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Numero d'incarto:
52.2002.123
Data decisione, Autorità:
29.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00123
Lugano
29 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 marzo 2002 con cui la Casa di riposo
__________ di __________ delibera alla ditta __________ le opere da
sottofondi relative alla ristrutturazione dell'omonimo stabilimento a
__________;
viste le risposte:
-
2 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
17 aprile 2002 della
Casa di riposo __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
ottobre 2001 la Casa di riposo __________ di __________ (__________) ha indetto
un pubblico concorso per le opere da sottofondi relative alla ristrutturazione
generale dell'omonima casa per anziani situata in quel comune. Il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione:
Alla posizione 191.112, "termini",
il capitolato chiedeva in particolare ai concorrenti di indicare il numero di
operai che sarebbero stati impiegati sul cantiere al fine di ultimare tutti i
lavori entro il termine (31 maggio 2002) stabilito dalla posizione 311.410.
B. Al concorso
hanno preso parte diverse ditte, fra cui la __________ con un'offerta di fr.
45'993.10 e la __________ con un'offerta di fr. 45'184.45. La __________ ha
previsto di impiegare un capo operaio, due operai qualificati ed un aiuto
operaio. La __________ ha invece indicato che avrebbe impiegato sul cantiere un
capo operaio, da uno a due fresatori (lisciatori) e da uno a due aiuti fresatori
(pompisti).
C. Esaminate
le offerte, il 7 marzo 2002 la __________ ha attribuito alle offerte suddette i
seguenti punteggi:
prezzo
Termini
qualità
totale
45.35
24.00
20.00
89.35
50.00
18.00
20.00
88.00
Il criterio "termini" è stato
valutato sulla base di una classifica elaborata tenendo conto della manodopera
indicata dai singoli concorrenti, assegnando 6 x 1.5 punti al capo operaio, 4 x
1.5 punti all'operaio e 2 x 1.5 punti all'aiuto operaio, ritenuto un massimo di
30 punti.
Fondandosi su queste risultanze la
__________ ha quindi deliberato i lavori alla __________.
D. Contro la
predetta determinazione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in particolare il
punteggio assegnatole al criterio "termini", rimproverando alla
committente di aver tenuto conto del numero minimo e non del numero massimo di
dipendenti che ha indicato di voler impiegare sul cantiere.
E. In risposta
al ricorso, la __________ ha manifestato l'intenzione di procedere ad una nuova
aggiudicazione a favore della __________.
L'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA)
si è invece rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre
la __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile in considerazione del fatto che la commessa si inserisce nel quadro
di un intervento al quale lo Stato partecipa con un sussidio superiore ad un
milione (art. 2 cpv. 1 LCPubb). Certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dalla
__________. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 32 LCPubb cpv. 1 il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma
(cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di
importanza.
Al fine di essere in grado di valutare
correttamente i criteri di aggiudicazione indicati dalla documentazione di
gara, il committente deve necessariamente sollecitare i concorrenti a fornire
le informazioni pertinenti. Non basta, ad esempio, indicare che l'offerta verrà
valutata anche dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore
di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione.
Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di
esprimere il suo giudizio, sollecitando i concorrenti a fornire i ragguagli
necessari. In un concorso per la fornitura di merci, ad esempio, il committente
che prevede di valutare le offerte in base alla qualità del prodotto da fornire
dovrà pertanto indicare le caratteristiche alle quali attribuisce rilevanza
(p.es. peso, resistenza termica o meccanica, impermeabilità, flessibilità,
ecc.), chiedendo ai concorrenti di fornirgli i dati necessari per esprimere un
giudizio quanto più possibile oggettivo, che permetta di confrontare effettivamente
le offerte inoltrate.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, la ricorrente contesta anzitutto i fattori utilizzati
dalla __________ per valutare il criterio d'aggiudicazione dei
"termini".
A torto, tuttavia, poiché il committente
aveva chiaramente indicato in sede di capitolato che questo criterio sarebbe
stato valutato in funzione del quantitativo di manodopera che la ditta concorrente
avrebbe impiegato sul cantiere. Parametro, questo, che permette al committente
di esprimere un giudizio dotato di una parvenza di oggettività in punto al
rispetto delle scadenze prestabilite dal programma dei lavori da parte dei
singoli concorrenti.
3.2. Resta da verificare il fondamento delle
censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla valutazione operata
dalla committente in base ai punteggi unitari menzionati in narrativa.
Ai fini del calcolo di questo parametro, la
__________ ha preso in considerazione il numero minimo di dipendenti che la
__________ ha indicato di voler impiegare sul cantiere. Secondo quest'ultima il
calcolo avrebbe invece dovuto basarsi sul numero massimo di dipendenti
prospettato.
Il capitolato si limitava a chiedere ai
concorrenti di indicare il numero di dipendenti che essi prevedevano di
impiegare sul cantiere. Non chiedeva di indicare né un minimo, né un massimo.
Chiedeva soltanto di quantificare la manodopera che i concorrenti erano in
grado di mettere a disposizione e si impegnavano ad impiegare sul cantiere per
terminare i lavori nei tempi prestabiliti. L'indicazione di un quantitativo
compreso tra un minimo ed un massimo è da ricondurre ad un'iniziativa assunta
autonomamente dalla ricorrente.
Orbene, ammesso che il numero inferiore
corrisponda all'impegno minimo, non è chiaro se il massimo sia da intendere
come un impegno da modulare in funzione delle esigenze della committente, in
particolare dell'urgenza di concludere i lavori, o se invece sia da relativizzare
in base alla disponibilità di personale della ricorrente. Di fronte a questo
momento d'incertezza, non appare lesiva del diritto la decisione della
__________ di fondarsi sul numero minimo di dipendenti prospettato dalla ricorrente
per l'esecuzione dei lavori in oggetto. In base alle regole della buona fede,
nulla impediva alla committente di ritenere che l'insorgente si assumesse
l'impegno di mettere a disposizione almeno il numero minimo di dipendenti
indicato, riservandosi di impiegarne un numero maggiore a seconda della sua
disponibilità di manodopera al momento dell'esecuzione dei lavori. Con tutte le
riserve che si possono esprimere in merito alla concludenza di questo parametro
ai fini della valutazione del criterio d'aggiudicazione concernente il rispetto
delle scadenze, la capacità operativa e la puntualità della ricorrente potevano
essere valutate in base al numero minimo di dipendenti che essa si impegnava a
mettere a disposizione per portare a compimento i lavori nei termini indicati
dal capitolato. Non dovevano necessariamente essere giudicate in base al numero
massimo di dipendenti che la ricorrente si riservava di impiegare sul cantiere.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, non potendosi ravvisare nella risposta
della __________ una formale adesione al ricorso (art. 50 PAmm) e non potendosi
d'altro canto ammettere che la committente proceda ad una nuova delibera nelle
more del giudizio, il ricorso va respinto, confermando il controverso provvedimento
siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è carico della ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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