AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.17
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.17
Lugano
2 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2002 dell'
Associazione __________
c/o __________
contro
la decisione 11 dicembre 2001 (no. 5848) del
Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dalla Fondazione
svizzera per la tutela del paesaggio avverso la risoluzione 6 aprile 2000 con
cui il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente la licenza edilizia
in sanatoria per la costruzione della seconda tappa della strada __________
-__________ (tratta __________ -__________);
viste le risposte:
-
16 gennaio 2002 del
municipio di __________;
-
21 gennaio 2002 della
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio;
-
22 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
settembre 1994 una trentina di persone proprietarie di immobili sui colli sovrastanti
i comuni di __________ e __________ ha fondato l'Associazione __________ (in
seguito: Associazione), allo scopo di promuovere, realizzare e mantenere
efficiente una via carrozzabile, volta a collegare i monti di __________ e
__________ con l'abitato di __________.
Nel dicembre del 1994 l'Associazione ha
sottoposto alla Sezione forestale il progetto di una strada tra __________ e i
Monti di __________ al fine di vedersi riconosciuto l'interesse forestale
dell'opera, suddivisa in due tappe. La prima tappa (sezione 1-58) contemplava
la trasformazione del sentiero esistente tra __________ e __________ su una
lunghezza di circa 2100 ml, mentre la seconda (sezione 58-80) prevedeva di tracciare
una pista di 840 ml tra prati incolti fino a raggiungere la zona di __________.
Dal verbale di una riunione tenutasi il 22 maggio 1995 fra alcuni
rappresentanti dell'Associazione e del predetto servizio emerge che il Cantone
non aveva previsto l'allacciamento del comprensorio boschivo interessato dal
progetto, viste le scarse potenzialità economiche dei soprassuoli, la loro
ridotta importanza dal profilo protettivo e la modesta estensione del bosco
servibile con una strada. Cionondimeno, la Sezione forestale ha constatato che
l'opera avrebbe potuto contribuire alla lotta contro gli incendi di bosco e
favorire il taglio del legname e quindi la cura dei boschi da essa serviti. Ha
pertanto ammesso l'interesse forestale della strada a condizione che venisse
adattata alle esigenze della gestione forestale, puntualmente indicate ai
promotori dell'impianto.
B. Nel
dicembre del 1995 l'Associazione ha chiesto ai municipi di __________ e di
__________ il permesso di costruire la strada forestale tra __________ e
__________, in un comprensorio che i PR di entrambi i comuni interessati assegnano
alla zona forestale.
Secondo
questo progetto, aggiornato e modificato rispetto a quello esaminato a suo
tempo dall'autorità forestale cantonale, la pista carrozzabile avrebbe avuto
una lunghezza complessiva di 3050 ml e sarebbe stata realizzata in territorio
di __________ prima (I tratta, sezione 1-44) e in quello di __________ poi (II
tratta, sezione 44-82).
Alle domande si è opposta la Fondazione
svizzera per la tutela del paesaggio (in seguito: FP), contestando in
particolare l'interesse forestale dell'opera.
Il Dipartimento del territorio si è invece
espresso favorevolmente, chiedendo tuttavia che il permesso fosse sottoposto a
svariate condizioni imposte dai servizi specialistici dell'amministrazione
cantonale, tra cui quella di arrestare il tracciato ai Monti di __________ in
località __________ (sezione 58) come auspicato dalla stessa Fondazione
opponente.
In data 13 e 15 novembre 1996 i municipi di
__________ e di __________ hanno quindi rilasciato le licenze richieste, assortendole
delle clausole imposte dall'autorità cantonale.
C. L'esecuzione
dell'opera ha dato luogo a delle infrazioni e ad una procedura contravvenzionale
tuttora pendente nei confronti del presidente dell'Associazione (vedi STA 31
ottobre 2000 in re M.). In particolare, la strada è stata abusivamente
prolungata oltre il limite della prima tappa oggetto delle licenze accordate.
