AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.121
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00121
Lugano
23 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 di
contro
la risoluzione 5 marzo 2002 (n. 1048) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 27 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadino bosniaco, è entrato irregolarmente in Svizzera il 4
aprile 1993 per raggiungere la moglie connazionale __________, che era al
beneficio di un permesso di soggiorno nel nostro Paese nell'ambito dell'"Azione
Bosnia-Erzegovina". Il 28 ottobre 1993, l'Ufficio federale dei
rifugiati (UFR), nonostante avesse deciso di allontanare il ricorrente dal
territorio elvetico per non adempiere le condizioni per il rilascio di un
permesso di dimora, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 14a cpv. 5
LDDS) in virtù del decreto 21 aprile 1993 del Consiglio federale
sull'inesigibilità dell'allontanamento di determinati gruppi di persone provenienti
dall'ex Iugoslavia con ultimo domicilio in Bosnia-Erzegovina. Nel giugno 1993,
__________ e __________ si sono separati di fatto. Il 16 novembre 1994,
l'interessato ha rinunciato all'ammissione provvisoria.
b) Dopo aver invano tentato di entrare
illegalmente in Germania, il 23 gennaio 1995 __________ ha depositato una
domanda d'asilo nel nostro Paese ed è stato è stato attribuito al canton
Sciaffusa, dove è stato posto al beneficio di un permesso N. Il 21 aprile 1995,
l'insorgente ha chiesto e ottenuto dall'UFR l'autorizzazione a trasferirsi nel
canton Ticino, allo scopo di vivere con la sua compagna __________. Il 14
luglio 1995, il Tribunale comunale di __________ (BiH) ha sciolto per divorzio
il matrimonio dei coniugi __________. Con decisione 8 febbraio 1996, l'UFR ha
respinto la domanda d'asilo di __________, ammettendolo comunque
provvisoriamente in Svizzera (permesso F) in virtù del decreto 18 dicembre 1991
del Consiglio federale concernente l'ammissione provvisoria collettiva
concernente i disertori e i renitenti alla leva provenienti da alcuni territori
della ex Iugoslavia. A seguito dell'abrogazione per il 30 aprile 1998 della
menzionata ammissione provvisoria collettiva, il 1° aprile 1998 l'allora Sezione
degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle
istituzioni ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio elvetico entro
il 31 agosto 1998. In tale occasione, su sua richiesta e dopo aver fornito
delle garanzie, l'interessato ha ottenuto dall'UFR una somma di denaro quale
aiuto al rientro in Patria. Dopo vicissitudini che qui non occorre rievocare,
il 3 settembre 1998 l'insorgente è infine partito alla volta della __________.
c) Il 22 ottobre 1998, __________ è stato
autorizzato a rientrare in Svizzera per sposarsi il __________ successivo a
__________ con la cittadina elvetica __________, madre di __________, nato da
una precedente relazione. Per vivere insieme a sua moglie, l'interessato ha
ottenuto un permesso di dimora B annuale, in seguito regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 21 ottobre 2001. Nell'aprile 1999, __________ e
__________ si sono separati di fatto. Il 26 ottobre 2001, il ricorrente ha
confermato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di vivere separato di
fatto dalla moglie, di cui non conosceva l'esatto indirizzo a __________.
B. Fondandosi
sulle premesse emergenze, il 27 dicembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni
ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora a __________,
ritenendo che avesse contratto un matrimonio di comodo e fittizio. La decisione
è stata resa sulla base degli art. 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 5 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Riassunti i
fatti salienti, il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra la
moglie svizzera e lo straniero dall'aprile 1999 e che i coniugi non fossero intenzionati
a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo,
da parte del ricorrente, appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare
a dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro
lasciato aperto il quesito se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia,
nonostante avesse rilevato numerosi indizi in tal senso (mancata dichiarazione
prima della scadenza del termine di partenza di avere una relazione con la
__________, celerità nella celebrazione del connubio, corta durata della
convivenza effettiva, mancanza di un permesso per risiedere nel nostro Paese,
decisione di allontanamento dalla Svizzera a seguito dell'abrogazione del permesso
F per gruppi, differenza di età tra i coniugi di oltre 14 anni). Visto che la
relazione coniugale non era più intatta, il Governo ha ritenuto inapplicabile
l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare, e ha considerato esigibile
il rientro dell'interessato nel proprio Paese d'origine. Infine, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.
Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio, sostenendo di aver vissuto
con sua moglie fino alla primavera del 1999. Contesta pure di aver commesso
abuso di diritto per continuare a beneficiare del permesso di soggiorno,
sostenendo di essersi separato a causa della situazione di disagio che l'unione
comportava al figlio di primo letto della consorte. Non esclude di riprendere
la vita in comune con la moglie __________, nonostante la loro separazione
appaia definitiva e sia imminente l'avvio della pratica di divorzio. Infine,
qualora il ricorso fosse destinato all'insuccesso, chiede l'esonero dal
pagamento degli oneri processuali o una riduzione degli stessi in quanto è al
beneficio di un'indennità di disoccupazione di fr. 1'768.95 mensili dal 5 novembre
2001.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa
socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il
soggiorno in Svizzera dei cittadini bosniaci, accordo dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessato risulta ancora sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza
egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli
rifiutato è questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
-
In
concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso
manifesto del diritto, da parte del ricorrente, nell'invocare il vincolo
coniugale (consid. F., pag. 11 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti
addotti dall'interessato, segnatamente il fatto di aver vissuto insieme a sua
moglie fino alla primavera del 1999, al fine di confutare l'esistenza della
natura fittizia delle sue nozze.
-
4.1.
__________ è stato autorizzato a soggiornare in Svizzera, l'ultima volta a seguito
del suo matrimonio celebrato il 13 novembre 1998 con __________. La comunione
domestica dei coniugi __________ è durata tuttavia pochissimo tempo, precisamente
meno di 5 mesi. E' incontestato che essi si sono separati nell'aprile del 1999
(cfr. ricorso ad 2; verbale d'udienza di conciliazione 2 giugno 1999 della Pretura
di Locarno-Città, agli atti).
Da
allora, __________ e __________ hanno organizzato ciascuno autonomamente la
propria vita, tanto che, ancora recentemente, l'insorgente non ha saputo precisare
l'esatto recapito di sua moglie residente a __________ (v. scritto 26 ottobre
2001 alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione). E' quindi da escludere una
ripresa della loro convivenza (v. anche ricorso ad 2).
4.2. Da quanto precede risulta pertanto in
modo manifesto che l'insorgente si richiama ad un matrimonio che, da oltre 3
anni, è privo di ogni contenuto e scopo. Di conseguenza, __________ commette
abuso di diritto, richiamandosi al matrimonio per poter continuare a
soggiornare in Svizzera. Se la separazione fosse dovuta o meno al fine di
evitare imprecisati disagi a __________, figlio di primo letto di sua moglie, è
irrilevante. Per statuire sulla questione dell'abuso di diritto, non vanno infatti
prese in considerazione le ragioni che hanno condotto al fallimento del matrimonio
se, dopo numerosi anni di separazione di fatto, una ripresa della convivenza
non entra manifestamente più in linea di conto (DTF 127 II 49, consid. 5). Il
fatto, inoltre, che il ricorrente invochi la necessità del suo soggiorno nel
nostro Cantone per seguire l'eventuale procedura di divorzio non permette di
giungere a conclusioni più favorevoli per lo stesso (v. art. 8 cpv. 2 ODDS).
-
Il
ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale
del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
tra __________ e sua moglie __________. Va osservato infine che l'insorgente
non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nato e
cresciuto.
-
Il
ricorrente critica infine il Consiglio di Stato per non aver tenuto conto della
sua difficile situazione finanziaria. Sottolinea di essere senza lavoro dal 5
novembre 2001 e di ottenere una modesta indennità di disoccupazione di fr.
1'768.95 mensili (doc. B). Sennonché, il Consiglio di Stato ha giustamente
respinto la sua domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ in quanto il ricorso era
manifestamente infondato dall'inizio. Del resto, la tassa di giustizia di fr.
500.– a suo carico non appare lesiva del principio di equivalenza né procede da
un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva al
Governo, in ordine alla sua determinazione (art. 28 PAmm).
-
Il ricorso
dev'essere pertanto respinto. Non si può quindi prescindere dall’applicazione
di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria
dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv.
1 lett. b n. 3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, il cittadino bosniaco __________
è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 10 luglio 2002
notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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