l'istallazione degli impianti
sanitari occorrenti alla scuola media di __________ (FU n. __________, pag.
__________). Il bando stabiliva che i lavori sarebbero stati deliberati al
miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione:
che il capitolato d’offerta (cifra 16)
precisava come segue:
Criteri
Sotto criteri
01
Economicità
– prezzo
50 %
01.1
attendibilità
60 %
01.2
valutazione
complessiva prezzo offerta
40 %
100 %
02
Termini
30 %
02.1
maestranze
60 %
02.2
quadri
globali
40 %
02.3
100 %
03
Esperienza
e formazione quadri
20 %
03.1
60 %
03.2
40 %
03.3
100 %
04
%
04.1
04.2
Totale
100 %
Il capitolato chiedeva ai concorrenti di
indicare l'organizzazione personale della ditta (quadri, maestranze) e le
maestranze che sarebbero state impiegate per l'esecuzione dei lavori. Non chiedeva
ragguagli sulla formazione dei dipendenti, né sollecitava i concorrenti ad
indicare referenze per precedenti lavori analoghi.
Pur accennando ad un programma di lavori,
non fissava infine particolari termini d'esecuzione.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le seguenti offerte valide:
-
__________ fr.
32'116.85
-
__________ fr.
34'379.00
-
__________ fr.
35'967.45
-
__________ fr.
39'004.75
-
__________ fr.
39'006.39
-
__________ fr.
43'434.40
-
__________ fr.
44'620.30
Valutate le offerte in base ai criteri ed ai
sotto criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il consulente del committente ha
allestito la seguente graduatoria:
Valutazione complessiva offerta
Attendibilità dei prezzi
Maestranze e quadri globali
Maestranze relative all'appalto
Esperienze e quadri
Totale
max. punti
20.00
30.00
12.00
18.00
20.00
100.00
17.60
30.00
8.00
14.63
18.00
88.23
12.95
20.64
12.00
17.63
20.00
83.21
15.71
19.04
10.91
16.63
20.00
82.28
18.59
20.26
8.00
17.38
14.00
78.22
20.00
19.89
6.55
16.38
11.00
73.81
15.64
22.71
3.64
17.63
9.00
68.61
12.21
12.06
3.64
17.63
9.00
54.54
Il prezzo è stato ponderato linearmente, attribuendo
il miglior punteggio (20) al prezzo più basso e punteggi scalati proporzionalmente
alla differenza a quelli più alti.
L'attendibilità dei prezzi è invece stata
valutata sulla base della media dei prezzi (mPx) di cinque posizioni
ritenute significative ed attribuendo il miglior punteggio (Nmax =
30) alla concorrente che presentava la media dei prezzi più bassa (mPmin).
I punteggi (Nx) delle altre
concorrenti sarebbero stati a loro volta determinati in base alla seguente formula:
mPx . 20
Nx = Nmax -
mPmin - 20
I termini sono infine stati valutati in base
a formule riferite al numero dei dipendenti, che verranno semmai illustrate più
avanti.
C. Preso atto
del rapporto di valutazione, il 29 aprile 2002 la Divisione delle risorse ha
deliberato i lavori alla ditta __________ per l'importo di fr. 35'967.45.
D. Contro
questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via principale la
delibera in suo favore. In via subordinata, chiede invece il rinvio degli atti
all'autorità cantonale per nuova decisione.
L'insorgente rimprovera al committente di
essere incorso in alcuni errori, invertendo, nella tabella di riepilogo, i
punteggi parziali assegnati alle ditte in discussione alle voci "maestranze
relative all'appalto" ed "esperienza e formazione quadri".
Critica inoltre l'analisi dell'attendibilità dei prezzi, che prenderebbe in
considerazione esclusivamente i prezzi unitari più alti indicati dalla sua
offerta.
E. La Sezione
della logistica chiede il rigetto dell'impugnativa, riconoscendo di essere
incorsa in alcuni errori, ma rilevando che l'insorgente non sarebbe comunque
prima in graduatoria. La classifica corretta, datata 21 maggio 2002, sarebbe la
seguente:
-
__________ 83.22
-
__________ 82.29
-
__________ 81.53
-
__________ 80.52
-
__________ 73.81
-
__________ 68.62
-
__________ 54.54
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36. cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato
senza successo al concorso in esame. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2).
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione
della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di
predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del
quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini
della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene, se non
esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di
giustificare una determinata scelta. In quest'ambito, non basta che i criteri
di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine
d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di
aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a
circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso
fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta.
Da questa considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine
d'importanza dei criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione
di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione del
peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la
giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima che fosse esplicitamente
codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (BU 2001, pag. 324; DTF 125 II
100 seg. consid. 3c; Malfanti, Principali novità introdotte dalla legge sulle
commesse pubbliche, RDAT I-2001, 453).
La preventiva definizione dei criteri
d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione può anche risultare
insufficiente per rispondere alle esigenze del principio di trasparenza. La
ponderazione delle offerte in base al singolo criterio può in effetti dar luogo
a risultati diversi a seconda del metodo di valutazione adottato. Non basta ad
esempio stabilire che il prezzo più basso ottiene il punteggio più alto.