Il 22 luglio 1997 l'Associazione ha quindi
inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione, parzialmente
in sanatoria, per eseguire la seconda parte della pista forestale (sezione
58-82).
La richiesta ha suscitato l'opposizione di
__________ e della FP, la quale ha revocato in dubbio l'interesse forestale dell'opera
e la legittimità dell'intervento dal profilo ambientale e paesaggistico. Anche
il Dipartimento del territorio si è opposto al rilascio del permesso, annotando
che l'opera non era stata adeguatamente pianificata e disattendeva l'art. 24
LPT (avviso cantonale no. 16939 del 22 ottobre 1997).
Mediante risoluzione 9 giugno 1999 il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di __________, nel cui
piano del paesaggio era stato nel frattempo inserito il tracciato della strada
forestale sui monti di __________. Il 21 marzo 2000 il Dipartimento del
territorio ha dunque annullato la sua precedente presa di posizione, preavvisando
positivamente l'esecuzione dei lavori prospettati.
Il 6 aprile seguente il municipio di
__________ ha accordato il permesso di costruzione.
D. Con
giudizio 11 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la
predetta decisione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla
Fondazione opponente.
Vagliata la documentazione in suo possesso,
l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'opera non
fosse conforme all'art. 22 LPT siccome manifestamente priva di uno scopo
forestale predominante. Ha quindi retrocesso gli atti al Dipartimento del
territorio per valutare se la strada poteva essere autorizzata in base all'art.
24 LPT e per integrare nella procedura l'iter di dissodamento necessario
all'eventuale realizzazione del postulato intervento edilizio.
E. Avverso la
predetta pronunzia governativa l'Associazione è insorta innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullata con il conseguente
ripristino della licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________.
Rievocati i fatti salienti, la ricorrente ha
sottolineato che l'interesse forestale dell'opera è stato accertato e ribadito
a più riprese dai competenti servizi forestali cantonali. Il carattere
forestale dell'impianto è stato d'altronde riconosciuto anche dal Consiglio di
Stato al momento in cui ha approvato la revisione del PR e con essa la strada forestale,
chiaramente indicata nel piano del paesaggio del nuovo strumento pianificatorio.
La realizzazione di tutta la strada è già stata dunque decisa in sede pianificatoria
e non può più essere rimessa in discussione in sede di rilascio della licenza edilizia.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuta la FP, la quale ha avversato le tesi della
ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il municipio di __________ ha invece
comunicato di condividere l'impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio
ha omesso di esprimersi entro i termini assegnatigli.
G. In fase
istruttoria questo Tribunale ha acquisito agli atti il progetto di massima
della strada allestito nel dicembre 1994, l'incarto completo relativo alla
domanda di costruzione della prima tappa e gli statuti dell'Associazione. Ha
inoltre compulsato presso la cancelleria del comune di __________ il vigente
piano del paesaggio del PR locale.
Delle risultanze emergenti da tali documenti
si dirà - ove occorresse - nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46
PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, integrate dalle
risultanze degli accertamenti esperiti in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- 2.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv.1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1
LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per
la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per
apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2. Per interventi in zona forestale,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata in via ordinaria soltanto se
gli edifici o gli impianti sono di natura forestale e quindi sono conformi alla
zona d'accoglienza. Se un'opera destinata alla zona forestale non può essere
approvata tramite il rilascio di un permesso ordinario, è necessario verificare
se la stessa non possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24
LPT (DTF 112 Ib 256 consid. 2), rispettivamente di un permesso di dissodamento,
dal quale possono essere esentate solo le piccole costruzioni (cfr. art. 11
LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo; Brandt/Moor, Commentaire de la LAT, N. 71 ss.
ad art. 18; DTF 117 Ib 42 consid. 3b).
Secondo la giurisprudenza federale, che
applica per analogia i principi dedotti dall'art. 16 LPT, nella zona forestale
possono essere autorizzate in via ordinaria solo costruzioni necessarie allo
sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non sono sovradimensionate;
nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre opporsi alla loro
edificazione (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, N. 546; Hänni, Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht.,
p. 420; DTF 123 II 499 consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b). La strada che
attraversa un bosco può essere qualificata come forestale soltanto se è
necessaria per lo sfruttamento del bosco, se serve in ampia misura alla
conservazione di quest'ultimo e adempie le esigenze forestali per quanto
concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche (DTF 111 Ib 45).
- In
concreto, si tratta dunque di stabilire se la strada voluta dall'Associazione,
segnatamente la seconda tappa oggetto della presente controversia, è conforme
alla zona forestale nel senso appena descritto e poteva quindi beneficiare del
permesso ordinario rilasciato il 6 aprile 2000 dal municipio di __________.
La risposta al quesito non può che essere
negativa.
Appare in effetti evidente che scopo
primario della strada di cui trattasi è quello di permettere ai soci della
ricorrente di raggiungere le loro proprietà sui monti con veicoli a motore. Lo
dimostrano la storia del progetto "__________", la natura privata dell'iniziativa
e dei mezzi finanziari messi in campo per realizzarla, nonché il fine stesso
dell'Associazione, fondata esclusivamente per rendere carrozzabile la mulattiera
esistente tra __________ e i rustici di __________ e __________. A fronte di
simili emergenze, non è dato di vedere come si possa riconoscere all'opera una
preponderante natura forestale.
La strada, invero, è stata adattata alle
esigenze della gestione forestale e ha certamente anche un interesse forestale,
come sottolinea a ragione l'insorgente. Lo attestano le valutazioni della
Sezione forestale cantonale, la quale ha ribadito più volte che l'impianto
sarebbe servito pure per la lotta contro gli incendi e la cura del bosco. Nel
contesto dell'analisi che ha portato a questa conclusione, gli specialisti
cantonali hanno però premesso che l'ente pubblico non avrebbe mai realizzato
una pista come quella prospettata dai privati stante il rapporto negativo tra i
costi di costruzione molto elevati e i benefici forestali relativamente ridotti
che ne sarebbero risultati (vedi verbale della riunione del 22 maggio 1995).
Come dire che la carrozzabile non era necessaria per lo sfruttamento del bosco
e che senza l'iniziativa dei privati volta a soddisfare preminenti esigenze di
tutt'altro genere non sarebbe mai stata costruita.
Ne segue che l'esecuzione del tratto di
strada __________ -__________ non poteva giovarsi di un permesso di costruzione
ordinario giusta l'art. 22 LPT. Di riflesso, come giustamente stabilito dal
Consiglio di Stato, occorre che il progetto venga esaminato in seno ad una
procedura di dissodamento coordinata con quella di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 24 LPT (cfr., sull'argomento, STF 26 marzo 1997 in re T.
pubblicata nella RDAT II-1997 N. 66).
Il fatto che il tracciato della pista sia
stato inserito nel piano del paesaggio del PR di __________ non consente di
pervenire a diversa conclusione. La strada è di proprietà privata e non è stata
contemplata in un piano di utilizzazione speciale (DTF 117 Ib 42 consid. 3b;
Brandt/Moor, op. cit., N. 80 ad art. 18; Hänni, op. cit., p. 227). È stata
semplicemente ripresa a titolo indicativo in una rappresentazione grafica del
PR comunale, il che non esimeva i suoi promotori dall'esperire una procedura di
licenza edilizia prima di poter dar avvio alla sua attuazione. Tanto più che
contrariamente alle indicazioni emergenti dal piano di utilizzazione di
__________, l'opera non serve unicamente a scopi forestali, ma adempie altre
funzioni non considerate dalla pianificazione locale.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo
impugnato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza
della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 67 LALPT; 4, 11 LFo; 4,
14 Ofo; 1, 2, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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