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Numero d'incarto:
52.2002.18
Data decisione, Autorità:
29.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00018-19
Lugano
29 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 11 gennaio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
a) la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 5981) che esclude l'offerta inoltrata dalla ricorrente nel concorso
indetto dal Dipartimento del territorio per le opere di sottostruttura di una
vasca di contenimento e di una strada d'accesso lungo il riale __________ a
__________;
b) la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 5978) che annulla il concorso indetto dal Dipartimento del
territorio per le opere di sottostruttura di una vasca di contenimento e di
una strada d'accesso lungo il riale __________ a __________ ed indice una
nuova gara nella forma della procedura ad invito;
viste le risposte:
-
24 gennaio 2002 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
-
24 gennaio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
al ricorso sub a) e sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU n __________, pag. __________) il Dipartimento del territorio ha
indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione dei
lavori di sottostruttura relativi alla costruzione di una vasca di contenimento
e di una strada d'accesso lungo il riale __________ a __________ (lotto
__________).
La documentazione del concorso chiedeva ai
concorrenti di compilare, fra l'altro, un elenco dei prezzi per i materiali
granulari (misto, inerti, pietrischetti, sabbia, miscele bituminose), specificando
in particolare il prezzo all'impianto e quello al cantiere. Ai concorrenti, il
capitolato chiedeva inoltre di
"inoltrare assieme all'offerta" .. omissis
… "i documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei laboratori e dei CCL vigenti nel cantiere per la categoria
(dichiarazione della Commissione paritetica)".
B. Al concorso
hanno preso parte otto imprese con le seguenti offerte:
·
__________ fr.
730'231.55
·
__________ fr.
769'168.20
·
__________ fr.
797'932.00
·
__________ fr.
798'786.70
·
__________ fr.
805'918.55
·
__________ fr.
837'001.60
·
__________ fr.
854'265.35
·
__________ fr.
895'089.20
L'offerta della __________ era priva
dell'elenco dei prezzi franco cantiere per materiali granulari. Alla stessa non
era inoltre allegata la dichiarazione della commissione paritetica cantonale
(CPC) attestante il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
lavori e dei CCL vigenti.
Il 15 ottobre 2001 l'Ufficio lavori
sussidiati e appalti (ULSA) ha chiesto alla __________ di produrre entro 5
giorni la dichiarazione mancante. La __________ ha dato seguito alla richiesta
già il giorno seguente, inoltrando al predetto ufficio una dichiarazione del 16
ottobre 2001 della CPC, attestante il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori e del CCL per l'edilizia.
C. Con
decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della
__________ dal concorso perché mancante dell'elenco prezzi franco cantiere per
materiali granulari e della dichiarazione della CPC.
D. Contro
questa decisione, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, l'estromissione
dell'offerta sarebbe viziata da formalismo eccessivo. L'elenco prezzi, allega,
sarebbe desumibile dagli atti delle due subappaltatrici (__________e
__________) annessi all'offerta, che fornirebbero le informazioni mancanti.
La CPC, soggiunge, non sarebbe stata in
chiaro in merito alla dichiarazione che avrebbe dovuto rilasciare. Il RLCPubb,
che all'art. 31 cpv. 2 impone di produrre questi documenti contemporaneamente
all'offerta, sarebbe inoltre stato pubblicato soltanto il giorno della scadenza
del termine per l'inoltro delle offerte.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Dipartimento del territorio per il tramite
dell'ULSA, che ha contestato le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si
dirà più avanti.
F. Con
decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso, ritenendo
che nessuna delle offerte pervenutegli adempisse ai criteri definiti nei documenti
di concorso. Con la stessa decisione il Governo ha quindi indetto una nuova
gara nella forma della procedura ad invito.
G. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarla in caso di accoglimento del ricorso
interposto contro l'esclusione. In caso contrario, chiede che l'impugnativa sia
considerata come non inoltrata. Dei motivi addotti si dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare tanto
l'esclusione della sua offerta dal concorso in oggetto, quanto l'avvio di una
nuova gara nella forma della procedura ad invito. La legittimazione attiva ad
impugnare la decisione di annullamento della gara, potrà invece esserle riconosciuta
soltanto in caso di accoglimento del ricorso contro l'esclusione.
Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi
sono ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono
essere decisi con un unico giudizio sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm). Le prove testimoniali genericamente chieste dall'insorgente non
appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i concorrenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma,
esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune
formali rilevanti (cpv. 2).
Le offerte devono essere formulate in modo
chiaro, esauriente ed univoco, in modo da permettere al committente di
procedere all'aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo
concorrente a fornire spiegazioni, precisazioni o completazioni in merito
all'offerta inoltrata. Il capitolato d'appalto, precisa l'art. 31 cpv. 1
RLCPubb, dev'essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta. Le offerte per commesse edili o
forniture prive dei prezzi unitari e dei prezzi a corpo sono escluse dalla gara
(art. 33 cpv. 1 cifra 4 RLCPubb).
