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Numero d'incarto:
52.2002.148
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00148
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 aprile 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 marzo 2002, n. 178, con cui il
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, in seguito all'accordo
intervenuto tra le parti, ha stralciato dai ruoli il ricorso 30 marzo 2000
dell'insorgente, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
-
17 aprile 2002 di
__________;
-
23 aprile 2002 del
municipio di __________;
-
23 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
qui ricorrente si era opposto, con ricorso 30 marzo 2000, al rilascio della licenza
edilizia in sanatoria a __________, proprietaria del fondo contermine, per la
costruzione di un camino interno, dotato di comignolo sporgente per 50 cm dal
colmo del tetto;
che, dopo una serie di eventi che appare
superfluo rievocare, questo Tribunale, accogliendo il ricorso di __________ con
decisione 20 marzo 2001, aveva retrocesso gli atti al Consiglio di Stato
affinché completasse l'istruttoria, verificando l'effettivo carico inquinante
generato dal camino ed imponendo, se del caso, adeguate misure di prevenzione;
che, in ossequio alla citata decisione, il
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha incaricato la Sezione protezione
aria e acqua (SPAA) del Dipartimento del territorio di effettuare le richieste
verifiche tecniche;
che la SPAA ha effettuato 4 sopralluoghi ed
ha comunicato le proprie osservazioni in merito il 16 luglio 2001;
che il 5 ottobre 2001 si è svolto un
sopralluogo in contraddittorio, al termine del quale le parti sono giunte ad un
accordo, in virtù del quale __________ si è impegnata a chiedere la licenza
edilizia e quindi ad innalzare ulteriormente il comignolo (fino a 2 m), a condizione
che __________ si dichiarasse soddisfatto e ritirasse il ricorso;
che, con lettera 16 ottobre 2001, il
ricorrente si è dichiarato d'accordo con la proposta formulata in sede di
sopralluogo, preannunciando il ritiro del ricorso ad avvenuta esecuzione
dell'opera;
che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato, preso atto del succitato accordo nonché dello scritto 18 marzo 2002 (con
cui il ricorrente ha comunicato l'avvenuta sopraelevazione del comignolo ed il
conseguente miglioramento della situazione dal punto di vista delle
immissioni), con decisione 21 marzo 2002 (n. 178) ha stralciato dai ruoli il
ricorso, ritenendo compensate le ripetibili "in ragione
dell'intervenuto accordo";
che
__________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso
la suddetta decisione di stralcio, chiedendo che sia annullata limitatamente al
dispositivo n. 2 e che gli vengano assegnate congrue ripetibili; egli sarebbe
incorso in spese legali onde tutelare i propri diritti, e la resistente, avendo
acceduto alla sua richiesta d'innalzamento del camino, sarebbe sostanzialmente
risultata soccombente nella procedura;
che
all'accoglimento del ricorso si oppone __________, con argomentazioni di cui si
dirà, se del caso, più oltre;
che il
municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il
Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per
carente competenza del Tribunale cantonale amministrativo, dato che la
decisione impugnata sarebbe stata emanata da un'istanza subordinata;
considerato, in
diritto
che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina
d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1
PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale
amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo, e
non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che la censurata decisione è stata emanata
dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; detto Servizio è subordinato direttamente al Consiglio di Stato (art. 1 del DE che modifica l’aggregazione del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato, RL 2.4.1.10); di regola, istruisce tutti i
ricorsi che vengono presentati al Consiglio di Stato contro le decisioni dei
Dipartimenti, dei loro servizi e di quelli direttamente sottoposti al Consiglio
di Stato, nonché quelli inoltrati contro le risoluzioni degli enti autonomi di
diritto pubblico (art. 2);
che la decisione impugnata si fonda sulla
legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
dipartimenti (RL 2.4.1.6), nonché sul regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali (RL 2.4.1.8);
che, secondo l'art. 4 cpv. 4 della citata
legge, contro le decisioni dei dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze
subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato se la legge non prevede il
ricorso diretto al Tribunale amministrativo;
che nell'ambito della legge edilizia non è
prevista una tale facoltà di ricorso diretto al Tribunale amministrativo;
che, nell'allegato al regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, neppure è prevista la facoltà di reclamo al
Servizio dei ricorsi medesimo;
che, oltretutto, nel decreto di stralcio
impugnato era correttamente e chiaramente indicata la facoltà di ricorso
innanzi al Consiglio di Stato;
che pertanto, come giustamente ha rilevato
il Consiglio di Stato, il ricorso innanzi a questo Tribunale si palesa
irricevibile per difetto di competenza (art. 2 PAmm);
che, giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità
incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà
comunicazione all'istante o al ricorrente; in applicazione di tale
disposizione, questo Tribunale trasmette pertanto il ricorso, per evasione, al
Consiglio di Stato;
che il Tribunale non preleva una tassa di
giudizio (art. 28 PAmm), né assegna ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 cpv. 4 della legge concernente le
competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti; 2, 3,
4 cpv. 1, 28, 31, 60 cpv. 1 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Esso viene trasmesso per competenza al
Consiglio di Stato.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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