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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.132
Data decisione, Autorità:
07.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00132
Lugano
7 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 marzo 2002 con cui il municipio di
______ ha:
(a) escluso il consorzio formato dalle ricorrenti e dalla __________ dalla gara
indetta per l’aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative
al consolidamento delle frane sotto il paese, e (b) deliberato la commessa al
consorzio formato dalle ditte __________ / __________;
viste le risposte:
-
10 aprile 2002 del
municipio di ______;
-
12 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
preso atto che il consorzio __________ / __________
non ha presentato osservazioni nel termine assegnatogli;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9
novembre 2001 il comune di ______ ha indetto un pubblico concorso per
l’aggiudicazione delle opere da impresario costruttore occorrenti per
consolidare il terreno instabile sotto il paese (FU n. __________, pag.
__________ seg.). Il bando indicava che i concorrenti potevano costituirsi in
consorzio. Il capitolato e modulo d’offerta ribadiva a sua volta che era
ammesso il consorzio "fra più imprenditori che adempiono le condizioni
del presente appalto" (pos. R 392.100).
Ai concorrenti era chiesto di allegare
all’offerta "le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei
seguenti contributi di legge:
·
AVS / AI / IPG
·
Assicurazione SUVA
·
Cassa pensione LPP
·
Cassa malati
·
Contributi professionali
·
Imposte alla fonte" (pos. 321.100).
B. Al concorso hanno preso parte 13 ditte, fra cui le imprese di costruzione
qui ricorrenti, che per l’occasione si sono costituite in consorzio con la
__________, ditta specializzata in lavori forestali.
C. Il 20
novembre 2001 la Sezione forestale (SFo) ha espresso preavviso favorevole
all’offerta inoltrata dal consorzio formato dalle ditte __________ +
__________, proponendo nel contempo al municipio di escludere
dell’aggiudicazione l’offerta inoltrata dal consorzio costituito dalle ditte
qui ricorrenti assieme alla __________, “perché:
·
non aveva allegato la dichiarazione
attestante il rispetto del CCL di categoria arti e mestieri inerente la
commessa secondo l’art. 25 lett. c LCPubb e 30 cpv. 4 RLCPubb;
·
non aveva allegato la dichiarazione per
garantire la sicurezza e la tutela della salute secondo l’art. 32 RLCPubb;
·
la ditta __________, membro del consorzio,
non rispettava il requisito dell’art. 27 cpv. 1 RLCPubb secondo l’art. 23 cpv.
3 LCPubb”.
Facendo proprio il preavviso della SFo, il 5
marzo 2002 il municipio ha estromesso dalla gara il consorzio formato dalle
ditte __________, __________ ed __________, aggiudicando i lavori al consorzio
__________.
D. Contro
questa decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le
ditte __________ ed __________, chiedendone l’annullamento.
Le ricorrenti contestano anzitutto la
decisione di escluderle dalla gara in considerazione della partecipazione della
__________ al consorzio. Al riguardo osservano di essersi consorziate con questa
ditta al precipuo scopo di eseguire correttamente i lavori di disboscamento
previsti dal capitolato.
Altrettanto ingiustificata sarebbe
l’esclusione nella misura in cui si riferisce alla mancata produzione delle
dichiarazioni di cui agli art. 30 cpv. 4 e 32 RLCPubb. Queste dichiarazioni,
rilevano non erano richieste né dal capitolato, né dall’avviso che il Dipartimento
del territorio aveva pubblicato a suo tempo sul FU al fine di rendere attenti i
concorrenti in merito alla documentazione che doveva essere prodotta con
l’offerta.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA), che
contesta le tesi delle ricorrenti con argomenti, che verranno semmai discussi
nei seguenti considerandi.
Il municipio si limita invece a rievocare la
fattispecie, astenendosi da una presa di posizione formale.
Il consorzio __________ ha dal canto suo
rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile alla fattispecie in considerazione della natura della commessa e
dei valori in discussione.
-
Alle
ricorrenti va invece negata la legittimazione attiva a contestare l’esclusione
dell’offerta inoltrata dal consorzio che avevano costituito assieme alla
__________.
Avendo partecipato al concorso assieme a
questa ditta, le ricorrenti rientrano indubitabilmente in quella limitata e
qualificata cerchia di persone che appaiono legate alla decisione impugnata da
un rapporto particolarmente stretto ed intenso, atto a contraddistinguere la
loro situazione da quella degli altri membri della collettività. Il
riconoscimento della potestà ricorsuale presuppone tuttavia anche che il
ricorrente sia portatore di un interesse personale, diretto, pratico ed attuale
a dolersi della decisione censurata per il pregiudizio effettivo che questa gli
arreca e che l'impugnativa intende rimuovere. Condizione, questa, che in
concreto non è soddisfatta, poiché la rinuncia della __________ ad impugnare il
provvedimento di estromissione dalla gara ha tolto qualsiasi utilità pratica
all'interesse vantato dalle ricorrenti in ordine al suo annullamento, non
potendo in nessun caso l'offerta presentata dal consorzio entrare in
considerazione ai fini dell'aggiudicazione (DTF 120 Ib 387 consid. 4 c e rimandi).
Essendosi le tre ditte costituite in società semplice (art. 530 CO) per partecipare
alla gara, l'accettazione, da parte di un'associata, del provvedimento con cui
il committente esclude l'offerta inoltrata equivale a defezione, ossia a
modifica sostanziale dell'identità del concorrente. Atto, questo, che preclude
irrimediabilmente alle altre consorziate qualsiasi possibilità di postulare che
la commessa venga aggiudicata in loro favore.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile.
La tassa di giustizia è posta a carico delle
ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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