Essendo ipotizzabili più metodi di valutazione, occorre anche stabilire come
viene determinato il punteggio attribuito agli altri prezzi. Ove più metodi di
ponderazione del singolo criterio d'aggiudicazione entrino in considerazione e
siano atti a produrre risultati differenti, il committente si espone altrimenti
al rimprovero di aver scelto un determinato metodo piuttosto di un altro,
all'unico scopo di giustificare una certa delibera. Per rispondere
compiutamente alle esigenze poste dal principio della trasparenza, occorre
quindi definire preventivamente anche il metodo di valutazione che il committente
intende adottare per ponderare il singolo criterio d'aggiudicazione (STA 5.3.02
in re __________ SA).
- Nell'evenienza
concreta, il bando di concorso indicava i criteri d'aggiudicazione ed i fattori
di ponderazione, ma non specificava i metodi che il committente intendeva
applicare per valutare le offerte in base ad essi.
3.1. Per ponderare il prezzo complessivo
(globale), il committente ha attribuito il punteggio massimo (Nmax =
20) all'offerta più bassa (Pmin), assegnando poi alle altre un
punteggio inferiore (Nx) in misura direttamente proporzionale alla
differenza di prezzo calcolato in base alla seguente formula:
(Px - Pmin) . Nmax
Nx = Nmax -
Pmin
Ancorché non prestabilito, il metodo
applicato non suscita particolari perplessità dal profilo della trasparenza,
poiché gli altri metodi generalmente in uso (cfr. STA 5.3.2002 citata, consid.
3) non porterebbero comunque a risultati sostanzialmente diversi.
3.2. Per ponderare le offerte dal profilo
dell’attendibilità dei prezzi, il committente ha invece scelto cinque posizioni
del capitolato considerate significative, calcolando per ogni concorrente il
prezzo medio delle stesse (mPx) ed attribuendo il punteggio più alto
(Nmax) alla ditta che offre il prezzo medio più basso (mPmin).
Il metodo di valutazione applicato non può
in nessun caso essere accreditato. Non tanto perché le cinque posizioni scelte
a campione dal committente sarebbero le meno favorevoli per la ricorrente.
Nemmeno perché la formula applicata per il calcolo non porta ai risultati
indicati dalla relativa tabella del rapporto di valutazione. A rendere
inammissibile il metodo di ponderazione è l'attribuzione del punteggio più alto
(Nmax) alla ditta che offre il prezzo medio più basso (mPmin):
presupposto, questo, che si pone in contrasto insuperabile con le regole della
logica elementare. La relazione mPmin = Nmax non è in
effetti indice di attendibilità dei prezzi, ma semmai di convenienza. Per
giudicare correttamente l’attendibilità dei prezzi non si può premiare il
prezzo medio più basso. Il miglior punteggio va invece attribuito al prezzo che
maggiormente si avvicina alla media generale dei prezzi medi delle concorrenti
(mPtot). Alle altre ditte va poi assegnato un punteggio inferiore in
misura proporzionale alla variazione (in + o in -) tra la media dei prezzi
indicati dalla singola concorrente alle cinque posizioni scelte a campione (mPx)
e la media generale dei prezzi medi (mPtot).
In concreto, la media dei prezzi indicati
dalla ricorrente alle posizioni scelte a campione (mPx) ammonta a
fr. 294.80. Quella della ditta __________ (mPmin) è invece di fr.
195.80. La media generale (mPtot) è di fr. 287.28. Il committente ha
attribuito 19.89 punti alla ricorrente e 30.00 all'aggiudicataria.
Orbene, se si considera che la media dei
prezzi della ricorrente si scosta di poco (+ 7.52) da quella generale, non v'è
chi non veda come, applicando il metodo appena illustrato, il punteggio ad essa
spettante migliorerebbe sensibilmente, mentre peggiorerebbe in misura
altrettanto marcata quello dell’aggiudicataria, che da tale media diverge in
misura notevolissima (- 91.48).
Trattandosi di una variazione sicuramente
superiore agli 1.01 punti che dividono le due ditte, in base alla graduatoria
corretta, la delibera non può dunque essere confermata.
- Considerato che il ricorso deve essere accolto già per i motivi
indicati al precedente considerando, non occorre esaminare in dettaglio la
valutazione delle offerte operata sulla base degli altri criteri
d’aggiudicazione.
Al riguardo si può comunque rilevare che i
sotto-criteri applicati in sede di valutazione del criterio termini non
corrispondono a quelli indicati dal capitolato d’offerta. In effetti, mentre il
capitolato prevedeva di valutare questo criterio dal profilo delle maestranze
(60 %), rispettivamente dei quadri globali (40 %), l’autorità cantonale
ha ponderato le offerte in base alle indicazioni fornite dalle concorrenti alle
posizioni maestranze globali e quadri (60 %), rispettivamente maestranze
relative all’appalto (40 %).
Analogamente, la qualità, che secondo
il bando avrebbe dovuto essere valutata dal profilo dell’esperienza e
formazione quadri, è stata invece ponderata in base alla somma dei punteggi
conseguiti dalle concorrenti alle voci maestranze globali e maestranze
relative all’appalto, interpolate in base a fattori che il rapporto di delibera
non permette di individuare.
- Sulla scorta
delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la delibera
annullata. Considerata l’insufficienza delle prescrizioni di gara, si prescinde
da un'aggiudicazione diretta. Gli atti vanno di conseguenza rinviati
all'autorità cantonale per nuova decisione.
Dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 aprile 2002 della Divisione
delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia, che delibera alla
ditta __________ le opere da sanitario occorrenti alla scuola media di
__________, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'autorità
cantonale per nuova decisione.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- alla ricorrente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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