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Numero d'incarto:
52.2002.147
Data decisione, Autorità:
17.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00147
Lugano
17 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 aprile 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1466) che respinge parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 11 gennaio 2002, con cui il municipio di __________ gli
ha ordinato di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il
cambiamento di destinazione del capannone che sorge sulla part. n. __________
RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3
ottobre 1978, il ricorrente __________ ha ottenuto dal municipio di __________
il permesso di costruire una "tettoia prefabbricata" sul
terreno adiacente (part. n. __________ RF) all'officina per la riparazione di
macchinari agricoli, di cui era titolare. Il manufatto (m 15 x 12), situato
nella zona residenziale (R2) del PR, era essenzialmente destinato al ricovero
dei macchinari dei clienti. Cessata l'attività dell'officina, nel 1999 il
ricorrente ha locato la tettoia all'impresa di costruzioni __________, che la
utilizza come deposito di materiali, macchinari ed attrezzi.
B. Ravvisando
nella modifica delle condizioni di utilizzazione della tettoia gli estremi di
un cambiamento di destinazione, il 16 ottobre 2001 il municipio ha invitato
__________ a presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
Non avendo ottenuto soddisfazione, l'11
gennaio 2002 l'autorità comunale ha ribadito la richiesta sotto forma di
ingiunzione munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso e della
comminatoria dell'art. 292 CP.
C. Con
decisione 26 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione municipale,
confermandola nella misura in cui ordinava all'insorgente di inoltrare una
domanda di costruzione in sanatoria ed annullandola nella misura in cui aveva
invece per oggetto la comminatoria dell'art. 292 CP.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'insediamento del deposito di un'impresa di costruzione configurasse un
cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. Ha invece
annullato la comminatoria, considerandola ingiustificata siccome riferita ad un
provvedimento incoercibile.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme al controverso ordine
del municipio.
L'insorgente nega l'esistenza di un
cambiamento di destinazione, rimproverando all'autorità comunale di non aver
provato alcuna apprezzabile modifica delle condizioni di utilizzazione rispetto
all'uso autorizzato nel 1978. L'ingiunzione sarebbe tanto più ingiustificata se
si considera che la licenza è stata rilasciata per la costruzione di un
capannone prefabbricato "a scopo multiusi", come risulterebbe
dalla decisione del 13 giugno 1978 con cui l'allora Dipartimento dell'economia
pubblica gli ha chiesto la restituzione del sussidio versato per il RT.
Comunque, prosegue l'insorgente, non vi
sarebbe alcun cambiamento di destinazione, poiché la controversa modifica
dell'uso non implicherebbe l'applicazione di altre norme del diritto materiale
e non ingenererebbe nemmeno ripercussioni diverse sull'ordinamento delle
utilizzazioni. La costruzione era e continua infatti a rimanere adibita a deposito.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio impugnato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione, visibile dalla strada cantonale __________, emerge
chiaramente dagli atti. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare
quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
- Controversa
è essenzialmente la questione a sapere se nell'insediamento di un deposito di
materiali e macchinari da costruzione sotto una tettoia autorizzata ed utilizzata
per il ricovero di macchinari agricoli siano ravvisabili gli estremi di un
cambiamento di destinazione soggetto ad autorizzazione o se invece si tratti di
una modifica irrilevante dal profilo del diritto pianificatorio, ambientale e
della polizia delle costruzioni.
2.1. Prima di stabilire cosa si debba
intendere per "cambiamento di destinazione" è opportuno chiarire il
concetto di "destinazione".
Con questo termine si intende generalmente
quell'insieme di caratteristiche che definiscono l'identità di una
costruzione dal profilo della sua utilizzazione. Costituiscono la destinazione
quegli aspetti qualitativi che permettono di identificare un'opera edilizia
attraverso lo scopo per il quale viene edificata.
Alla destinazione il diritto pianificatorio
attribuisce particolare rilevanza. In ossequio al principio della conformità di
zona, sancito dall' art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire
può infatti essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione, ossia per opere edilizie la cui
destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona in
cui sono ubicati.
Il concetto di "destinazione", in
quanto riferito alle costruzioni, è diverso dal concetto di
"funzione" al quale vien fatto capo in ambito pianificatorio per
caratterizzare le singole zone di utilizzazione. Pur essendo entrambi volti a
definire finalità relative all'uso del territorio, rispettivamente della
costruzione, i due concetti non sono sostanzialmente identici. La funzione
delle zone di utilizzazione si limita infatti a definire in modo generico la
tipologia degli insediamenti ammissibili nei diversi comparti in cui è
suddiviso il territorio. Opera distinzioni in base a semplici categorie di possibili
utilizzazioni. La destinazione delle costruzioni precisa invece lo scopo
specifico perseguito dalla singola opera edilizia nel quadro della funzione
fissata dalla zona in cui è ubicata, definendone esattamente le modalità ed i
limiti dell'utilizzazione autorizzata (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c RLE).
2.2. Per cambiamento di destinazione
rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una
modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto
esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento
delle utilizzazioni (STA 26 .6.96 in re C.; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22
N. 12; Scolari, Commentario della LE, ad art. 39 N. 16 seg.; Zimmerlin,
Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.). Dottrina e giurisprudenza considerano
rilevanti e quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del
permesso di costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano
l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili l'uso
preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione
o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA
28.2.92 in re comune di __________; 27.3.92 in re B.F.SA; 3.1.94 in re comune
di __________).