2.2. Nell'evenienza concreta, la ricorrente
ha omesso di compilare l'elenco dei prezzi per materiali granulari franco
cantiere, limitandosi ad indicare i prezzi all'impianto. Il committente l'ha pertanto
esclusa dalla gara, ritenendo che non fosse stata compilata in modo completo.
La decisione regge alla critica della
__________. Contrariamente a quanto questa assume, l'esclusione non procede da
un eccesso di formalismo. L'indicazione dei prezzi unitari non costituisce invero
una semplice formalità priva di rilevanza. Essa costituisce infatti un elemento
di prim'ordine ai fini dell'analisi economica dell'offerta. A torto, pretende
l'insorgente di poter supplire all'omissione facendo capo ai prezzi esposti dai
suoi subappaltanti. Le posizioni dell'elenco prezzi allestito da queste ditte
non corrispondono infatti a quelle dell'elenco prezzi che la ricorrente ha
compilato soltanto parzialmente. L'elenco presentato dalla ricorrente comprende
in effetti anche le posizioni "sabbia per calcestruzzi bituminosi
MR" e "pietrischetti per calcestruzzi bituminosi MR"
non previste dal corrispondente elenco delle subappaltanti. L'elenco della
ricorrente contempla inoltre la posizione "inerti di I. qualità per
calcestruzzo B 35/25 e 30/20", mentre l'elenco delle subappaltanti
prevede la posizione "inerti di I. qualità per calcestruzzo B 35/25 B
40/30 e B 45/35".
Invano sostiene la ricorrente che i prezzi
che ha omesso di indicare sarebbero quelli esposti dai subappaltanti. Le
rilevanti differenze riscontrabili fra il prezzo all'impianto esposto dalla
ricorrente ed il corrispondente prezzo indicato dalle subappaltanti non
permettono di ritenere che il prezzo unitario praticato dalla ricorrente
"franco cantiere" sarebbe stato identico a quello figurante sull'elenco
prezzi delle subappaltanti.
Del tutto corretta appare pertanto la
decisione del Consiglio di Stato di escludere l'offerta della ricorrente dalla
gara per insufficiente compilazione dell'offerta.
- 3.1.
Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, le commesse pubbliche possono essere aggiudicate
soltanto a concorrenti che garantiscono, fra l'altro, anche "il
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavori e dei contratti
collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per categorie di arti e mestieri".
La norma intende tutelare i lavoratori in
due ambiti distinti: quello della sicurezza e della tutela della salute sul
posto di lavoro (prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali)
rispettivamente quello relativo ai loro diritti economici. Per facilitare la verifica
dell'adempimento di questa condizione di carattere generale, il capitolato del
concorso in esame (pos. 321.100 g) ha imposto ai concorrenti di
"inoltrare, assieme all'offerta, i documenti attestanti il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL vigenti nel
Cantone per la categoria (dichiarazione della commissione paritetica)".
L'esigenza di allegare all'offerta la
predetta attestazione della CPC era espressa in termini chiari ed
inequivocabili. La ricorrente non l'ha rispettata. Anche da questo profilo, la
sua offerta non era quindi completa.
Nemmeno questa lacuna può essere considerata
irrilevante. Le condizioni di idoneità qui in discussione non costituiscono
invero aspetti marginali sui quali è lecito transigere. La loro importanza non
è inferiore a quella che viene attribuita alle dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento degli oneri sociali o delle imposte (art. 5 lett. b
LCPubb).
L'inosservanza della precisa condizione
posta dal capitolato implica quindi necessariamente l'esclusione dell'offerta.
Il fatto che la ricorrente abbia rimediato
al difetto nel termine assegnatogli dall'ULSA non sana il difetto. L'ULSA non
solo non era tenuto ad assegnare un termine per produrre la dichiarazione
mancante, ma non avrebbe nemmeno dovuto assegnarlo, poiché - così facendo -
modificava in definitiva il termine per l'inoltro delle offerte, avvantaggiando
un concorrente rispetto agli altri.
Irrilevante è pure la circostanza che il RLCPubb
sia stato pubblicato sul BU soltanto il giorno della scadenza del concorso.
L'inosservanza della condizione sancita dalla posizione 321.100 g del
capitolato sussiste indipendentemente dall'entrata in vigore dell'art. 31 cpv.
3 RLCPubb, che la riprende come norma di carattere generale.
Anche da questo profilo la decisione
impugnata merita pertanto piena conferma.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso contro la decisione di esclusione
va quindi respinto, mentre quello inoltrato contro l'annullamento del concorso,
nella misura in cui non è privo d'oggetto per desistenza, va dichiarato irricevibile
per carenza di legittimazione attiva.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
contro la decisione 18 dicembre 2001 (n. 5981) del Consiglio di Stato è
respinto.
-
Nella
misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso contro la decisione 18 dicembre
2001 (n. 5978) del Consiglio di Stato è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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