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Numero d'incarto:
52.2002.130
Data decisione, Autorità:
07.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00130
Lugano
7 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 della
contro
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1249) che delibera alla __________ le opere da lattoniere e
impermeabilizzazione con manti sintetici del tetto piano, blocco C, del
__________ di __________;
viste le risposte:
-
25 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
-
26 aprile 2002 della
Sezione della logistica;
preso atto che la __________ non ha presentato
osservazioni nel termine assegnatole;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ha indetto un pubblico
concorso, retto dal CIAP, per le opere da lattoniere e impermeabilizzazione con
manti sintetici del tetto piano, blocco C, del __________ (cfr. FU __________
pag. __________ seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare "le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 CIAP e più
precisamente:
·
AVS/AI/IPG;
·
SUVA (INSAI o
Istituto analogo);
·
Cassa pensione LPP
con indicato il numero degli operai assicurati;
·
Cassa malattia con
indicato il numero degli operai assicurati;
·
Contributi
professionali (associazione, commissione paritetica o sindacato) con dichiarazione
della Commissione paritetica o associazione padronale sul numero dei dipendenti
della ditta concorrente."
B. Il 19
novembre 2001 la ditta __________ di __________ ha inoltrato un’offerta di fr.
97'485.80, alla quale ha allegato:
·
una dichiarazione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datata 20 settembre 2001, attestante
il pagamento dei contributi paritetici AVS sino al 30 giugno 2001;
·
una dichiarazione del
20 settembre 2001 della SUVA, attestante il pagamento dei premi scaduti entro
il 30 settembre 2001;
·
una dichiarazione di
data 24 settembre 2001 della __________, attestante il pagamento dei contributi
dovuti per l'anno 2000;
·
una dichiarazione
dell'8 maggio 2001 della __________, certificante il paga-mento dei premi sino
al 31 dicembre 2000;
·
una dichiarazione in
lingua tedesca, datata 30 marzo 2001, dell'Associazione svizzera dei lattonieri
e copritetto, attestante l'affiliazione della ditta __________,
l'assoggettamento della stessa al CCL e la partecipazione al finanziamento di
un fondo paritetico.
C. Con
decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato le opere messe a
concorso alla ditta __________, scartando l'offerta della ditta __________ "ai
sensi del § 23 lett. a/c DirCIAP" ed in quanto sprovvista delle "dichiarazioni
della Commissione paritetica".
D. Contro la
predetta delibera, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia
aggiudicata quale miglior offerente.
La ricorrente rileva in sostanza di aver
prodotto tutte le dichiarazioni richieste dal capitolato. L'autorità cantonale
sarebbe incorsa in un errore nell'accertamento dei fatti rilevanti.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone l'autorità cantonale per il tramite dell'Ufficio lavori
sussidiati ed appalti (ULSA), osservando che l'offerta della ricorrente è stata
scartata perché le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei premi dell'assicurazione
perdita di guadagno in caso di malattia e dei contributi LPP si riferivano
all'anno 2000. Inoltre, perché la ricorrente non avrebbe dimostrato di
rispettare il CCL, presentando la dichiarazione della relativa Commissione
paritetica cantonale.
La __________ non ha presentato osservazioni,
mentre la Sezione della logistica si è rimessa alle osservazioni inoltrate dall'ULSA.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare
la decisione di scartare l'offerta che aveva inoltrato. In caso di accoglimento
di questa censura sarà abilitata ad impugnare anche la delibera.
Con questa riserva, il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
- A
norma del § 21 DirCIAP, l'offerta completa dev'essere inoltrata per iscritto o
brevi manu, nel termine fissato al servizio indicato dal bando di concorso.
Fatta riserva della correzione di errori evidenti, quali errori aritmetici o
d'ortografia (§ 24), dopo la scadenza del termine per inoltrarla, l'offerta non
può più essere modificata.
Di principio, le
offerte incomplete vanno quindi estromesse dalla gara. Privo di rilievo è il
fatto che il § 23 DirCIAP non menzioni l'incompletezza dell'offerta fra i
motivi di esclusione. Questa norma è infatti di natura meramente
esemplificativa.
Incomplete e
quindi da escludere dall’aggiudicazione sono le offerte che non sono compilate
in modo esaustivo in ogni loro parte o che sono prive della documentazione
obbligatoriamente prescritta dagli atti del concorso (capitolato, modulo d'offerta,
condizioni di gara).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai
concorrenti di allegare all'offerta "le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento dei contributi previsto dal § 23 c DirCIAP". La
prescrizione di gara specificava in dettaglio quali fossero i contributi in
questione, ma ometteva di fornire indicazioni temporali che precisassero la
data sino alla quale il pagamento doveva essere documentato.