Alla luce del concetto di
"destinazione" sopra illustrato sono inoltre da considerare come
cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione
di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità
dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata
e realizzata.
La questione a sapere se una determinata
modifica delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia costituisca
cambiamento di destinazione va risolta indipendentemente dalla questione a
sapere se tale modifica sia ancora conforme alla funzione attribuita alla zona
di situazione. L'esistenza di un cambiamento di destinazione non dipende dalla
sua rilevanza dal profilo della funzione prevista per la zona di utilizzazione,
ma dall'importanza della modifica delle condizioni di utilizzazione dell'opera
edilizia dal profilo della sua identità sotto l'aspetto qualitativo. La trasformazione
di un'officina di fabbro in una falegnameria integra quindi gli estremi di un
cambiamento di destinazione anche se entrambe le utilizzazioni sono
artigianali, rimangono nei limiti della funzione assegnata alla zona in cui
l'edificio è situato e non alterano in misura apprezzabile le ripercussioni
ambientali. Determinante è la modifica dell'identità della costruzione dal
punto di vista qualitativo. Analoghe considerazioni valgono ad esempio per la
trasformazione di un albergo in un centro d'accoglienza per profughi (STA
28.2.92 in re comune di __________) o nel caso di trasformazione di una
residenza primaria in una residenza secondaria.
-
L'ordine
di presentare una domanda di costruzione in sanatoria costituisce un provvedimento
incoercibile, mediante il quale l'autorità amministrativa, accertato che una
determinata opera edilizia è stata realizzata od è utilizzata senza la
necessaria autorizzazione od in contrasto con l'autorizzazione ricevuta, sollecita
il proprietario a collaborare ai fini dell'accertamento della legittimità
dell'intervento abusivo.
-
4.1.
Nell'evenienza concreta, la controversa tettoia è stata realizzata sulla base
di una licenza edilizia, rilasciata il 3 ottobre 1978 dal municipio
all'insorgente per la costruzione di una "tettoia prefabbricata".
L'autorizzazione non specificava l'esatta destinazione del manufatto.
Dall'insieme delle circostanze si può tuttavia chiaramente dedurre che la
licenza avesse per oggetto un'opera edilizia direttamente ed inscindibilmente
posta al servizio dell'officina di riparazione di macchinari agricoli, di cui
il ricorrente era titolare e che ha gestito sino ad un paio d'anni orsono sul
fondo attiguo. Indipendentemente dal tenore della domanda di costruzione, che
non è più reperibile, nulla permetteva al ricorrente di ritenere in buona fede
che l'autorità comunale avesse autorizzato un'opera edilizia destinata a
qualsiasi genere di utilizzazione. Che la licenza edilizia sia stata rilasciata
per la realizzazione di un fabbricato destinato a rispondere alle esigenze
dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente è un dato di fatto che non può essere
seriamente messo in discussione. Altrettanto incontestabile è il fatto che per
oltre vent'anni la tettoia sia stata utilizzata per questo scopo. L'insegna
della ditta del ricorrente, tuttora applicata sul lato S del fabbricato, ne
fornisce indiretta conferma.
4.2. Stando così le cose, non si può negare
che l'insediamento di un deposito di materiali e macchinari da costruzione in
un fabbricato, che è stato sinora utilizzato soltanto per il ricovero di macchinari
agricoli da riparare, costituisca un cambiamento delle modalità di
utilizzazione atto a sovvertire in misura apprezzabile l'identità della
costruzione preesistente dal profilo qualitativo. L'attività di un'impresa di
costruzioni è in effetti sostanzialmente diversa da quella di un'officina
meccanica per la riparazione di macchine agricole. Diverse sono, in
particolare, le esigenze che un'impresa di costruzioni denota rispetto ad
un'officina come quella del ricorrente in fatto di deposito di macchinari e di
materiali. Mentre quest'ultima utilizzava la tettoia soltanto per mettere
temporaneamente al riparo dalle intemperie le macchine agricole che venivano
riparate nello stabile attiguo, l'impresa di costruzioni, oltre che per il
ricovero dei suoi macchinari da cantiere, si serve del fabbricato per
depositarvi - anche per lunghi periodi - materiali d'ogni genere destinati ai
suoi cantieri o provenienti da essi. La tettoia non è più soltanto destinata al
rimessaggio provvisorio di macchinari agricoli di terzi, ma ha assunto anche la
funzione di magazzino e di deposito stabile e permanente di materiali da
costruzione. Oggetto di modifiche può pure essere il terreno circostante la
tettoia, che può facilmente venire occupato anche da cumuli di materiale da
costruzione, suscettibili di ingenerare immissioni (polvere) nuove e sostanzialmente
diverse da quelle che potevano derivare dalla precedente attività.
Valutata nel suo insieme la situazione
venutasi a creare, non appare di conseguenza insostenibile ravvisare nella
modifica delle condizioni di utilizzazione, gli estremi di un cambiamento di
destinazione. Considerata nell'ottica dell'identità del fabbricato dal profilo
qualitativo, pur non rivestendo particolare rilevanza, tale modifica appare
invero sufficiente per determinare l'esigenza di un controllo preventivo, da
esperire nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso di costruzione,
ai fini dell'accertamento della conformità della nuova utilizzazione per
rapporto alla funzione residenziale della zona di situazione.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 22 LPT; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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