AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.193
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00193
Lugano
19 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 17 aprile 2002 (n. 1806) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Dal 1°
ottobre 1995 al 31 gennaio 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, la
cittadina lettone di etnia russa __________ ha beneficiato di diversi permessi
di dimora temporanei (L) per esibirsi come ballerina in alcuni locali notturni
del cantone. Il 28 aprile 1997, la ricorrente è rientrata in Svizzera per
sposarsi con il cittadino elvetico __________. Le nozze sono state celebrate ad
__________ il __________. A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un
permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato fino al 27 aprile
2001.
b) Nel gennaio 2000, __________ si è
trasferito in __________, mentre l'insorgente è rimasta a vivere in Ticino. Il
20 dicembre 2000, __________ ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri
di __________ che suo marito stava cercando lavoro a __________ e che se le
ricerche avessero avuto esito positivo, essa lo avrebbe raggiunto in quella
località; in caso negativo, egli sarebbe tornato a vivere ad __________ entro
sei mesi. Preso atto di tale dichiarazione, il 21 febbraio 2001 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha prorogato la
validità dell'autorizzazione di soggiorno alla ricorrente fino al 30 giugno
2001. Il 22 maggio 2001, __________ ha segnalato al dipartimento di essere tornato
a vivere in Svizzera. Di conseguenza, il 6 luglio 2001 __________ ha ottenuto
il rinnovo del suo permesso di dimora, con prossima scadenza fissata per il 30
giugno 2002.
B. a) Il 12
settembre 2001, __________ ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
che viveva separato di fatto dalla moglie da circa 3 mesi. Tale dichiarazione è
stata confermata dallo stesso nel corso del suo interrogatorio svoltosi il 24
dicembre successivo dinnanzi alla Polizia cantonale. Interrogata a sua volta,
il 31 gennaio 2002 la ricorrente ha affermato di vivere separata dal marito
dalla metà del mese di ottobre 2001.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 15 febbraio 2002 il dipartimento ha respinto l'istanza presentata il
21 gennaio precedente da __________ volta ad ottenere l'autorizzazione a
iniziare l'attività di barista presso un esercizio pubblico di __________,
fissandole un termine con scadenza il 30 aprile 2002 per lasciare il territorio
cantonale. L'autorità ha rilevato che l'interessata, a parte la breve
convivenza dal maggio al luglio 2001, non viveva più con __________ dal 1° dicembre
2000. Ha quindi ritenuto manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine
di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. La decisione è stata
resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 17 aprile 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha sostanzialmente ribadito i motivi addotti dal dipartimento. Date le circostanze,
ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio il fatto
che il marito dell'insorgente avesse dichiarato in quella sede di aver
ricomposto la comunione domestica, ritenendo tale modo di agire, senza
ulteriori riscontri oggettivi, escogitato per puri fini di causa. Visto che la
relazione coniugale non era più intatta, il Consiglio di Stato ha ritenuto
inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Infine, ha
considerato esigibile il rientro della ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora.
Contesta di aver invocato il vincolo
matrimoniale in maniera manifestamente abusiva dopo oltre 4 anni di convivenza
al fine di soggiornare in Svizzera. Sottolinea che la presenza di suo marito in
__________ a partire dal dicembre 2000 era temporanea. Asserisce che la
successiva separazione risale all'ottobre 2001 ed era dettata dalla necessità
di essere più vicina al suo posto di lavoro. Pur riconoscendo di aver avuto
delle difficoltà matrimoniali, sostiene che le stesse sono state superate con
il ritorno del marito presso la sua abitazione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 15
febbraio 2002 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e
propria revoca del permesso valido sino al 30 giugno 2002, che __________
deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di
principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in
merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito (consid.
3.2), l'audizione del marito dell'insorgente non appare idonea a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il
giudizio; in effetti, __________ si è già espresso più volte in merito
all'effettiva situazione esistente tra i coniugi;
- 2.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di
abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare
degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss
des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati
segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un
matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o
il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia,
una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del
diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione
è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero
dipenda dalla volontà del coniuge.
2.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni
assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni
da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano
come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
- 3.1. In
concreto, il 12 settembre 2001 __________ ha informato l'Ufficio regionale
degli stranieri di __________ che viveva separato di fatto dalla moglie.
Interrogato il 24 dicembre 2001 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua relazione matrimoniale con la ricorrente,
egli ha inoltre dichiarato:
"Sono
tuttora domiciliato ad __________, dove ho in affitto a mio nome un
appartamento sito in . Abito però ad __________ in via __________
casa __________ nell'appartamento di mia madre. Lavoro in qualità di consulente
per la ditta __________ di __________ () con sede a __________ dall'inizio
di luglio del corrente anno. Mi sono sposato ad __________ in data __________
con la cittadina russa __________ nata __________. Con la stessa ho
regolarmente abitato ad __________ sino a gennaio 2000. Dopo questa data mi
sono trasferito a __________ per trovare un nuovo posto di lavoro. Mia moglie è
però rimasta in __________. A __________ sono rimasto da solo sino alla fine
del mese di aprile dell'anno in corso. Sono quindi rientrato ad __________
abitando nuovamente con mia moglie. Devo precisare che la stessa durante la mia
permanenza all'estero si era trasferita ad __________ abitando con mia madre.