3.2. La ricorrente ha allegato alla sua
offerta una serie di dichiarazioni di enti previdenziali, che attestavano
l'avvenuto pagamento dei contributi sociali menzionati dal capitolato
d'appalto.
Essa ha in particolare allegato le
attestazioni relative al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG (sino al 30 giugno
2001), SUVA (sino al 30 settembre 2001), LPP e CMal (sino alla fine del 2000) e
professionali.
3.3. Il Consiglio di Stato ha scartato
l’offerta inoltrata dalla ricorrente, ritenendo anzitutto che le dichiarazioni
comprovanti il pagamento dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso
di malattia (CMal) e dei contributi LPP sino alla fine del 2000 non fossero
abbastanza aggiornate (cfr. risposta ULSA).
A torto, tuttavia perché le prescrizioni di
gara non fissavano alcun limite temporale sino al quale il pagamento dei
contributi in questione doveva essere dimostrato. Né tale limite può essere
dedotto dall'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, inapplicabile ai concorsi retti dal CIAP
almeno sintanto che non viene eventualmente richiamato da parte del capitolato
d'appalto.
Le dichiarazioni allegate alle offerte
estromesse dalla gara si riferiscono d'altra parte a periodi di computo che -
nel silenzio della legge ed in assenza di prescrizioni del capitolato - la
ricorrente poteva in buona fede ritenere sufficientemente vicini nel tempo da
risultare idonei a documentare la sua puntualità nel pagamento dei rispettivi
contributi. Non contemplando il CIAP e le direttive d'esecuzione una
disposizione analoga all'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, che definisca concretamente i
limiti temporali di simili attestazioni ai fini della partecipazione ad un
pubblico concorso, il committente non poteva pretendere che i concorrenti presentassero
dichiarazioni aggiornate all'ultimo trimestre. Le carenze del capitolato gli
imponevano di far uso di una ragionevole tolleranza, ammettendo anche offerte
corredate da dichiarazioni riferite a periodi di computo meno recenti. A
maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che
l’ammontare di certi contributi viene fissato in via definitiva soltanto dopo
la chiusura dei conti annuali.
Ne discende che l'esclusione della
ricorrente dalla gara per omessa produzione delle attestazioni comprovanti il
pagamento dei premi dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di
malattia e dei contributi LPP non può essere tutelata perché lesiva del diritto.
3.4. Analoghe considerazioni valgono per la
mancata produzione delle dichiarazioni della Commissione paritetica,
addotta dal Consiglio di Stato quale secondo motivo per giustificare
l’esclusione della ricorrente. Motivo, che - come ha precisato l'ULSA in sede
di risposta al ricorso - consisterebbe nell'omessa produzione della dichiarazione
della commissione paritetica cantonale attestante il rispetto del CCL.
La formulazione, assai vaga, della
dichiarazione effettivamente richiesta dal capitolato, che si limitava ad
esigere una non meglio precisata "dichiarazione della Commissione
paritetica o associazione padronale sul numero dei dipendenti della ditta concorrente"
non permette di considerare insufficiente la dichiarazione dell'Associazione
svizzera dei lattonieri e copritetto, allegata dalla ricorrente all’offerta.
Oltre all'affiliazione della ricorrente all'associazione padronale di
categoria, questa dichiarazione attestava infatti l'assoggettamento della
stessa al CCL e la partecipazione al finanziamento di un fondo paritetico
interessante datori di lavoro e dipendenti del ramo.
Per esigere la produzione di certificazioni
più specifiche, in modo da poter escludere dalla gara i concorrenti che non si
attenevano a questa condizione, il committente avrebbe dovuto essere ben più
preciso e formulare il relativo requisito in termini assai meno sommari e
generici. Non può chiamare i concorrenti a scontare le conseguenze della sua
negligenza.
Anche da questo profilo, la decisione non
può pertanto essere tutelata.
-
Nella
misura in cui postula l'annullamento della decisione con cui il Consiglio di
Stato ha estromesso la ricorrente dalla gara ed ha deliberato le opere alla
ditta __________, il ricorso va quindi accolto. La richiesta di aggiudicazione
da parte di questo tribunale va invece disattesa, poiché l’offerta della
ricorrente non è stata valutata e confrontata con quella dell’aggiudicataria.
Gli atti vanno pertanto rinviati al committente affinché renda una nuova decisione
sulla base delle due offerte rimaste in gara.
-
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 21 DirCIAP; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di
Stato (n. 1249) è annullata;
1.2.
gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato
per nuova decisione.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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