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Numero d'incarto:
52.2002.196
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00196
Lugano
21 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2002 di
tutti rappr. da: __________
contro
la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1795) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione
3 ottobre 2001 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso
in sanatoria per la costruzione di una tettoia sui monti di __________ (part.
n. __________ RF) fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
-
15 maggio 2002 dell'Ufficio
forestale X circondario;
-
21 maggio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
22 maggio 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, senza chiedere alcuna autorizzazione,
l’anno scorso il ricorrente __________, di professione agricoltore, ha
costruito sui monti di __________ (part. n. __________ RF) una tettoia, che usa
per ricoverarvi macchinari agricoli, legna da ardere e legname utilizzato per
la sua attività accessoria di falegname;
che il manufatto, lungo m 14.50, largo m
5.70 e coperto da un tetto ad una falda sorretto da pilastri di cemento, sorge
in zona agricola a ridosso del bosco;
che, analogamente sollecitato dall'autorità
comunale, il 19 luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di rilasciargli
il permesso in sanatoria per l’opera edilizia realizzata abusivamente;
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, ritenendo in sostanza che il fabbricato
disattendesse tanto il principio dell’unità aziendale, quanto la distanza minima
dal bosco prescritta dall’art. 6 LCFo;
che secondo l'autorità cantonale i
macchinari agricoli andrebbero ricoverati al primo piano della stalla/fienile
che il ricorrente ha recentemente realizzato al piano;
che, facendo proprio il preavviso negativo del
Dipartimento del territorio, il 3 ottobre 2001 il municipio ha negato la
licenza richiesta;
che con giudizio 17 aprile 2002 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di
esso inoltrata da __________;
che, dopo aver rilevato come lo spazio
riservato al ricovero dei macchinari agricoli dello stabile realizzato dal
ricorrente al piano sia attualmente occupato da macchinari da falegname, il
Governo ha in sostanza ritenuto che già l’insufficiente distanza della tettoia
dal bosco giustificasse il diniego della licenza; contrariamente a quanto
assume la Sezione forestale, una deroga non entrerebbe in considerazione;
che il Consiglio di Stato ha inoltre
ritenuto che la tettoia non fosse conforme né alla funzione agricola della
zona, né al principio dell’unità aziendale, siccome posta ad una distanza
eccessiva dal luogo d’impiego dei macchinari agricoli;
che l’Esecutivo cantonale ha infine escluso
che fossero dati i presupposti per la concessione di un permesso eccezionale
retto dall’art. 24 LPT;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento e postulando implicitamente la concessione del
permesso rifiutato;
che il ricorrente obietta:
·
che le macchine da
falegname depositate al primo piano dell’edificio agricolo al piano verranno
spostate altrove non appena possibile;
·
che lo spazio liberato
sarebbe comunque insufficiente per ricoverarvi i macchinari agricoli;
·
che la tettoia non
sorgerebbe a contatto con il bosco, ma a tre metri dallo stesso; considerato
che serve anche al deposito di legna da ardere, sarebbero date le premesse per
la concessione di una deroga alla distanza dal bosco;
·
che l’unico fondo
inedificato di cui dispone al piano (part. n.__________ RF) è situato in zona
SAC ed è molto prezioso per l’attività agricola;
·
che la vecchia stalla
(part. __________ RF) è già utilizzata nella misura massima possibile per il
ricovero di macchinari agricoli;
che all’accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari
osservazioni;
che la Sezione forestale conferma invece il
suo preavviso favorevole richiamandosi all’art. 22 del regolamento
d’applicazione della LCFo in via d’adozione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente,
personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non è compito specifico di questo
tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall’autorità
inferiore (art. 65 PAmm);
che giusta l’art. 6 LCFo le costruzioni
devono distare almeno 10 m dal bosco; in casi eccezionali e con il consenso
dell’autorità cantonale il municipio può tuttavia concedere deroghe sino a 6 m
dal limite del bosco; distanze inferiori non sono ammesse;
che il limite del bosco è stabilito dal
Consiglio di Stato mediante decisione formale (art. 10 LFo; 12 OFo);
che qualsiasi intervento edilizio
interessante un fondo suscettibile, per le sue caratteristiche, di essere
configurato come bosco, deve essere preceduto da un accertamento formale, volto
a stabilire l'eventuale applicabilità delle disposizioni della LFo;
che l'accertamento dell'esistenza e
dell'estensione di una superficie boschiva assoggettata alla legislazione
forestale non deve essere esperito soltanto quando l'opera edilizia insiste
direttamente su un terreno ricoperto da vegetazione arborea; un accertamento si
impone anche quando la vicinanza dell'intervento ad un simile terreno rende
necessaria una verifica del rispetto delle distanze dal bosco (STA 11.3.2002 in
re B.);
che nell’evenienza concreta, il limite del
bosco non è mai stato oggetto di accertamento formale da parte del Consiglio di
Stato;
che il fatto che la licenza possa
eventualmente essere negata anche per altri motivi, diversi da quelli riferiti
alla legislazione forestale, non esime l'autorità di ricorso dall’obbligo di
accertare il limite del bosco conformemente alle disposizioni della LCFo
ogniqualvolta una domanda di costruzione interessi direttamente o indirettamente
l’area boschiva;
che in quanto fondato su accertamenti
carenti, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione previo
emendamento del difetto;
che in quest’ambito il Governo provvederà
anche ad accertare con maggiore precisione in che misura i macchinari agricoli
ricoverati sotto la tettoia vengano eventualmente utilizzati per l’esercizio di
attività agricole su terreni situati nelle vicinanze e discosti dalla
stalla/fienile realizzata dal ricorrente al piano;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 LFo; 12 OFo; 24 LPT; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio
di Stato (n. 1795) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nuovamente sul ricorso, previo accertamento formale
del limite del bosco e completamento dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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