Non sono sicuro ma penso che abbia pure trasferito il domicilio ad __________
durante il mio soggiorno in __________. Dall'inizio di maggio di quest'anno ho
quindi nuovamente abitato con mia moglie ad __________. Nel corso del mese di
luglio tra noi sono iniziati dei problemi matrimoniali, per il fatto che la
stessa rimaneva sovente fuori casa. Praticamente lavorava a __________ e come
detto in diverse occasioni non rientrava a casa, facendovi ritorno dopo alcuni
giorni. Inoltre erano nati altri problemi di convivenza. Sta di fatto che da
solo mi sono trasferito ad __________ presso mia madre, luogo in cui abito
tuttora. In sostanza dal mese di luglio del 2001 non ho più vissuto con mia
moglie __________. A tutt'oggi non ho iniziato nessuna pratica di separazione.
Devo pur dire che non so nemmeno dove attualmente abita mia moglie, conosco
unicamente il suo posto di lavoro. Letto, confermo e firmo".
Interrogata a sua volta il 31 gennaio 2002,
__________ ha - tra l'altro - dichiarato alla polizia:
"(…) Dalla
data del matrimonio 11.07.1997, ho occupato un appartamento con mio marito ad
__________. Ad __________ ho abitato sino al 15.10.2001, data in cui mi sono
trasferita a __________ in via __________, dove occupo un appartamento da 3
locali e vivo da sola. Ho stipulato regolare contratto di locazione a partire
dal 1° ottobre 2001. Mi viene chiesto se mio marito durante il periodo di
matrimonio si è trasferito all'estero. Rispondo che dall'1.10.2000 sino
all'1.5.2001, mio marito ha avuto un periodo di residenza a __________, per
motivi di lavoro. Preciso che nel periodo citato io ho vissuto con i genitori
di mio marito ad __________. Confermo che dal 15.10.2001 a tutt'oggi, non ho
più abitato con mio marito, ma vivo all'indirizzo succitato. Mi viene chiesto
dove attualmente vive mio marito. Rispondo che per quanto ne sono a conoscenza,
dovrebbe abitare ad __________. Mi viene chiesto se svolgo un'attività lavorativa
e da quanto tempo. Ho sempre lavorato come cameriera e ho occupato i seguenti
posti di lavoro: a __________ presso il __________, a __________ presso il
__________ sino alla fine del 2001 e attualmente lavoro presso il __________ da
__________ a __________. Da parte di mio marito non percepisco alcun sostegno
finanziario, vivo con il mio stipendio; non ho debiti. Pure non vivendo sotto
lo stesso tetto coniugale, non ho in corso alcuna pratica di separazione
legale, né tantomeno intende farlo mio marito. Letto, confermo e firmo".
3.2. Alla luce di queste risultanze, ben si
può concludere che __________ commette abuso di diritto, invocando il
matrimonio esistente solo sulla carta per poter continuare a soggiornare in
Svizzera. Scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al coniuge straniero di vivere
in Svizzera insieme al consorte di nazionalità elvetica. Orbene, nel gennaio
2000, dopo soltanto due anni e mezzo dalla celebrazione delle nozze, il marito
della ricorrente si è trasferito in __________, rimanendovi fino alla fine di
aprile 2001. Se da una parte nel maggio 2001 i coniugi __________ hanno ripreso
a vivere sotto lo stesso tetto, dall'altra già nel luglio 2001 essi hanno
nuovamente cessato la loro convivenza, proprio dopo che l'insorgente aveva chiesto
e ottenuto il rinnovo del proprio permesso di dimora (v. domanda dell'11 giugno
2001, agli atti). Inoltre, il 12 settembre 2001 __________ ha informato
l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di vivere separato dalla
moglie da circa 3 mesi. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso
nell'ambito del suo interrogatorio del 24 dicembre successivo. La ricorrente
non è quindi credibile quando sostiene di non aver più abitato con il marito
soltanto a partire dalla metà di ottobre 2001. Del resto, i motivi che hanno condotto
alla separazione non sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re
I. consid. 3a). Come se non bastasse, durante i loro interrogatori, marito e
moglie non sono nemmeno stati in grado di precisare dove viveva il rispettivo
consorte. La ripresa della comunione domestica dei coniugi a __________, documentata
tramite la dichiarazione 6 marzo 2002 sottoscritta da __________ ad __________
e versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. D), non permette certo
di sovvertire tale conclusione. Tale accorgimento non rende verosimile che fra
i coniugi __________ sussista attualmente una vera e propria relazione
sentimentale e che l'unione coniugale sia stata ricomposta in maniera
definitiva. Questa conclusione appare ancor più fondata se si considerano il
pregresso decorso della relazione matrimoniale e il ritorno del marito presso
l'insorgente solo dopo l'avvio della procedura ricorsuale; ritorno, che appare
quindi escogitato per puri fini di causa. L'insorgente sostiene d'altronde di
essere in una fase di semplice riavvicinamento con il marito (ricorso ad 10).
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso
pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi
accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio
margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o
in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. __________ è stata autorizzata a
soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato un cittadino elvetico. La
ricorrente, che vive stabilmente da poco meno di cinque anni nel nostro Paese,
è ancora giovane ed ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari in Lettonia,
dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Ticino per lavorare
dapprima come artista e in seguito per vivere insieme al marito. Un suo rientro
nel suo Paese d'origine appare pertanto esigibile.
4.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa.
-
Sulla
scorta di quanto precede, l'insorgente non può pretendere nemmeno di ottenere
il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.
-
Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8, 10 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster